Data: 2017-02-13 11:49:40

L’accesso ai documenti è la regola

[size=14pt][b]L’accesso ai documenti è la regola[/b][/size]

Tar Toscana, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 200

Accesso ai documenti – Diritto – E’ la regola – Diniego – E' l'eccezione.

[b]        L’accesso ai documenti è la regola ed il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione; corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze di accesso è ipotesi ancora più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe e emulative (1).[/b]


(1) Nel caso all’esame del Tar, dopo la proposizione del ricorso e prima del passaggio in decisione della causa l’Amministrazione ha rilasciato i documenti richiesti, determinando, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. Il Tar ha, nonostante ciò, esaminato nel merito la causa, su richiesta di parte ricorrente, ai fini della rifusione delle spese.
Ha ricordato il Tar che in linea di principio l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela, anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente, di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza.
Si tratta di regola ispirata a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadine è suddito e non referente dell’azione amministrativa.
La violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la sussistenza degli elementi  costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia non è certo affievolita dall’accoglimento tardivo della richiesta in corso di causa, il quale anzi evidenzia ancor di più l’intollerabile superficialità dell’azione amministrativa e del suo autore, il quale ha costretto senza ragione alcuna un cittadino a sopportare i costi di un processo per potersi vedere riconosciute le proprie ragioni.
Data la premessa, il Tar ha accolto la domanda del ricorrente di condanna alle spese (liquidate in cinquemila euro), misura giudicata coerente anche con il grado della colpa della parte virtualmente soccombente.
Per le stesse esposte ragioni il Tar ha inviato copia della sentenza alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti in conseguenza del ben prevedibile (art. 26 c.p.a.) ed agevolmente evitabile danno erariale per condanna alle spese che il comportamento dell’amministrazione ha recato alla finanza pubblica.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Accessoaidocumenti/Diritto/TarToscana10febbraio2017n.200/index.html

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Data: 2017-02-14 07:23:19

Re:L’accesso ai documenti è la regola

Non è affatto perverso che il cittadino sia suddito invece che solo rivendicare diritti, e quindi spadroneggiare. Senza riesumare la volontà generale robespierriana, basta puntualizzare che quando partecipa laa democrazia il cittadino svolge una funzione pubblica, quindi si dovrebbe intendere la democrazia diretta come un allargamento della rappresentativa in cui sono tutti parlamentari, anziché ostinarsi a vedere la rappresentanza come una delega e appellarsi demagogicamente al popolo sovrano. Altrimenti ciascuno rappresenterà se stesso e interverrà a casaccio, più di quanto possano fare perfino gli azionisti.

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