Signora casalinga, amante di decoupage etc., ha intenzione di allestire una sala presso la propria abitazione (c/regolare licenza d'uso) quale laboratorio creativo, a pagamento, aperto al pubblico.
L'idea è quella di insegnare, in alcuni periodi dell'anno, la realizzazione di piccole opere artigianali frutto di ingegno creativo...
Ha chiesto il Comune come fare per regolarizzare questa posizione.
Premesso che non sono a conoscenza di normative che lo vietano, quali aspetti amministrativi deve valutare il comune per esprimere un eventuale consenso e/o diniego?
Grazie per l'attenzione.
Cordialità.
Sara Valli
Posto che secondo me un'attività non occasionale e che produce reddito non si può definire dilettantistica.
Secondo me la signora dovrà presentare regolare SCIA, indicando come attività 1.7.2 (altra attività di servizio) e specificando che si tratta di insegnamento di attività artigianali creative, o quello che sarà.
La eventuale vendita dei manufatti potrà avvenire ai sensi art.4 c. 2 lettera h) del dlgs 114/98.
Ovviamente dovrà certificare che i locali abbiano tutti i requisiti di agibilità e destinazione d'uso.
Per il regime fiscale dovrà chiedere ad un commercialista.
Personalmente ritengo che sia soggetto a presentare la scia [u]solo se[/u] l'attività si configura con i requisiti dell'imprenditorialità.
Nessuna norma prevede che chi "insegna il proprio ingegno" sia tenuto a darne comunicazione (basti pensare alle scuole di musica o a chi organizza corsi di pittura o di informatica,...).
Quindi per essere soggetta a scia o svolge l'attività in forma artigiana (ma non mi sembra il caso in oggetto) o il laboratorio ha le caratteristiche per cui era soggetto al vecchio NOIA (e anche qui non mi sembra il caso, anche se non sono un esperto di decoupage ;) ;) ;)), ma in questi casi si pone la questione della destinazione d'uso.
Infine mi risulta che non sono iscrivibili nel REA della CCIAA le prestazioni relative alla professione intellettuale o all'ingegno artistico, ma su questo come su tutti gli aspetti fiscali dovrà chiedere lumi ad un commercialista.
Corretta invece l'interpretazione sulla vendita.
L'attività non è soggetta a scia perchè trattasi di attività non imprenditoriale, non è attività di vendita, non è attività di servizio alla persona e non è un'attività produttiva ma è semplicemente frutto del proprio ingegno a carattere creativo. dovrà invece dichiarare il reddito ai fini fiscali.
riferimento id:3884chiedo scusa ma ho inviato il post contestualmente ad alberto. concordo
riferimento id:3884Donato, come diceva qualche anno fa Stefano Accorsi in una nota pubblicità "due is mei che uan"!