OK accesso agli atti (verbale Polizia) anche se vi è indagine penale
[color=red][b]TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. III – sentenza 1° febbraio 2017 n. 229[/b][/color]
Pubblicato il 01/02/2017
N. 00229/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2016, proposto da:
xxxx s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Carmen Puglisi C.F. PGLMRA70L63C351D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Nuovalucello, 81 C;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Agata Burtone C.F. BRTGTA55D59C351M, con domicilio eletto presso avv. Francesca Daniela Consoli in Catania, via Genova, 54;
per l’annullamento
[color=red][b]-della nota del Comando di Polizia municipale prot. N. 332/C/PM del 06.05.2016, con la quale il Comune in intestazione ha denegato alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti con le istanze presentate il 15 aprile 2016, nonché per la declaratoria del diritto della società ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.[/b][/color]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con una prima istanza in data 15.04.2016 la società ricorrente chiedeva al Comune in intestazione l’accesso alla documentazione del Comando di Polizia municipale relativa ai “lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico” in via Verdi, in ditta xxxx s.r.l., ed in particolare al verbale di sopralluogo della Polizia municipale in data 15 gennaio 2016 e agli atti relativi a sopralluoghi, accessi, contestazioni operati dal comando di P.M. nel cantiere di via Verdi.
Con una seconda istanza in pari data, la società ricorrente chiedeva al Comune di accedere agli atti del Comando di Polizia municipale relativi alle segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica per emissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti sportivi all’aperto in via Verdi n. 8 da parte della ditta xxxx s.r.l. Ekipe Club, ed in particolare chiedeva di accedere all’ordinanza sindacale n. 12 del 28.04.2015 e a tutti gli atti amministrativi relativi all’atto di diffida dal produrre le predette emissioni sonore, prot. N. 266/C/PM del 15.04.2016, emesso nei confronti della xxxx s.r.l.
Con la nota quivi impugnata, il comando di P.M. di S. Giovanni La Punta negava in parte l’accesso richiesto con riferimento agli atti delle due procedure che erano stati inseriti in informative dirette all’Autorità Giudiziaria, e precisamente, denegava l’accesso al verbale di sopralluogo della Polizia municipale in data 15 gennaio 2016 e alla nota n. 93 del 07.04.2016 con riferimento al procedimento afferente i “lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico” in via Verdi e, con riferimento al procedimento concernente la diffida alla società ricorrente per disturbo alla quiete pubblica per emissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti sportivi ( campetti di calcio) all’aperto in via Verdi n. 8, denegava l’accesso ai vari esposti e segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica che erano pervenuti al comando di polizia municipale.
Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede pertanto l’annullamento della nota di diniego parziale indicata in epigrafe e la condanna dell’amministrazione comunale a consentire l’accesso alla documentazione richiesta, evidenziando di avere interesse alla conoscenza di tutti gli atti afferenti ai citati procedimenti ispettivi e di vigilanza avviati nei suoi confronti in vista della tutela, anche in giudizio, dei propri interessi.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di S. Giovanni La Punta, che non nega la sussistenza di un interesse qualificato della ricorrente all’accesso, ma ritiene che si tratti, nella fattispecie, di atti non più accessibili in quanto l’Amministrazione ha, in relazione ai procedimenti prima menzionati, presentato diversi esposti – denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Da quanto precede deriverebbe che vertendosi di atti inerenti a informative – denunce sporte agli organi giudiziari penali, gli atti sarebbero sottratti all’accesso, atteso che il personale di polizia municipale avrebbe agito nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e che, dunque, gli atti richiesti sarebbero coperti dal segreto istruttorio.
La prospettazione del Comune resistente non può essere condivisa.
[b]La giurisprudenza ha chiarito che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2331/2014).[/b]
[color=red][b]Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, 1. n. 241 del 1990.[/b][/color]
In effetti l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 al comma 6, lettera d) nell’elencare i casi di possibile esclusione del diritto di accesso fa riferimento ai documenti che riguardano “l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, ipotesi che sicuramente non ricorre nella fattispecie trattandosi di attività amministrativa (e non di attività di polizia giudiziaria), peraltro posta in essere prima delle denunce e degli esposti presentati all’autorità giudiziaria e per la quale allo stato non risultano essere stati adottati specifici provvedimenti da parte della magistratura penale.
In termini analoghi si era già espresso in precedenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 23 febbraio 1995, n. 38: “La circostanza dell’avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non giustifica il rifiuto o il differimento dell’accesso, né comporta uno specifico obbligo di segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli atti, anche alla luce della previsione dell’art. 258 c.p.p.” (conformi anche Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170 , TAR Bari, sentenza n. 287/2011).
[b]Anche la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 9 marzo 2011, n. 13494, nell’individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p., per i quali vige il divieto di pubblicazione di cui all’art.114 c.p.p., ha puntualizzato che non rientrano nel divieto in oggetto i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria (“Se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema – a questi fini – si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell’art. 329 c.p.p., diverso – e differenziato – non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l’art. 329 c. p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione”).[/b]
Invero, se il segreto istruttorio fosse riferibile anche agli atti amministrativi semplicemente connessi a denunce effettuate all’A.G., sarebbe sufficiente per l’amministrazione presentare una denuncia agli organi giudiziari per sottrarre in modo del tutto arbitrario intere categorie di documenti dal diritto di accesso agli atti; ma un’interpretazione del genere sarebbe in completa distonia con le norme di rango primario dettate in materia.
[color=red][b]Nel caso di specie l’accesso è stata richiesto in relazione ad atti di origine extraprocessuale che non risultano coperti da segreto o dal vincolo del sequestro, sicchè in definitiva, non ricorrendo alcuna ipotesi di esclusione normativamente prevista dal diritto di accesso, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale il Comune resistente dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.[/b][/color]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di S. Giovanni La Punta di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con le istanze di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente decisione.
Condanna il Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1000,00 ( mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Leggio Gabriella Guzzardi