Data: 2017-02-11 22:03:14

Conferenza di servizi semplificata modalità asincrona - tempistica ! (urgente)

In data 24/11/2006 è stata indetta conferenza di servizi per <<demolizione e ricostruzione di un traliccio per telecomunicazioni>>.
Agli Enti coinvolti (tra cui anche l’ufficio Urbanistica-Ambiente) è stato comunicato, secondo quanto disposto dall’ art. 14 bis della legge 241/1990 (come modificato dal d. lgs. 127/2016), quanto segue:

<<b) quindici giorni è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) novanta giorni è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Il termine di 90 giorni è stabilito per legge in quanto sono coinvolte nel presente procedimento amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale;

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.>>


Tra gli enti coinvolti per la richiesta del Nulla Osta per vincolo idrogeologico la provincia e la regione hanno D.G.R. (Lazio) n. 3888/98 la competenza in materia è attribuita al Comune indicando il riferimento normativo (Tab. A – punto 23 D.G.R. n. 6215/1996).
Il SUAP prontamente in data 01/12/2016 ha inviato le rispettive comunicazioni (Provincia e Regione) all’Ufficio competente (Urbanistica).
Poi  … silenzio assoluto … fino a ieri 10/02/2016, quando l’Ufficio Urbanistica con nota scritta e cartacea chiede al SUAP di richiedere all’istante documentazione cartacea secondo quanto disposto dalla Provincia di Latina per la gestione del Vincolo Idrogeologico.
(per inciso nell’istanza telematica è inserita una domanda per il vincolo idrogeologico corredata da documentazione che appare completa!)
Nella comunicazione non si specifica quale documentazione manca e/o cosa integrare ! Specificando però che <<Le domande con tutta la documentazione indicata [locuzione errata in quanto fa riferimento genericamente a delle Tabelle inserite nel sito della Provincia (n.d.r.)] devon essere presentate in forma cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune di …, l’Ufficio protocollo provvederà a trasmettere all’area tecnica- Settore Urbanistica per i seguiti di competenza.
Pertanto, anche nelle procedure telematiche del SUAP si deve presentare la documentazione cartacea, così come previsto dalla Provincia … per il Rilascio del Nulla Osta Vincolo paesaggistico.
Il Responsabile del SUAP dovrà richiedere necessariamente agli istanti documentazione cartacea>>
Tralascio ogni considerazione sul “cartaceo” !!!!  ma vorrei soffermarmi sulla tempistica:
Il novellato art. 14 bis comma 2 dispone che l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: << b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;>>
Quindi penso che la richiesta di documentazione effettuata dall’Uff. Urbanistica sia ben oltre i tempi imposti dalla normativa vigente!
Come dovrà comportarsi il SUAP? Considerando comunque che i 90 giorni del procedimento scadranno il 23/02/2017 ed entro i 5 giorni lavorativi successivi si dovrà adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14 bis comma 5) ???
Grazie

P.S. se è possibile reperire un fac simile di provvedimento unico relativo alla costruzione di un traliccio per telecomunicazioni ne sarei molto grato




>:( :-[

riferimento id:38824

Data: 2017-02-13 11:25:04

Re:Conferenza di servizi semplificata modalità asincrona - tempistica ! (urgente)

[color=red]PREMESSA: FACCIAMO DIFFICOLTA' A COMPRENDERE SE CHI SCRIVE CERTE COSE NON SI RENDA CONTO DELL'ENORMITA' DELLE RESPONSABILITA' A CUI PUO' ANDARE INCONTRO PER LA SUPERFICIALITA' CON LA QUALE SI AFFRONTANO PROBLEMATICHE DA CUI DIPENDE L'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA![/color]

Tralascio ogni considerazione sul “cartaceo” !!!!
[color=red]FAI BENE ... ANCHE SE NON E' QUESTIONE SECONDARIA[/color]

ma vorrei soffermarmi sulla tempistica:
Il novellato art. 14 bis comma 2 dispone che l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: << b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;>>
Quindi penso che la richiesta di documentazione effettuata dall’Uff. Urbanistica sia ben oltre i tempi imposti dalla normativa vigente!
[color=red]CONFERMIAMO[/color]

Come dovrà comportarsi il SUAP?
[color=red]SUGGERIAMO DI INVIARE SUBITO COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DI QUESTO TENORE:

La presente fa seguito alla vs. ....... del ..... relativa alla procedura attivata da questo SUAP ai sensi del dpr 160/2010, L. 241/1990 e relative norme di settore per comunicare che detta comunicazione è irricevibile in quanto formalmente trasmessa in modalità cartacea e non telematica (in violazione del dpr 160/2010).
In ogni caso, anche ove fosse ricevibile la stessa sarebbe inammissibile in quanto:
1) pervenuta ben oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 14 bis della l. 241/1990
2) contenente richiesta priva di supporto giuridico (necessità di ricevere documentazione cartacea già trasmessa in modalità telematica)

Ciò detto, ferma la responsabilità dell'ufficio in relazione a quanto sopra siamo a confermare che il 23 febbraio p.v. scadono i termini per il vs. contributo istruttorio e, in assenza di vs. determinazioni, questo SUAP provvederà sull'istanza dando atto del vs. parere favorevole (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 come modificati dal Dlgs 127/2016).
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento"
[/color]

Considerando comunque che i 90 giorni del procedimento scadranno il 23/02/2017 ed entro i 5 giorni lavorativi successivi si dovrà adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14 bis comma 5) ???
[color=red]Vedi sopra[/color]
Grazie

P.S. se è possibile reperire un fac simile di provvedimento unico relativo alla costruzione di un traliccio per telecomunicazioni ne sarei molto grato

riferimento id:38824
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