Buongiorno,
il mio quesito riguarda la pubblicizzazione della somministrazione e/o eventi (cena di san valentino, festa della donna) di un circolo privato su facebook.
il tenore della pubblicità è questa "il giorno 14.02.2017 festa degli innamorati con menù antipasti, primo ...ecc a €.25.00 venite numerosi!!!"
Possono pubblicizzare in maniera indistinta tale attività?
Grazie per le risposte che verranno fornite.
Buongiorno,
il mio quesito riguarda la pubblicizzazione della somministrazione e/o eventi (cena di san valentino, festa della donna) di un circolo privato su facebook.
il tenore della pubblicità è questa "il giorno 14.02.2017 festa degli innamorati con menù antipasti, primo ...ecc a €.25.00 venite numerosi!!!"
Possono pubblicizzare in maniera indistinta tale attività?
Grazie per le risposte che verranno fornite.
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Alla domanda: "Possono pubblicizzare in maniera indistinta tale attività?" la risposta è SI' ... niente vieta al Circolo di pubblicizzare sui social (il divieto vale solo per l'esercizio, cioè la sede fisica del circolo) che farà un evento ... soprattutto se non precisa che è riservato ai soci.
Ciò che non potrà fare sarà somministrare ai non soci ... e quindi i bravi vigili (magari un uomo ed una donna finta coppia di san valentino, andranno nel circolo a lasciare "un regalino", un bel verbale).
Ma la legge (vedi disciplina delle associazioni di promozione sociale) non attribuisce ai circoli privati la facoltà - in occasione di eventi eccezionali - di somministrare anche al pubblico indistinto (anche se il Ministero dell'Interno lo esclude a causa della sorvegliabilità). C'è un po' di confusione...
Inoltre in base al post, non dovrebbe essere preclusa la possibilità di indicare un corrispettivo per la somministrazione? Non si dovrebbe chiedere un semplice contributo???
È vero quello che dice Simone ma è bene ribadire che si tratta di un’autodenuncia per un fatto illegittimo che si verificherà per San Valentino. Sarebbe come pubblicizzare [i]urbi et orbi[/i] che il tal giorno metterò l’auto in divieto di sosta.
L’art, 70, comma 2 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017 dispone:
[i]2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59[/i]
La fattispecie era contemplata anche dal precedente regime giuridico. Corre l’obbligo, però, di fare delle precisazioni. E’ possibile svolgere la somm.ne temporanea solo in coincidenza (come luogo e come tempo) di un evento o manifestazione di rilevanza pubblica. La normativa permette di derogare alle disposizioni commerciali, edilizie/urbanistiche solo perché l’esercizio temporaneo per la ristorazione è complementare ad un quid che comprende dei contenuti di rilevanza pubblica più ampi della mera somministrazione. Se l’evento si esaurisce nella stessa somministrazione allora direi che si tratta di un’elusione normativa