Come ormai noto, il D.L. 193/2016 ha introdotto la possibilità di procedere ad una definizione agevolata delle cd. "cartelle di pagamento" relative al periodo 2000-2016 (ossia entrate erariali di diverso tipo non riscosse e poi affidate al concessionario della riscossione per procedere alla riscossione coattiva), permettendo ai contribuenti di evitare il pagamento delle sanzioni accumulate: questo tipo di definizione è rimessa alla mera volontà del contribuente, che presenterà apposita istanza al concessionario della riscossione.
In sede di conversione del decreto, la L. 225/2016 ha introdotto un nuovo articolo, il 6-ter, per disciplinare quelle entrate regionali e degli enti locali per le quali sia stata utilizzata non la procedura di iscrizione a ruolo, con relativo affidamento al concessionario nazionale, ma la procedura dell'ingiunzione di pagamento. In questo caso però, la definizione agevolata non è automatica, ma è legata ad una previa scelta discrezionale dell'ente, che deve stabilire - con apposita deliberazione del Consiglio comunale - se aderire o meno al regime definito dall'art. 6-ter.
[b][u]La normativa[/u][/b]
Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
[i]1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti[/i].
[b][u]Oggetto della definizione[/u][/b]
Il riferimento è alle entrate "[i]anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni[/i]": dal testo della norma si può ritenere che si riferisca non solo alle entrate tributarie, ma anche ad altre entrate dell’ente, per la cui riscossione ci si sia comunque affidati allo strumento dell’ingiunzione. In relazione a tutte queste entrate sarà possibile ottenere di corrispondere le somme dovute senza il pagamento delle sanzioni.
[b][u]Ambito di applicazione e scadenze[/u] [/b]
Come detto, il riferimento è a tutti gli enti territoriali che abbiano provveduto alla riscossione in proprio, con società in house o con un concessionario della riscossione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, utilizzando lo strumento dell’ingiunzione fiscale, ex R.D. 63/1910, notificate [b][u]tra il 2000 e il 2016[/u][/b].
La scelta se aderire o meno al regime dell'adesione avrebbe dovuto essere deliberata dall’ente impositore entro il termine (perentorio) di 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia il 1 febbraio, ma un emendamento introdotto con legge successiva ha prorogato il termine al [b][u]31 marzo[/u][/b].
Diversamente dall'art. 6, non è invece previsto un termine entro il quale i debitori debbano fare istanza per ottenere la definizione agevolata, che quindi dovrà essere stabilito dall'ente impositore stesso nel momento in cui questo sceglierà di aderire al regime.