Data: 2017-02-09 10:57:13

Accesso agli Atti - Attività artigianale

Nel nostro Comune e' presente dal 2009 (con procedura iscrizione CONFARTIGIANATO) un'attività di laboratorio artigianale da asporto prodotti gastronomici, Kebab ed altro...Successivamente l'attività ha ottenuto spazio dehors esterno, con tavolini e sedie...E' pervenuta in questi giorni presso questo Ufficio SUAP istanza di accesso agli atti da parte di una coppia di residenti in zona i quali, lamentando rumori eccessivi che causerebbero un disturbo alla quiete ed al riposo, chiedono SPECIFICAMENTE un solo atto amministrativo, ossia la RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (da verifiche tale documento non risulta presente nel fascicolo...).
I suddetti residenti ribadiscono che "tale atto e' obbligatorio per l'ottenimento della licenza" (?), "cosi' come specificato dalla Legge Quadro 447/95 e dalla L. Regionale 18/2001"...e, in caso di difetto dello stesso nel fascicolo della pratica, si provvederà ad "adire il TAR per accertare l'eventuale compimento di abuso e/o omissione da parte dell'Amministrazione".
Orbene si chiedono chiarimenti in proposito, ed in particolare:
- e' obbligatorio nel caso di specie tale ATTO (peraltro non presente in nessuna pratica di analogo contenuto)?
- e' ammissibile il ricorso al TAR, cosi' come paventato, per tale specifica e circostanziata questione?
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

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Data: 2017-02-09 11:10:19

Re:Accesso agli Atti - Attività artigianale

[color=red]PREMESSA: l'accesso agli atti è sicuramente da consentire, previa comunicazione al controinteressati ai sensi del DPR 184/2006[/color]

- e' obbligatorio nel caso di specie tale ATTO (peraltro non presente in nessuna pratica di analogo contenuto)?
[color=red]Non è obbligatorio in considerazione del fatto che:
- a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 sono state semplificate le procedure e le condizioni nelle quali richiedere la valutazione di impatto acustico
- la nuova disciplina non prevede più (ammesso che lo fosse prima) la presentazione della VIAC indistintamente, ma disciplina una serie di casistiche
- anche prima del 2011 tuttavia le attività artigianali non erano tenute alla presentazione
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- e' ammissibile il ricorso al TAR, cosi' come paventato, per tale specifica e circostanziata questione?
[color=red]Non è ipotizzabile un ricorso al TAR essendo ampiamente decorso il termine di impugnativa.

SUGGERIAMO di stare attenti a come formulerete la risposta all'interessato .... che deve limitarsi al SOLO ACCESSO AGLI Atti perchè nella misura in cui doveste affrontare anche il tema del titolo originario potreste riammettere in termini lo stesso e consentirgli, questa volta sì, il ricorso.

QUINDI limitatevi a concedere accesso agli atti (se manca il documento eventualmente confermando che lo stesso non risulta presentato).
NON siete tenuti a spiegare ora per allora nè rispetto ad oggi la legittimità dell'insediamento del soggetto ....

OVVIAMENTE suggerirei di inviare anche a Polizia Locale, ARPA e ASL visto che l'istanza è sì di accesso ma rappresenta anche una sorta di "esposto" sul rumore.
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