Data: 2017-02-09 06:54:47

Interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi -Servizio sanitario

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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2016, n. 262
Regolamento  recante  procedure  per  l'interconnessione  a  livello
nazionale dei sistemi informativi su base  individuale  del  Servizio
sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse  amministrazioni
dello Stato. (17G00016)
(GU n.32 del 8-2-2017)
  Vigente al: 23-2-2017  [/b]



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini» ed in particolare l'articolo 15,
comma 25-bis, il quale prevede che:
    ai fini della attivazione dei programmi nazionali di  valutazione
sull'applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero della salute provvede  alla  modifica  ed  integrazione  di
tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario  nazionale,  anche
quando gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su
base individuale;
    il complesso delle informazioni  e  dei  dati  individuali  cosi'
ottenuti  e'  reso  disponibile  per  le  attivita'  di  valutazione
esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    il  Ministero  della  salute  si  avvale  dell'AGENAS  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle
prestazioni  assistenziali  e  delle  procedure  medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.  A  tal  fine  l'AGENAS
accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi  informativi
interconnessi del Servizio sanitario nazionale  di  cui  al  presente
comma in modalita' anonima;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi», ed in particolare l'articolo 35 il quale prevede che:
    con decreto del Ministro della salute, al fine  di  migliorare  i
sistemi informativi e statistici della sanita' e per il loro migliore
utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione  dei  livelli
di assistenza, vengono stabilite le procedure di anonimizzazione  dei
dati individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi acquisiti
in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con  la
trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca  per  scopi  di
statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito  algoritmo
biunivoco,  in  modo  da  tutelare  l'identita'  dell'assistito  nel
procedimento di elaborazione dei dati;
    i dati cosi'  anonimizzati  sono  utilizzati  per  migliorare  il
monitoraggio e la valutazione della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
percorsi di cura, con un pieno  utilizzo  degli  archivi  informatici
dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 12, il quale prevede  che,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui
al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  il  fascicolo  sanitario
elettronico, i sistemi di sorveglianza e i  registri  sono  istituiti
anche ai fini di  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
biomedico ed epidemiologico,  nonche'  di  programmazione  sanitaria,
verifica delle qualita'  delle  cure  e  valutazione  dell'assistenza
sanitaria;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni,  recante  «Istituzione  del  servizio    sanitario
nazionale»;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni,  e  in
particolare l'articolo 47-ter,  comma  1,  lettera  b-bis)  il  quale
prevede che il Ministero della salute  svolga,  tra  le  funzioni  di
spettanza statale, il monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
sanitarie regionali  con  riferimento  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni erogate;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio  2002,
n. 33, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
  Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n.  56,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale,  a  norma
dell'articolo 10 della legge del 13  maggio  1999,  n.  133»,  ed  in
particolare l'articolo 9 concernente  le  procedure  di  monitoraggio
dell'assistenza sanitaria;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 87, come  modificato
dall'articolo  2  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il
quale prevede che al fine di  migliorare  a  livello  nazionale  e  a
livello regionale il monitoraggio della  spesa  sanitaria  nelle  sue
componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica,  e'  introdotta
la  gestione  informatizzata  delle  prescrizioni  relative  alle
prestazioni    farmaceutiche,    diagnostiche,    specialistiche    e
ospedaliere, erogate da  soggetti  pubblici  e  privati  accreditati,
nell'ambito del nuovo sistema  informativo  nazionale  del  Ministero
della salute;
  Visto l'accordo-quadro tra il Ministro della sanita', le regioni  e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano  di
azione coordinato per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario nazionale, che, all'articolo 6, stabilisce che le  funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione  del
Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  debbano  essere  esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato Cabina di regia;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale;
  Visto l'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
ed in particolare:
    il  comma  9,  ai  sensi  del  quale  si  demanda  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, ai fini dell'allineamento dell'archivio  dei  codici  fiscali
con quello degli assistiti, e per disporre le codifiche  relative  al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, di stabilire i  dati  che  le  regioni,
nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza  nazionale
che li detengono, trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con modalita' telematica;
    il comma 10, il quale dispone, tra l'altro,  che  con  protocollo
approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal  Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti i dati contenuti negli  archivi  di  cui  al  comma  9  che
possono essere trasmessi al Ministero della salute  e  alle  regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271), in attuazione dell'articolo 1,
commi 173 e 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  la  quale
dispone all'articolo 3 che:
    per le misure  di  qualita',  efficienza  ed  appropriatezza  del
Servizio sanitario nazionale, come indicato al comma 1, ci si  avvale
del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  istituito  presso  il
Ministero della salute;
    il Nuovo sistema informativo sanitario, come indicato al comma 2,
ricomprende i dati dei sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni
previsti dall'articolo 87 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, e dall'articolo  50  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
    per le finalita' dei livelli  nazionale  e  regionale  del  Nuovo
sistema informativo sanitario, come indicato al comma 3, va  previsto
il trattamento di dati individuali, in grado di associare  il  codice
fiscale del cittadino alle prestazioni sanitarie erogate, ai soggetti
prescrittori e alle strutture erogatrici;
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario, come indicato al comma 5, sono  affidati  alla
Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute  con
propri decreti attuativi, compresi i flussi  informativi  finalizzati
alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi  dei  Livelli
essenziali di assistenza;
    il conferimento dei dati al Sistema informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243) sul Nuovo patto per la  salute
2010-2012 che:
    all'articolo 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo
del  Servizio  sanitario  nazionale,  stabilisce  che  costituiscono
adempimento regionale gli adempimenti  derivanti  dalla  legislazione
vigente e quelli derivanti dagli accordi e dalle  intese  intervenute
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
    all'articolo 17 sul Nuovo sistema informativo  sanitario  dispone
una proroga dei compiti e della composizione della  Cabina  di  regia
del Nuovo sistema informativo sanitario fino alla stipula  del  nuovo
accordo di riadeguamento della  composizione  e  delle  modalita'  di
funzionamento della stessa;
  Considerato che  il  Nuovo  sistema  informativo  sanitario  ha  la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di regia nella seduta dell'11 settembre 2002;
  Considerato che, tra gli obiettivi  strategici  del  Nuovo  sistema
informativo  sanitario  una  delle  componenti  fondamentali  e'
rappresentata  dal  «Sistema  di  integrazione  delle  informazioni
sanitarie individuali»;
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, recante «Regolamento recante norme  concernenti  l'aggiornamento
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante:  «Regolamento  recante  "Modificazioni  al  certificato  di
assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanita'  pubblica
e  statistici  di  base  relativi  agli  eventi  di  nascita,  alla
nati-mortalita' ed ai nati affetti da malformazioni"»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  31  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n.  229,  recante
«Istituzione del flusso informativo delle  prestazioni  farmaceutiche
effettuate in  distribuzione  diretta  o  per  conto»,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2009, n.  6,  recante  «Istituzione  del  sistema
informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare»,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2009, n. 9,  recante  «Istituzione  del  sistema
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza  sanitaria  in  emergenza-urgenza»,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6, recante «Istituzione della banca dati
finalizzata  alla  rilevazione  delle  prestazioni  residenziali  e
semiresidenziali», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n.  160,  recante
«Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze»;
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  15  ottobre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2010, n. 254,  recante
«Istituzione del sistema informativo salute mentale»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n.  142,  recante
«Istituzione  del  sistema  informativo  per  il    monitoraggio
dell'assistenza erogata presso gli Hospice»;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario»,  ed  in
particolare:
    l'articolo 27 comma 2, il quale prevede che per la determinazione
dei costi per i fabbisogni standard regionali si fa riferimento  agli
elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario
del Ministero della salute;
    l'articolo 30, comma 2, il quale prevede che il  Ministero  della
salute implementi un sistema adeguato di valutazione  della  qualita'
delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni  ed
effettui un monitoraggio costante  dell'efficacia  e  dell'efficienza
dei servizi;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione  dei  dati
personali», e successive modificazioni, ed in particolare  l'articolo
85, comma 1, lettera b), concernente i trattamenti di dati  personali
in ambito sanitario, e l'articolo 98, comma 1, lettera  b),  relativo
ai trattamenti per scopi statistici;
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2  e
3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante:  ''Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali''»,  con  il  quale  si
individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari  effettuati
dal Ministero della salute;
  Visto, in particolare,  l'allegato  C-01  del  citato  decreto  del
Ministro della salute n. 277 del 2007 che prevede il  trattamento  di
dati sensibili per finalita' di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria,  ai  sensi  dell'articolo  85,
comma 1, lettera b), del citato Codice in materia di  protezione  dei
dati personali, senza elementi identificativi diretti;
  Visti i  regolamenti  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari adottati dalle regioni e province autonome in  conformita'
allo schema tipo di regolamento volto a  disciplinare  i  trattamenti
dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso  le  regioni  e  le
province  autonome,  le  aziende  sanitarie,  gli  enti  e  agenzie
regionali/provinciali,  gli  enti  vigilati  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  successive  modificazioni,
approvato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 26
luglio 2012;
  Rilevato,  in  particolare,  che  il  suddetto  schema  tipo  di
regolamento prevede:
    nella scheda 12 dell'allegato A, che  i  dati  provenienti  dalle
aziende sanitarie locali siano privati degli elementi  identificativi
diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione; che,
ai fini della verifica della non duplicazione  delle  informazioni  e
della eventuale interconnessione  con  altre  banche  dati  sanitarie
della regione,  la  specifica  struttura  tecnica  individuata  dalla
Regione,  alla  quale  viene  esplicitamente  affidata  la  funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni  soggetto  un  codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato  durante
il trattamento dei dati;  che,  qualora  le  regioni  e  le  province
autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti  con  quanto
stabilito nello schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in
forma anonima;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Ritenuto di dover definire, in attuazione del citato  articolo  15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  del  citato
articolo 35 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  le
procedure per l'interconnessione  a  livello  nazionale  dei  sistemi
informativi su base individuale  del  Servizio  sanitario  nazionale,
anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato,  per  le
finalita' indicate nelle disposizioni teste' citate;
  Sentita la Cabina di regia del Nuovo sistema informativo  sanitario
in data 24 marzo 2015;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 19 marzo 2015  ai  sensi  dell'articolo  154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni;
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio  2016
(Rep. atti n. 8/CSR);
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
8399 del 12 agosto 2016;

                            A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) NSIS: il Nuovo sistema  informativo  sanitario  del  Ministero
della  salute,    gestito    dalla    Direzione    generale    della
digitalizzazione,  del  sistema  informativo  sanitario  e  della
statistica;
    b) livello nazionale: il Ministero della salute;
    c) fornitori dei dati per il livello nazionale: le regioni  e  le
province autonome, e il Ministero dell'economia e delle finanze;
    d) codice identificativo: codice che identifica  l'assistito  nei
rapporti con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  ovvero  il  codice
fiscale, il  codice  Straniero  temporaneamente  presente  (STP),  il
codice Europeo non iscritto (ENI)  o  il  numero  di  identificazione
personale della Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM);
    e) codice univoco: codice  assegnato,  attraverso  una  procedura
automatica, ad ogni assistito a partire  dal  codice  identificativo,
tale da non consentire la  identificazione  diretta  dell'interessato
durante il trattamento dei dati personali;
    f) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e  seguenti  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive modificazioni;
    g) regole tecniche SPC: le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21  giugno  2008,  n.  144,  recante  regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico  di
connettivita' previste dall'articolo 71,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' le  modalita'  definite  nei
documenti  tecnico-operativi  pubblicati  dall'Agenzia  per  l'Italia
Digitale a decorrere dal 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti;
    h)  cooperazione  applicativa:  l'interazione  tra  i  sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni disciplinata dalle regole
tecniche SPC di cui alla lettera f), che avviene tramite le porte  di
dominio;
    i) accordo di servizio: atto tecnico che ha lo scopo di  definire
le prestazioni del servizio e le modalita'  di  erogazione/fruizione,
ovvero le funzionalita' del servizio, le interfacce  di  scambio  dei
messaggi tra erogatore  e  fruitore,  i  requisiti  di  qualita'  del
servizio  dell'erogazione/fruizione,  e  i  requisiti  di  sicurezza
dell'erogazione/fruizione.    E'    redatto    dall'erogatore    in
collaborazione con i fruitori secondo le regole tecniche di cui  alla
lettera  f)  e  viene  reso  pubblico  dall'erogatore  attraverso  le
infrastrutture condivise dal  SPC  (registro  SICA).  L'erogatore  e'
inoltre responsabile della gestione del  ciclo  di  vita  dei  propri
accordi di servizio e dell'erogazione del servizio in conformita' con
gli accordi;
    l) credenziali di autenticazione:  i  dati  e  i  dispositivi  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
    m) porta di dominio: componente architetturale del SPC attraverso
il quale si accede al dominio  applicativo  dell'Amministrazione  per
l'utilizzo dei servizi applicativi;
    n)  profilo  di  autorizzazione:  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate a una persona, che consente di  individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti;
    o) registrazione delle operazioni di  trattamento:  registrazione
in  appositi  file,  detti  «file  di  log»,  delle  operazioni  di
trattamento  con  identificazione  dell'utente  incaricato  che  le
effettua;
    p)  Tessera  Sanitaria:  il  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi delle  disposizioni
dell'articolo 50,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    q) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
    r) FSE: il fascicolo sanitario elettronico, di  cui  all'articolo
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni;
    s) AGENAS: l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
    t) CUNI: il codice univoco non invertibile;
    u) CUNA: il codice univoco nazionale dell'assistito;
    v) SDO: le schede di dimissione ospedaliera di cui al decreto del
Ministro della sanita' del 27 ottobre  2000,  n.  380,  e  successive
modificazioni.
                              Art. 2


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto ha lo scopo di  definire  le  procedure  per
l'interconnessione a livello nazionale,  nell'ambito  del  NSIS,  dei
sistemi  informativi  su  base  individuale  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche quando  gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello
Stato, per le seguenti finalita' di rilevante interesse pubblico,  ai
sensi degli articoli 85, comma 1, lettera b) e 98, comma  1,  lettera
b) del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni:
    a) lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle
prestazioni  assistenziali  e  delle  procedure  medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    b)  il  monitoraggio  dei  livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza, ai sensi del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive  modificazioni,  attraverso  le  analisi  aggregate
utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della  verifica  di
cui all'articolo 3 dell'Intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano il 23  marzo  2005,  nonche'  per  migliorare  il
monitoraggio e la valutazione della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
percorsi di cura, ai sensi dell'articolo 35 del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
    c) le finalita' statistiche perseguite dai soggetti pubblici  che
fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN)  ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  e  successive
modificazioni.
  2. I sistemi informativi su base  individuale  cui  si  applica  la
procedura  di  interconnessione,  di  cui  all'articolo  3,  per  le
finalita' di cui al comma 1, sono:
    a) i sistemi informativi  del  Ministero  della  salute  previsti
nell'ambito del NSIS ai fini del monitoraggio dei livelli  essenziali
e uniformi  di  assistenza,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001;
    b)  il  sistema  informativo  Tessera  Sanitaria  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  relativamente  alle  prestazioni  di
specialistica  ambulatoriale  e    di    assistenza    farmaceutica
convenzionata;
    c) i sistemi informativi sanitari delle regioni e delle  province
autonome,  limitatamente  ai  soli  dati  individuati  dai  decreti
istitutivi dei sistemi informativi NSIS.
                              Art. 3


          Procedure per il trattamento e l'interconnessione

  1. I fornitori dei dati per il livello nazionale, prima di  inviare
al Ministero della salute, nell'ambito del NSIS, i dati  relativi  ai
flussi informativi previsti dal presente regolamento, effettuano:
    a)  la  verifica  della  validita'  del  codice  identificativo
attraverso  il  servizio  fornito  dall'Anagrafe  nazionale  degli
assistiti, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del CAD;
    b) l'assegnazione di un codice univoco non invertibile (CUNI) che
sostituisce il codice identificativo, tramite un sistema di  codifica
univoco a livello nazionale, definito dal Ministero della salute, che
non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici  del
soggetto e consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici casuali
di lunghezza fissa ottenuti attraverso  una  procedura  di  cifratura
(algoritmi) biunivoca  non  invertibile  del  codice  identificativo,
secondo le modalita' indicate nel disciplinare  tecnico  allegato  al
presente decreto.
  2.  I  dati  di  cui  al  comma  1,  cosi'  privati  del  codice
identificativo,  unitamente  ai  correlati  dati  sanitari,  vengono
inviati ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  al  NSIS  e  con  le
specificazioni indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente
decreto, in forma individuale, ma priva di ogni  riferimento  che  ne
permetta il collegamento diretto con gli interessati e  comunque  con
modalita' che,  pur  consentendo  il  collegamento  nel  tempo  delle
informazioni riferite ai medesimi individui,  rendono  questi  ultimi
non identificabili.
  3. Il Ministero della salute, per il perseguimento delle  finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1, sostituisce  il  codice  univoco  non
invertibile di cui al comma 1,  lettera  b)  con  il  codice  univoco
nazionale dell'assistito (CUNA), come  dettagliato  nel  disciplinare
tecnico  allegato  al  presente  decreto.  Tale  codice  permette
l'interconnessione a livello  nazionale,  nell'ambito  del  NSIS,  di
tutti i sistemi informativi su base individuale oggetto del  presente
decreto.
  4.  L'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 62-ter del CAD, fornisce al Ministero della  salute  il
servizio di verifica della validita' del codice identificativo  e  di
aggiornamento dei dati.
                              Art. 4


                          Accesso ai dati

  1. Al fine di consentire il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il NSIS e' predisposto  per
permettere:
    a) alle competenti unita' organizzative delle regioni e  province
autonome, come individuate da provvedimenti regionali e  provinciali,
di consultare le informazioni rese disponibili in forma  aggregata  o
anonima; i dati relativi ad assistiti di  altre  regioni  o  province
autonome  possono  essere  utilizzati  solo  per  effettuare  analisi
comparative;
    b) alle  competenti  unita'  organizzative  del  Ministero  della
salute, come individuate dal decreto ministeriale di  organizzazione,
di consultare le informazioni rese disponibili in forma  aggregata  o
anonima.
  2. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera  a),  il  NSIS  consente,  per  comprovate  e  documentate
esigenze di validazione delle misure di esito:
    a) alle competenti unita' organizzative delle regioni e  province
autonome di consultare le  informazioni  riferite  anche  ai  singoli
assistiti, con esclusione dei relativi dati anagrafici e  del  codice
univoco;
    b) alle  competenti  unita'  organizzative  del  Ministero  della
salute,  anche  con  l'ausilio  tecnico-operativo  dell'AGENAS,  di
consultare le informazioni riferite anche ai singoli  assistiti,  con
esclusione dei relativi dati anagrafici e del codice univoco.
  3.  Solo  qualora  risulti  indispensabile  per  corrispondere  a
comprovate  e  documentate  esigenze  strettamente  connesse  alle
finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero  della  salute
effettua operazioni di selezione, estrazione ed elaborazione dei soli
dati sanitari indispensabili  a  tali  fini,  contenuti  nei  diversi
sistemi informativi del NSIS oggetto di interconnessione  e  riferiti
ad individui presenti in specifici  elenchi  o  coorti,  i  cui  dati
identificativi sono acquisiti nel rispetto degli articoli 20 e 22 del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni, secondo le modalita'  di  cui  al  paragrafo  5.4  del
disciplinare tecnico.
  4. Al fine di consentire il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  il  NSIS  e'  predisposto  per
permettere all'Ufficio di statistica del  Ministro  della  salute  di
consultare le informazioni riferite anche ai singoli  assistiti,  nel
rispetto della disciplina di settore e dell'allegato A3  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
                              Art. 5


                    Trattamento dei dati nel NSIS

  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
conferiti  al  NSIS,  attraverso  i  sistemi  informativi  di  cui
all'articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni.
  2. Il Ministero della salute per le finalita' di  cui  all'articolo
2, comma 1,  utilizza  il  codice  univoco  nazionale  dell'assistito
esclusivamente per collegare le informazioni  sanitarie  riferite  al
medesimo assistito secondo le modalita' previste dall'articolo 4.
  3. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  2,  comma
1, qualora sia indispensabile consultare le informazioni riferite  ai
singoli assistiti nei limiti indicati all'articolo 4, commi 2 e  3  e
4, il trattamento dei dati  avviene  nel  rispetto  delle  specifiche
misure di sicurezza di cui all'articolo 6, commi 4 e 6.
  4. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), le modalita'  e  logiche  di  organizzazione  ed
elaborazione delle informazioni contenute nei sistemi informativi  su
base individuale cui si applica  il  presente  decreto  sono  dirette
esclusivamente a fornire una  rappresentazione  aggregata  dei  dati.
L'accesso degli incaricati del trattamento ai dati avviene attraverso
chiavi di ricerca che non consentono, anche  mediante  operazioni  di
interconnessione  e  raffronto,  la  consultazione,  la  selezione  o
l'estrazione di  informazioni  riferite  a  singoli  individui  o  di
elenchi  di  codici  identificativi.  Le  funzioni  applicative  non
consentono la consultazione e l'analisi di informazioni  che  rendano
identificabile l'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici
e  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del  sistema
statistico nazionale di cui all'allegato A3 del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  5. I dati dei  sistemi  informativi  su  base  individuale  cui  si
applica il presente decreto sono archiviati  previa  separazione  dei
dati sanitari dagli altri dati e i dati sanitari  sono  trattati  con
tecniche crittografiche.
                              Art. 6


                    Misure di sicurezza del NSIS

  1. Le operazioni sui dati personali, necessarie  per  l'adempimento
alle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  sono  effettuate
mediante strumenti elettronici con modalita' e  soluzioni  necessarie
per assicurare  confidenzialita',  integrita'  e  disponibilita'  dei
dati, adottate in coerenza con le misure di  sicurezza  espressamente
previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nel relativo disciplinare tecnico (Allegato B).
  2. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del NSIS, ai sensi
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni, e, in particolare, dell'articolo 34, comma 1,  lettera
h), e' garantita dalle procedure di sicurezza relative al software  e
ai servizi telematici, in conformita' alle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71, comma 1, del CAD.  Tutte  le  operazioni  effettuate
dagli utenti incaricati sono registrate in appositi file  di  log  ai
fini della verifica della liceita' e correttezza del trattamento  dei
dati.
  3. I file di log sono protetti con idonee misure  contro  ogni  uso
improprio o non conforme alle finalita' per  cui  sono  registrati  e
sono trattati in forma anonima mediante opportuna aggregazione, salvo
il caso in  cui  risulti  indispensabile  verificare  la  liceita'  e
correttezza di singole operazioni di trattamento. I file di log  sono
conservati per 12 mesi e cancellati alla scadenza.
  4. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  qualora  sia  indispensabile  consultare  le  informazioni
riferite ai singoli assistiti nei  limiti  indicati  all'articolo  4,
commi 2, 3 e 4, il processo di autenticazione  degli  utenti  avviene
attraverso  strumenti  di  autenticazione  forte,  in  conformita'
all'articolo 64 del CAD e all'articolo 34 del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il medesimo processo
di  autenticazione  forte  e'  previsto  per  i  soggetti  cui  sono
attribuite funzioni di  amministratore  di  sistema  o  assimilabili.
L'accesso e' garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro.
  5. Il titolare del trattamento di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
individua il responsabile preposto alla definizione di:
    a)  profili  di  autorizzazione,  in  relazione  al  ruolo
istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito  territoriale  delle
azioni di competenza;
    b) procedure di designazione degli amministratori  di  sistema  e
degli utenti e dei rispettivi privilegi;
    c) modalita' di conferimento, sospensione e revoca dei profili di
accesso.
  6. Le specifiche misure di sicurezza adottate per  gli  accessi  al
sistema sono descritte nel disciplinare tecnico allegato al  presente
decreto.
                              Art. 7


                  Fascicolo sanitario elettronico

  1. La procedure di interconnessione di cui al presente  decreto  si
applicano ai dati del fascicolo sanitario elettronico (FSE),  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  c)  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                              Art. 8


      Prima attuazione delle procedure per l'interconnessione

  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1.
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  la  Cabina  di  regia  del  NSIS  individua,  previa
consultazione del Garante per la protezione dei  dati  personali,  un
cronoprogramma che, tenuto conto della disponibilita', da parte delle
regioni  e  province  autonome,    dei    servizi    a    supporto
dell'interoperabilita' delle schede di dimissione ospedaliera di  cui
al decreto del Ministro della sanita' del 27 ottobre 2000, n. 380,  e
successive modificazioni,  preveda  la  graduale  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al flusso  delle  schede
di dimissione ospedaliera.
  3.  Nelle  more  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3,  comma  1,  al  flusso  delle  schede  di  dimissione
ospedaliera si applicano le procedure indicate al paragrafo  5.2  del
disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
  4.  Il  sistema  Tessera  Sanitaria,  nelle  more  dell'attivazione
dell'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 62-ter del CAD, rende disponibili:
    a) ai fornitori dei dati per il livello nazionale un servizio  di
verifica della validita' del codice identificativo, le cui  modalita'
sono indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto;
    b) al Ministero  della  salute  un  servizio  di  verifica  della
validita' del codice identificativo e di aggiornamento dei  dati,  le
cui modalita' sono indicate  nel  disciplinare  tecnico  allegato  al
presente decreto.
                              Art. 9


                      Disposizioni transitorie

  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto il Ministero della salute adegua  la  propria  infrastruttura
tecnologica  al  fine  di  interconnettere  i  seguenti  sistemi
informativi:
    a) sistema informativo Schede di dimissione ospedaliera;
    b) sistema informativo  per  il  monitoraggio  delle  prestazioni
erogate      nell'ambito      dell'assistenza      sanitaria      in
emergenza-urgenza-Pronto soccorso,  limitatamente  agli  accessi  che
esitano in ricovero ospedaliero;
    c) sistema  informativo  tessera  sanitaria,  relativamente  alle
prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  e  di  assistenza
farmaceutica convenzionata, del sistema tessera sanitaria.
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto il Ministero della salute adegua  la  propria  infrastruttura
tecnologica  al  fine  di  interconnettere  i  seguenti  sistemi
informativi:
    a) sistema informativo certificato di assistenza al parto;
    b) sistema informativo  per  il  monitoraggio  delle  prestazioni
erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in  emergenza-urgenza -
Pronto soccorso,  relativamente  agli  accessi  che  non  esitano  in
ricovero ospedaliero;
    c) sistema informativo  per  il  monitoraggio  delle  prestazioni
erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza  -
Sistema 118;
    d)  sistema  informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
domiciliare;
    e) sistema informativo  per  il  monitoraggio  delle  prestazioni
residenziali e semiresidenziali;
    f) sistema informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate
in distribuzione diretta o per conto;
    g)  sistema  informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
erogata presso gli Hospice.
  2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero della salute adegua  la  propria  infrastruttura
tecnologica  al  fine  di  interconnettere  i  seguenti  sistemi
informativi:
    a) sistema informativo salute mentale;
    b) sistema informativo nazionale dipendenze.
  3. Le ulteriori disposizioni relative ai sistemi informativi di cui
all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  da  interconnettere,  sono
adottate con successivi decreti.
                              Art. 10


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 7 dicembre 2016

                                                Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 83
                                                            Allegato

                        Disciplinare tecnico

Sommario
1 Introduzione e obiettivi del documento
2 Definizioni
3 I soggetti
4 Descrizione della piattaforma NSIS
  4.1 Caratteristiche infrastrutturali
    4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione
    4.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio
  4.2 Modalita' di abilitazione degli utenti
    4.2.1 Fase A - Abilitazione alla piattaforma NSIS
    4.2.2 Fase B - Abilitazione ai servizi
    4.2.3 Fase B - Regole speciali per l'abilitazione ai servizi  che
prevedono l'accesso a informazioni riferite ai singoli assistiti
    4.2.4 Abilitazione  alla  piattaforma  codice  univoco  nazionale
assistito
  4.3 Sistema di registrazione delle operazioni di trattamento
  4.4 Modalita' di trasmissione  dei  dati  dei  sistemi  informativi
alimentanti il NSIS
  4.5 Garanzie per la sicurezza delle basi dati
  4.6 Servizi applicativi (reportistica ed analisi)
5  La  procedura  di  assegnazione  del  codice  univoco  nazionale
dell'assistito
  5.1 Assegnazione del codice univoco  non  invertibile  ("CUNI")  da
parte dei soggetti alimentanti il NSIS
  5.2 Assegnazione del codice univoco non invertibile (CUNI) da parte
del Ministero della salute per il flusso SDO
  5.3 Assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA)
  5.4 Procedure per il trattamento dei dati di specifiche  coorti  di
assistiti
6 Procedura di verifica della validita' del codice identificativo
7 Schema  logico  del  Sistema  di  Integrazione  delle  Informazioni
Sanitarie Individuali
1 Introduzione e obiettivi del documento
    Nel  contesto  di  profonda  evoluzione  del  Servizio  sanitario
nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha siglato,  il
22 febbraio 2001, l'Accordo quadro per lo sviluppo del Nuovo  Sistema
Informativo Sanitario  Nazionale  (NSIS).  Il  disegno  di  un  nuovo
sistema informativo sanitario si propone quale  strumento  essenziale
per il governo della sanita' a livello nazionale, regionale e  locale
e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei  servizi
da parte dei cittadini - utenti.
    Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e,  successivamente,  il
Patto per la Salute del 28 settembre 2006 hanno  ribadito  l'utilizzo
del NSIS per le misure di qualita', efficienza ed appropriatezza  del
Servizio sanitario nazionale, evidenziando il conferimento  dei  dati
al Nuovo Sistema Informativo Sanitario «fra  gli  adempimenti  a  cui
sono tenute le regioni».
    Il  Sistema  di  integrazione  delle  Informazioni  Sanitarie
Individuali (SIISI), inserito nell'ambito del NSIS, e' il sistema  di
supporto  ai  diversi  livelli  del  Servizio  sanitario  nazionale
(locale/regionale e nazionale), ideato  ed  implementato  secondo  il
principio che e' necessario intercettare l'informazione  relativa  al
singolo evento sanitario, su base individuale, per consentire diverse
e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo
possibile  prevedere  a  priori  tutti  i  possibili  criteri  di
aggregazione degli eventi stessi  al  fine  del  perseguimento  delle
finalita' del NSIS.
    In  considerazione  della  rilevanza  delle  procedure  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto,  il
Ministero della salute (di  seguito  Ministero)  adotta  il  presente
disciplinare tecnico che descrive  le  caratteristiche  tecniche  del
NSIS, le modalita' di trattamento e le misure di sicurezza  previste,
con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informativi  su
base individuale.
    Ogni variazione significativa alle caratteristiche descritte  nel
presente  disciplinare  e'  resa  pubblica  sul  sito  Internet  del
Ministero (www.nsis.salute.gov.it),  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale.
    Il presente disciplinare tecnico definisce:
      la  procedura  di  verifica  della  validita'  del  codice
identificativo, in attuazione di quanto gia'  indicato  nell'art.  3,
comma 1, lettera a) e nell'art. 8, comma 4, lettera a);
      la procedura di assegnazione del codice univoco non invertibile
(CUNI), in attuazione di quanto gia' indicato nell'art. 3,  comma  1,
lettera b);
      le specificazioni per l'invio dei dati al NSIS,  in  attuazione
di quanto gia' indicato nell'art. 3, comma 2;
      la procedura di assegnazione del codice univoco non invertibile
(CUNI) da parte del Ministero della salute  per  il  flusso  SDO,  in
attuazione di quanto gia' indicato nell'art. 8, comma 3;
      la procedura  di  assegnazione  del  codice  univoco  nazionale
dell'assistito  (CUNA),  in  attuazione  di  quanto  gia'  indicato
nell'art. 3, comma 3;
      la  procedura  di  verifica  della  validita'  del  codice
identificativo e di aggiornamento dei dati, in attuazione  di  quanto
gia' indicato nell'art. 3, comma 4 e nell'art. 8, comma 4;
      la procedura di selezione, estrazione ed elaborazione  di  dati
riferiti ad individui presenti in  specifici  elenchi  o  coorti,  in
attuazione di quanto gia' indicato nell'art. 4, comma 3;
      le misure di sicurezza adottate per gli accessi al NSIS, quali:
le modalita' di abilitazione degli utenti, il sistema di  tracciatura
degli accessi ai dati personali, le  modalita'  di  trasmissione  dei
dati dei sistemi informativi alimentanti il NSIS e le garanzie per la
sicurezza delle basi dati, in  attuazione  di  quanto  gia'  indicato
nell'art. 6, comma 6.
2 Definizioni
    Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per:
      a)  crittografia:  tecnica  per  rendere    inintelligibili
informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e
dell'algoritmo necessario;
      b) crittografia simmetrica: un tipo di crittografia in  cui  la
stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il
messaggio,  ovvero  una  chiave  nota  sia  al  mittente  che  al
destinatario;
      c) crittografia asimmetrica: un tipo  di  crittografia  in  cui
ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di  una
coppia di chiavi, una  privata,  da  mantenere  segreta,  l'altra  da
rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due  soggetti
permette di garantire l'identita' del  mittente,  l'integrita'  delle
informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;
      d) sito Internet  del  Ministero:  il  sito  istituzionale  del
Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per
le funzioni informative relative  alla  trasmissione  telematica  dei
dati;
      e) XML: il linguaggio di markup aperto e basato  su  testo  che
fornisce informazioni di tipo strutturale  e  semantico  relative  ai
dati  veri  e  propri.  Acronimo  di  "eXtensible  Markup  Language"
metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C);
      f) Centro Elaborazione Dati o CED: l'infrastruttura dedicata ai
servizi di Hosting del complesso delle  componenti  tecnologiche  del
NSIS, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa  sono
oggetto di specifiche procedure e processi;
      g) DGSISS: la Direzione Generale  della  Digitalizzazione,  del
Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero  della
salute;
      h) CUNI: il codice univoco non invertibile;
      i) CUNA: il codice univoco nazionale dell'assistito;
      l) SDO, le schede di dimissione ospedaliera di cui  al  decreto
del Ministro della sanita' del 27 ottobre 2000, n. 380, e  successive
modificazioni.
3 I soggetti
    I soggetti che alimentano il NSIS e che effettuano  le  procedure
di cui agli articoli 3 e 8 sono i seguenti:
      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  (art.
3, commi 1 e 2 e art. 8, commi 3 e 4, lettera a));
      il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 3, commi 1, 2,
e  4  nelle  more  dell'attivazione  dell'Anagrafe  nazionale  degli
assistiti, istituita ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, art. 8, comma
4);
    Il Ministero della salute (art. 3, commi 3 e 4, e art. 8, commi 3
e 4, lettera b).
4 Descrizione della piattaforma NSIS
    4.1 Caratteristiche infrastrutturali
    Date le caratteristiche organizzative, le necessita'  di  scambio
di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei  dati
trattati, il NSIS e' basato su  un'architettura  standard  del  mondo
Internet:
      utilizza lo standard XML per  definire  in  modo  unificato  il
formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle  interazioni  tra
le applicazioni;
      attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
      prevede un'architettura di sicurezza specifica per la  gestione
dei dati personali trattati.
    Ogni sistema informativo  che  ne  fa  parte,  e'  costituito,  a
livello nazionale, da:
      un sistema che ospita il front-end web del sistema  informativo
(avente la funzione di web server);
      un  sistema  che  ospita  il  sistema  informativo  (avente  la
funzione di application server);
      un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
      un sistema dedicato alla  autenticazione  degli  utenti  e  dei
messaggi;
      un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.
    In aggiunta a questi sistemi esiste un  sistema  infrastrutturale
trasversale  denominato  "piattaforma  codice  univoco  nazionale
dell'assistito", dedicato alla  procedura  di  cui  all'art.  3,  che
provvede  alla  generazione  ed  assegnazione  del  codice  univoco
nazionale dell'assistito, che non consente la identificazione diretta
dell'interessato,  utilizzato  per  l'interconnessione  dei  sistemi
informativi su base  individuale.  Le  specifiche  caratteristiche  e
modalita' di  trattamento  che  si  applicano  a  tale  sistema  sono
riportate nella sezione 0.
    Tutti i  succitati  sistemi  sono  collegati  in  rete  locale  e
connessi  alle  infrastrutture  comunicative  attraverso  firewall
opportunamente configurati. Inoltre, la  sicurezza  degli  stessi  e'
incrementata mediante:
      strumenti  IPS/IDS  (Intrusion  Prevention  System/Intrusion
Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di
consentire  l'identificazione  di  attivita'  ostili,  ostacolando
l'accesso da parte di soggetti non  identificati  e  permettendo  una
reazione automatica alle intrusioni;
      aggiornamenti dei  software,  secondo  la  tempistica  prevista
dalle  case  produttrici  ovvero,  periodicamente,  a  seguito  di
interventi di manutenzione;
      configurazioni delle basi di dati per consentire un  ripristino
completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrita' e
disponibilita';
      gruppi di continuita' che, in caso di mancanza di alimentazione
elettrica di rete, garantiscono la continuita' operativa;
      un sistema di gestione degli accessi e di profilazione  utenti,
che prevede anche, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte e
certificazione digitale delle postazioni;
      un sistema  di  tracciatura  delle  operazioni  di  accesso  ai
sistemi (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto),
al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie.
4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione
    I supporti di memorizzazione,  che  includono  nastri  magnetici,
dischi ottici e cartucce, possono  essere  fissi  o  rimovibili.  Sui
supporti  di  memorizzazione  non  vengono,  comunque,  conservate
informazioni in chiaro; cio'  malgrado,  per  ridurre  al  minimo  il
rischio di manomissione delle  informazioni,  viene  identificato  un
ruolo  di  custode  dei  supporti  di  memorizzazione,  al  quale  e'
attribuita  la  responsabilita'  della  gestione  dei  supporti  di
memorizzazione rimovibili.
    Per  la  gestione  dei  supporti  di  memorizzazione  sono  state
adottate, in particolare, le seguenti misure:
      tutti  i  supporti  sono  etichettati  a  seconda  della
classificazione dei dati contenuti;
      viene tenuto  un  inventario  dei  supporti  di  memorizzazione
secondo controlli predefiniti;
      sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei
supporti di memorizzazione.
    I  supporti  di  memorizzazione  non  piu'  utilizzati  saranno
distrutti e resi inutilizzabili.
4.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio
    A garanzia della corretta operativita' del  servizio  sono  state
attivate procedure idonee a definire tempi e modi  per  salvaguardare
l'integrita' e la disponibilita' dei dati e consentire il  ripristino
del  sistema  in  caso  di  eventi  che  lo  rendano  temporaneamente
inutilizzabile.
    In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso  il
Centro Elaborazione Dati (CED), sono previste:
      procedure per il salvataggio periodico  dei  dati  (backup  sia
incrementale che storico);
      procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la
rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
      procedure per il data recovery;
      procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del
possibile, successivo ripristino.
    La struttura  organizzativa  del  CED  e  le  procedure  adottate
consentono, in caso di necessita', di operare il ripristino dei  dati
in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.
4.2 Modalita' di abilitazione degli utenti
    Gli utenti accedono ai servizi del NSIS attraverso gli  strumenti
definiti  dalla  vigente  normativa  (art.    64    del    Codice
dell'amministrazione digitale)  per  l'autenticazione  telematica  ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
    In fase di prima attuazione, qualora compatibile con la tipologia
dei dati trattati, come meglio specificato nei paragrafi che seguono,
gli  utenti  possono  accedere  al  sistema  tramite  credenziali  di
autenticazione generate secondo le modalita' riportate sul  sito  del
Ministero, in conformita' all'art. 64 del Codice dell'amministrazione
digitale.
    Il NSIS  dispone  di  un  sistema  di  gestione  delle  identita'
digitali,  attraverso  il  quale  vengono  definiti  i  profili  di
autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche
del  Controllo  degli  accessi  basato  sui  ruoli,  declinati  nello
specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e
all'ambito  territoriale  delle  azioni  di    competenza.    Gli
amministratori del sistema,  nominati  dal  Ministero  della  salute,
gestiscono  la  designazione  degli  utenti  e  l'assegnazione  dei
privilegi di accesso.
    Per l'accesso,  l'architettura  prevede  un'abilitazione  in  due
fasi.
4.2.1 Fase A - Abilitazione alla piattaforma NSIS
    La prima fase consente  la  registrazione  da  parte  dell'utente
mediante l'inserimento delle generalita' e del proprio  indirizzo  di
posta elettronica  ove  ricevere  le  credenziali  di  autenticazione
nonche'  dei  dettagli  inerenti  la  struttura  organizzativa  di
appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia  una
e-mail contenente l'identificativo e  la  password  che  l'utente  e'
obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con  cadenza
trimestrale.
    La parola chiave dovra' avere le seguenti caratteristiche:
      sara' composta da almeno otto caratteri;
      non    conterra'    riferimenti    facilmente    riconducibili
all'incaricato.
    Le credenziali di autorizzazione non  utilizzate  da  almeno  sei
mesi sono disattivate.
4.2.2 Fase B - Abilitazione ai servizi
    Nella seconda fase, l'utente (che  viene  definito  utente  NSIS)
puo' chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema  informativo
censito nel NSIS. Il sistema permette di formulare richieste solo per
le  applicazioni  associate  alla  struttura  organizzativa  di
appartenenza dell'utente.
    L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza
del nominativo nella lista  di  coloro  che  sono  stati  formalmente
designati dal referente competente (ad es. della regione o  provincia
autonoma  di  appartenenza).  Qualora  questa  verifica  abbia  esito
negativo, la procedura di registrazione si interrompe;  nel  caso  in
cui questa verifica  abbia  esito  positivo,  l'utente  e'  abilitato
all'utilizzo del sistema.
    Per garantire l'effettiva necessita', da parte del singolo utente
NSIS, di accedere alle informazioni  per  le  quali  ha  ottenuto  un
profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente,  sottoposte  a
revisione e l'amministratore verifica, con i referenti competenti, il
permanere  degli  utenti  abilitati  nelle  liste  delle  persone
autorizzate ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad esso riconducibili.
4.2.3 Fase B - Regole speciali  per  l'abilitazione  ai  servizi  che
  prevedono l'accesso a informazioni riferite ai singoli assistiti
    Nel caso il servizio per il quale  e'  richiesta  l'abilitazione,
preveda l'accesso a informazioni riferite ai singoli assistiti  (art.
4, comma 2) sono previste ulteriori misure specifiche (art. 6,  comma
4).
    Il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente
da postazioni identificate e attraverso strumenti  di  autenticazione
forte, in conformita' all'art. 64 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni  e  all'art.  34  del  decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  successive  modificazioni.
L'accesso e' garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro.
    L'amministratore del sistema  effettua  uno  specifico  riscontro
della presenza del nominativo nella lista di coloro  che  sono  stati
designati, la cui gestione e' a cura del Ministero della salute.  (1)
Qualora  questa  verifica  abbia  esito  negativo  la  procedura  di
registrazione si interrompe; nel caso in cui  questa  verifica  abbia
esito  positivo  viene  confermata  all'utente  la  possibilita'  di
accedere a tali servizi e gli viene chiesto di indicare la postazione
da cui intende accedere al servizio.
    La  postazione  viene  censita  nell'elenco  delle  postazioni
abilitate e vengono predisposti gli opportuni  certificati  digitali,
emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale, da  adottare  per
abilitare l'accesso.
    Infine, per rendere piu' sicuro il processo di  abilitazione,  un
altro amministratore del sistema, distinto dall'amministratore che ha
generato  le  credenziali,  provvede  all'eventuale  consegna  dello
strumento  di  autenticazione  forte  (se  non  gia'  in  possesso
dell'utente che richiede l'abilitazione) e, in ogni  caso,  alla  sua
associazione alle suddette credenziali.
    In nessun caso i servizi consentono di  effettuare  piu'  accessi
contemporanei con le medesime credenziali.
    Al collegamento dell'utente al servizio, vengono visualizzati:
      una informativa per l'assunzione di  responsabilita'  circa  il
trattamento dei dati acceduti;
      gli estremi dell'ultima  sessione  effettuata,  indicativa  di:
data e ora, indirizzo ip/nome macchina da cui e' stata effettuata  la
precedente connessione, anche al fine di evidenziare eventuali abusi.
    Inoltre, ad  ulteriore  garanzia  dell'effettiva  titolarita'  da
parte del singolo utente di accedere alla procedura:
      le Unita' organizzative competenti segnalano tempestivamente il
venir meno di tale titolarita' per gli utenti;
      le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte  a  revisione  e
l'amministratore verifica con i referenti  dell'Unita'  organizzativa
competente, il permanere degli utenti abilitati,  nelle  liste  delle
persone autorizzate.
4.2.4  Abilitazione  alla  piattaforma  codice  univoco  nazionale
  assistito
    Con  riferimento  alla  piattaforma  codice  univoco  nazionale
assistito, di cui al paragrafo 5.3,  date  le  caratteristiche  e  le
finalita' della piattaforma,  che  prevede  esclusivamente  procedure
automatizzate,  gli  utenti  incaricati  al  trattamento  del  dato
ricoprono  la  funzione  di  amministratori  di  sistemi  applicativi
complessi e accedono  al  sistema  esclusivamente  per  finalita'  di
gestione e manutenzione.
    Pertanto  trova  integrale  applicazione  il    Provvedimento
dell'Autorita' Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  in
materia  di  "Misure  e  accorgimenti  prescritti  ai  titolari  dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici  relativamente  alle
attribuzioni delle funzioni di  amministratore  di  sistema"  del  27
novembre 2008 e successive modificazioni.
    Il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente
attraverso strumenti di autenticazione forte, in conformita' all'art.
64  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni e all'art. 34 del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196 e successive modificazioni.  L'accesso  e'  garantito  tramite
l'utilizzo di un protocollo sicuro.
    L'amministratore  della  piattaforma  codice  univoco  nazionale
assistito  effettua  uno  specifico  riscontro  della  presenza  del
nominativo utente da abilitare nella lista di coloro che  sono  stati
designati, la cui gestione e' a  cura  del  Ministero  della  salute.
Qualora  questa  verifica  abbia  esito  negativo,  la  procedura  di
registrazione si interrompe; nel caso in cui  questa  verifica  abbia
esito positivo, l'utente e' abilitato all'utilizzo della  piattaforma
e gli vengono assegnate le  credenziali  di  autenticazione  digitali
(utenza e password).
    Al fine di rendere piu' sicuro il processo  di  abilitazione,  un
altro  amministratore  della  piattaforma  codice  univoco  nazionale
assistito,  distinto  dall'amministratore  che  ha  generato  le
credenziali,  provvede  all'eventuale  consegna  dello  strumento  di
autenticazione forte e, in ogni  caso,  alla  sua  associazione  alle
suddette credenziali.
    Per  quel  che  riguarda  la  variazione  della  password  e  le
caratteristiche  che  la  devono  contraddistinguere,  si  vedano  i
paragrafi 4.2.1 e 4.2.2.
    Inoltre, per  garantire  l'effettiva  titolarita'  da  parte  del
singolo utente, di accedere  alla  piattaforma,  le  utenze  vengono,
trimestralmente, sottoposte  a  revisione  e  l'amministratore  della
piattaforma  codice  univoco  nazionale  assistito  verifica  con  i
referenti del Ministero  della  salute,  il  permanere  degli  utenti
abilitati, nelle liste delle persone autorizzabili.
    L'abilitazione a questo specifico  trattamento  e'  incompatibile
con ogni altro servizio o funzionalita' di amministrazione del  NSIS.
Qualora l'utente fosse in precedenza abilitato  ad  uno  o  piu'  dei
suddetti servizi, l'incompatibilita' cessa  decorsi  sei  mesi  dalla
revoca dell'abilitazione dell'ultimo servizio.
4.3 Sistema di registrazione delle operazioni di trattamento
    Nel caso lo specifico servizio preveda  il  trattamento  di  dati
comprensivi del codice univoco, le operazioni di accesso degli utenti
sono registrate e i dati vengono conservati in appositi file di  log,
al fine di evidenziare  eventuali  anomalie  e/o  utilizzi  impropri,
anche tramite specifici alert.
    Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti:
      i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;
      la data e l'ora dell'accesso;
      l'operazione effettuata.
    I predetti file di log sono  conservati  in  modalita'  sicura  e
vengono  trattati  in  forma  aggregata,  salvo  la  necessita'  di
verificare la correttezza e  la  liceita'  delle  singole  operazioni
effettuate.  I  file  di  log  sono  conservati  per dodici  mesi  e
cancellati alla scadenza.
4.4 Modalita'  di  trasmissione  dei  dati  dei  sistemi  informativi
  alimentanti il NSIS
    I soggetti alimentanti il NSIS forniscono le informazioni secondo
le modalita' stabilite nei decreti di istituzione dei singoli sistemi
informativi, con le seguenti specifiche ed integrazioni ai  tracciati
di anagrafica:
      utilizzo del codice CUNI di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)
in  luogo  del  codice  univoco  assegnato  a  ciascun  soggetto,  in
applicazione di quanto previsto dai regolamenti  per  il  trattamento
dei dati sensibili e giudiziari adottati  dalle  regioni  e  province
autonome in conformita' alla scheda 12 dell'allegato A  dello  schema
tipo di regolamento volto  a  disciplinare  i  trattamenti  dei  dati
sensibili e giudiziari effettuati presso le  regioni  e  le  province
autonome,  le  aziende    sanitarie,    gli    enti    e    agenzie
regionali/provinciali,  gli  enti  vigilati  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      utilizzo del codice CUNI di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)
in luogo del codice fiscale previsto dal decreto del  Ministro  della
sanita' 16 luglio 2001, n. 349;
      integrazione dell'informazione  relativa  alla  presenza  nella
banca dati del sistema Tessera Sanitaria  del  codice  identificativo
dell'assistito (codice fiscale, STP,  ENI,  TEAM)  corrispondente  al
codice CUNI (cfr. paragrafo 6, tabella 1, campo A);
      integrazione  dell'informazione  relativa  alla  tipologia  del
codice identificativo dell'assistito (codice fiscale, STP, ENI, TEAM)
corrispondente al codice CUNI (cfr. paragrafo 6, tabella 1, campo B).
4.5 Garanzie per la sicurezza delle basi dati
    I dati dei sistemi informativi su base individuale cui si applica
il presente decreto  sono  archiviati  previa  separazione  dei  dati
sanitari dagli altri dati  ed  i  dati  sanitari  sono  trattati  con
tecniche crittografiche. Le tecniche  crittografiche  applicate  sono
tali da rendere inintelligibili i dati sanitari ai soggetti  preposti
alla funzione di amministratore di sistema.
    Le procedure di interconnessione vengono  applicate  ai  predetti
archivi  di  norma  mediante  elaborazioni  software.  Tuttavia,  in
funzione delle specifiche esigenze e tipologie  di  elaborazioni,  e'
prevista anche la  memorizzazione  temporanea  di  porzioni  di  dati
interconnessi in appositi, specifici archivi  cui  vengono  applicate
tecniche di cifratura e che sono protetti con  idonee  misure  contro
ogni uso improprio  o  non  conforme  alle  finalita'  per  cui  sono
predisposti. Tali archivi vengono cancellati al termine delle analisi
che ne hanno richiesto la creazione.
    Il  NSIS  e'  inoltre  concepito  in  modo  tale  da  mettere  a
disposizione  basi  dati  derivate,  aggregate  o  anonime,  ottenute
attraverso  trattamenti  eseguiti  esclusivamente  con  modalita'
automatizzate dei dati comprensivi del  codice  univoco  al  fine  di
minimizzare l'utilizzo dei dati individuali, comprensivi  del  codice
univoco, ai soli casi di effettiva necessita'.
4.6 Servizi applicativi (reportistica ed analisi)
    Nell'ambito del NSIS sono previsti servizi di reportistica  e  di
analisi sui dati dei singoli sistemi informativi e sui dati derivanti
dall'interconnessione dei suddetti sistemi. Tali  funzionalita'  sono
riconducibili a tre tipologie distinte,  in  base  ai  tipi  di  dati
trattati  ed  alle  tipologie  di  elaborazioni,  e  rispondono  alle
necessita' di trattamento derivanti dal perseguimento  delle  diverse
finalita' di cui al presente decreto:
     

=====================================================================
|    Funzionalita' di    |                      |    Finalita'    |
| reportistica ed analisi |      Descrizione      |  perseguita    |
+=========================+=======================+=================+
|                        |Elaborazioni ottenute a|                |
|                        |partire da basi di dati|                |
|                        |che sono gia' risultato|                |
|                        |      di processi      |                |
|                        |  automatizzati che  |                |
|                        |aggregano o, comunque, |    Tutte le    |
|1. Servizi basati su dati|    rendono il dato    |finalita' di cui |
|  aggregati o su dati  | disponibile in forma  |all'art. 2, comma|
|        anonimi        |        anonima        |        1        |
+-------------------------+-----------------------+-----------------+
|                        |Elaborazioni ottenute a|                |
|                        |partire da basi di dati|                |
|                        |    contenenti dati    |                |
|                        |  individuali (codice  |                |
|                        |  univoco), tuttavia  |                |
|                        |  interrogabili solo  |                |
|                        | attraverso chiavi di  |                |
|                        |    ricerca o altre    |                |
|                        | funzioni applicative  |                |
|                        | che non consentono in |                |
|                        |alcun modo la selezione|                |
|                        |  o l'estrazione di  |                |
|                        |informazioni riferite a|                |
|                        |  singoli individui o  |                |
|                        |  codici univoci. In  |                |
|                        |    nessun caso e'    |                |
|                        |    consentita la    |                |
|                        |    consultazione e    |                |
|                        |    l'analisi di      |                |
|                        |  informazioni che    |                |
|                        | rendano l'interessato |                |
|                        |identificabile ai sensi|                |
|                        |    del codice di    |                |
|2. Servizi che richiedono|deontologia e di buona |                |
|  l'utilizzo di dati    |  condotta a scopi    |                |
|individuali, con utilizzo|statistici e di ricerca|                |
|del CUNA (di cui all'art.|scientifica effettuati |                |
| 3 comma 3 del decreto)  |nell'ambito del Sistema|                |
|    nelle procedure    | statistico nazionale, | Le finalita' di |
|automatizzate strumentali|di cui all'allegato A3 | cui all'art. 2, |
|  all'esecuzione delle  |del decreto legislativo|comma 1, lettere |
|        analisi        |30 giugno 2003, n. 196 |    a) e b)    |
+-------------------------+-----------------------+-----------------+
|                        |Elaborazioni anche non |                |
|                        |automatiche ottenute a |                |
|                        |partire da basi di dati|                |
|                        |    contenenti dati    |                |
|                        |  individuali (codice  |                |
|                        |univoco), che prevedono|                |
|                        | la consultazione, la  |                |
|3. Servizi che accedono a|      selezione o      |                |
|  dati individuali, con  |    l'estrazione di    | Le finalita' di |
|utilizzo del CUNA (di cui|informazioni riferite a| cui all'art. 2, |
| all'art. 3 comma 3 del  |  singoli individui o  |comma 1, lettera |
|        decreto)        |    codici univoci    |      a)        |
+-------------------------+-----------------------+-----------------+

5 La  procedura  di  assegnazione  del  codice  univoco  nazionale
  dell'assistito
    La procedura di cui all'art. 3  prevede  un  processo  complesso,
articolato su piu' fasi eseguite da  soggetti  diversi,  al  fine  di
garantire la massima sicurezza per il trattamento di dati personali e
viene dettagliata nel seguito.
5.1 Assegnazione del codice univoco non invertibile ("CUNI") da parte
  dei soggetti alimentanti il NSIS
    Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera  b),  i
sistemi  informativi  dei  soggetti  alimentanti  il  NSIS,  mediante
procedure  automatiche  eseguite  successivamente  alla  verifica  di
validita' del codice identificativo di cui alla successiva sezione  6
e preliminarmente alla trasmissione  dei  dati  anagrafici  al  NSIS,
sostituiscono i  codici  identificativi  presenti  nei  tracciati  di
origine con i corrispettivi codici univoci prodotti da  una  funzione
non invertibile e resistente alle collisioni. (2)  Tale  funzione  e'
rappresentata da un algoritmo di  hash  (3)  che,  applicato  ad  un
codice identificativo (dato in  input),  produce  un  codice  univoco
(digest di output) dal quale non  e'  possibile  risalire  al  codice
identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato  e'  definito
dalla DGSISS ed e' condiviso tra tutti  i  soggetti  alimentanti,  al
fine di rendere  il  codice  univoco  non  invertibile  (CUNI)  cosi'
ottenuto, a fronte del codice  identificativo  dell'assistito,  unico
sul territorio nazionale, anche in caso di mobilita' di questi ultimi
(ad es. trattamenti  sanitari  fuori  regione,  cambi  di  residenza,
etc.).
5.2 Assegnazione del codice univoco non invertibile (CUNI)  da  parte
  del Ministero della salute per il flusso SDO
    Ai sensi delle disposizioni dell'art.  8,  comma  3,  i  soggetti
alimentanti trasmettono al NSIS il tracciato  anagrafico  del  flusso
SDO, contenente,  in  luogo  del  codice  identificativo,  un  codice
cifrato ottenuto applicando un algoritmo asimmetrico (4) ,  a  chiave
pubblica nota, al codice identificativo originario.
    Il predetto algoritmo di cifratura di tipo asimmetrico,  definito
dalla DGSISS e abilitato da chiavi diverse da quelle adottate da ogni
altro algoritmo utilizzato nel  NSIS,  viene  reso  noto  a  tutti  i
soggetti alimentanti il NSIS.
    Il Ministero della salute mediante procedure automatiche procede:
      alla decifratura del codice cifrato,  applicando  all'algoritmo
asimmetrico la propria chiave privata;
      alla verifica di validita' del  codice  identificativo  di  cui
alla successiva sezione 6;
      alla  sostituzione  dei  codici  identificativi  presenti  nei
tracciati di  origine  con  i  corrispettivi  codici  univoci  (CUNI)
prodotti dalla stessa funzione  non  invertibile  e  resistente  alle
collisioni, di cui alla sezione 5.1.
    Ai  fini  di  garantire  il  massimo  livello  di  sicurezza  nel
trattamento dei dati, le suddette procedure  vengono  effettuate  dal
Ministero della salute mediante il dispositivo in alta  affidabilita'
denominato  Hardware  Security  Module  (HSM),  descritto  piu'
diffusamente nella sezione 5.3.
5.3 Assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA)
    Le procedure di cui agli articoli 3, commi 3 e 4 e art. 8,  commi
3 e 4, lettera b) sono attuate in modo centralizzato nel NSIS e  sono
abilitate  dall'adozione  di  una  componente    infrastrutturale
tecnologica  denominata  "piattaforma  codice  univoco  nazionale
assistito" che effettua la generazione  ed  assegnazione  del  codice
univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti  rappresentati
dal codice identificativo non invertibile (CUNI).
    Tale  operazione  avviene  contestualmente  all'acquisizione  dei
tracciati  dei  dati  anagrafici  contenenti  i  codici  univoci  non
invertibili (5) , con le seguenti modalita' operative:
      il CUNA e' generato mediante  l'adozione  di  una  funzione  di
Hash, rappresentata da un algoritmo (6) definito  dalla  DGSISS,  del
codice identificativo non invertibile  CUNI  ricevuto  nei  tracciati
anagrafici;
      il CUNA e' assegnato attraverso  la  diretta  sostituzione  del
codice identificativo non invertibile CUNI all'interno del  tracciato
anagrafico di pertinenza con il CUNA;
      il  CUNA  e'  utilizzato  come  unico  elemento  identificativo
dell'assistito nel corso di tutti i  successivi  trattamenti  operati
sul NSIS.
    La  "piattaforma  codice  univoco  nazionale  dell'assistito"  si
avvale per la funzionalita' di cifratura di un  dispositivo  in  alta
affidabilita' denominato Hardware Security Module (HSM) e presenta le
seguenti caratteristiche:
      prevede  una  gestione  esclusivamente  automatizzata  delle
procedure  di  generazione,  assegnazione  ed  utilizzo  del  codice
univoco;
      dispone di algoritmi di hashing e  di  cifratura  simmetrica  o
asimmetrica volti all'elaborazione del codice univoco a  partire  dal
codice univoco non invertibile ed alla cifratura  e  decifratura  dei
codici identificativi per le deroghe concesse;
      gestisce esclusivamente in un'area  protetta  della  memoria  i
dati di input, rimuovendoli  dalla  stessa  una  volta  applicate  le
tecniche  crittografiche  di  pertinenza  e  calcolato  pertanto  i
corrispettivi  dati  di  output.  Tale  accorgimento  preclude  la
potenziale costruzione di matrici di associazione 'dato  di  input  -
dato  di  output'  che  consentirebbero  di  rendere  invertibili  le
elaborazioni eseguite senza conoscere la chiave degli algoritmi;
      genera, memorizza e protegge per l'intero  ciclo  di  vita,  le
chiavi che consentono il calcolo del codice univoco e la cifratura  e
decifratura dei codici identificativi per le deroghe concesse;
      prevede l'autenticazione forte  per  gli  amministratori  della
piattaforma che accedono al sistema esclusivamente per  finalita'  di
gestione e manutenzione (il sistema di  autenticazione  e'  integrato
con  il  sistema  di  autenticazione  del  NSIS)  e  per  gli  utenti
autorizzati  ad  accedere  direttamente  od  indirettamente  alle
funzionalita' di hashing, cifratura e decifratura.
    Le operazioni di  accesso  da  parte  degli  amministratori  sono
registrate e i dati relativi sono registrati in appositi file di log,
al fine di evidenziare  eventuali  anomalie  e/o  utilizzi  impropri,
anche tramite specifici allarmi.
    Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti:
      i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;
      la data e l'ora dell'accesso;
      l'operazione effettuata.
    I predetti file di log sono conservati in modo sicuro e  trattati
in forma aggregata, salvo la necessita' di verificare la  correttezza
e la liceita' delle singole operazioni effettuate. I file di log sono
conservati per dodici mesi e cancellati alla scadenza.
5.4 Procedure per il trattamento dei dati  di  specifiche  coorti  di
  assistiti
    Nei casi di cui all'art. 4, comma 3, il  Ministero  della  salute
applica le procedure di assegnazione dei codici univoci a  elenchi  o
coorti di assistiti identificati dal  codice  identificativo  (codice
fiscale, STP, ENI o TEAM), procedendo alla sostituzione dei  predetti
codici identificativi  con  i  corrispettivi  codici  univoci  (CUNI)
prodotti dalla stessa funzione  non  invertibile  e  resistente  alle
collisioni, di cui alla sezione  5.1,  nonche'  all'assegnazione  del
codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), di cui  alla  sezione
5.3.
    Gli  elenchi  di  assistiti  cosi'  ottenuti  sono  utilizzati
esclusivamente  per  collegare  al  medesimo  assistito  le  diverse
informazioni  sanitarie  che  lo  riguardano.  Tali  elenchi  vengono
cancellati al  termine  delle  analisi  che  ne  hanno  richiesto  la
creazione.
6 Procedura di verifica della validita' del codice identificativo
    Nelle  more  dell'attivazione  dell'Anagrafe  nazionale  degli
assistiti, istituita ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, la  procedura
di  verifica  della  validita'  del  codice  identificativo,  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) prevede uno scambio  informativo  con
il servizio fornito dal sistema Tessera Sanitaria (art. 8, comma 4).
    Il servizio viene invocato, preventivamente alla sostituzione del
codice identificativo con il codice univoco non invertibile, da:
      soggetti alimentanti NSIS, per le procedure di cui all'art.  8,
comma 4, lettera a);
      Ministero della salute, per le procedure  di  cui  all'art.  8,
commi 3 e 4, lettera b).
    Tale servizio, a fronte di un codice identificativo in  ingresso,
restituisce le informazioni inerenti la sua  validita'  (valido,  non
valido - in quanto variato - o errato  in  quanto  inesistente  nella
banca dati del sistema Tessera Sanitaria), utilizzando, limitatamente
ai  soli  campi  indicati  di  seguito,  il  tracciato  definito  nel
disciplinare tecnico, allegato 1  del  decreto  22  luglio  2005  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  nella  sezione
"Trasmissione dei dati relativi agli assistiti", come  esposto  nella
tabella "Variazioni anagrafiche trasmesse dal Ministero dell'economia
e delle finanze", integrato, a cura  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da due ulteriori campi A e B descritti in tabella:
     

=====================================================================
|    Progressivo campo    | Descrizione campo |        Note        |
+=========================+===================+=====================+
|                        |                  | Da intendersi come  |
|                        |                  |      codice        |
|                        |                  |  identificativo,  |
|                        |                  |  ovvero: codice    |
|                        |  Codice fiscale  | fiscale, STP, ENI o |
|            6            |      attuale      |        TEAM        |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|            9            |      Sesso      |                    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|          10            |  Data di nascita  |                    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|                        |  Indicatore di  |                    |
|          20            | soggetto deceduto |                    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|          21            |  Data di decesso  |                    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|                        |                  |Informazione relativa|
|                        |                  |  alla presenza in  |
|                        |                  |banca dati del codice|
|                        |                  |di cui si verifica la|
|                        |                  |validita': 0 = Codice|
|                        |  Validita' del  |identificativo valido|
|                        |      codice      | (presente in banca  |
|                        |  identificativo  |  dati) 1 = Codice  |
|                        |  dell'assistito  |identificativo errato|
|                        | (codice fiscale,  |  (non presente in  |
|            A            |  STP, ENI, TEAM)  |    banca dati)    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|                        |                  |Informazione relativa|
|                        |                  | alla tipologia del  |
|                        |                  |codice identificativo|
|                        |                  |di cui si verifica la|
|                        |                  |validita': 0 = Codice|
|                        |                  | fiscale 1 = Codice  |
|                        |                  |STP 2 = Codice ENI 3 |
|                        |                  | = Codice TEAM 99 =  |
|                        |  Tipo di codice  | Codice non presente |
|            B            |  identificativo  |    in banca dati    |
+-------------------------+-------------------+---------------------+


Tabella 1 - Informazioni restituite nella procedura di  verifica  del
                        codice identificativo

    Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera  b),  il  sistema
Tessera  Sanitaria,  nelle  more  dell'attivazione  dell'Anagrafe
nazionale degli assistiti, istituita ai sensi  dell'art.  62-ter  del
CAD,  attiva  verso  il  Ministero  della  salute  un  flusso,  con
periodicita' non superiore  al  mese,  contenente  le  variazioni  di
validita' dei codici univoci, secondo il formato esposto nella citata
tabella "Variazioni anagrafiche trasmesse dal Ministero dell'economia
e delle finanze", valorizzando con  dati  significativi  solamente  i
seguenti campi:
     

=====================================================================
|    Progressivo campo    |Descrizione campo|        Note        |
+===========================+=================+=====================+
|                          |                |Devono essere inviate|
|                          |                | tutte le variazioni |
|                          |                |ad eccezione del tipo|
|                          |                |    = 3, con i      |
|                          |                | corrispondenti tipo |
|            1            | Tipo variazione |    variazione      |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|            4            |  Data evento  |                    |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|                          |                | Contiene il codice  |
|                          |                |    univoco non    |
|                          |                | invertibile (CUNI)  |
|                          |                |  corrispondente al  |
|                          |                |codice identificativo|
|                          |                | precedente (codice  |
|                          | Codice fiscale  | fiscale, STP, ENI o |
|            5            |  precedente    |        TEAM)        |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|                          |                | Contiene il codice  |
|                          |                |    univoco non    |
|                          |                | invertibile (CUNI)  |
|                          |                |  corrispondente al  |
|                          |                |codice identificativo|
|                          |                |  attuale (codice  |
|                          | Codice fiscale  | fiscale, STP, ENI o |
|            6            |    attuale    |        TEAM)        |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|            9            |      Sesso      |                    |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|            10            | Anno di nascita |                    |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|                          |  Indicatore di  |                    |
|            20            |soggetto deceduto|                    |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|            21            | Data di decesso |                    |
+---------------------------+-----------------+---------------------+


Tabella 2 - Informazioni nella procedura di  inoltro  variazioni  del
                          codice univoco

    Le informazioni cosi'  ricevute  vengono  acquisite  nel  NSIS  e
assoggettate alle procedure di cui  alla  sezione  5.3,  al  fine  di
mantenere aggiornate le informazioni in  merito  alla  validita'  del
codice identificativo, anche in tempi successivi all'acquisizione dei
dati dei sistemi informativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e
c).
    Le  predette  informazioni  di  cui  alle  tabelle  1  e  2  sono
conservate per il  tempo  strettamente  necessario  a  completare  le
operazioni  tecniche  di  verifica  della  validita'  del  codice
identificativo e di variazione del codice univoco e, al termine delle
operazioni, sono cancellate irreversibilmente.
7 Schema  logico  del  Sistema  di  Integrazione  delle  Informazioni
  Sanitarie Individuali
    Lo schema seguente rappresenta, in forma semplificata,  i  flussi
dati, i blocchi logico-funzionali e le tipologie di  servizi  che  il
NSIS implementa, con riferimento al  Sistema  di  Integrazione  delle
Informazioni Sanitarie Individuali,  evidenziando  gli  elementi  che
attuano  le  disposizioni  del  presente  decreto  in  materia  di
interconnessione.

              Parte di provvedimento in formato grafico


(1) Si prevede infatti che la  gestione  della  lista  di  nominativi
    autorizzati a tali specifici servizi  sia  accentrata  presso  il
    Ministero della  salute.  Le  diverse  unita'  organizzative  del
    Ministero, di AGENAS e delle regioni comunicheranno al  referente
    del  Ministero  preposto  a  tale  funzione  i  nominativi  degli
    incaricati che necessitano dell'accesso a tali servizi.

(2) Per  il  dominio  rappresentato  dalla  totalita'  dei  codici
    identificativi teoricamente possibili.

(3) La  funzione di  Hash  dipendera'  da  una  chiave  di  lunghezza
    adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. (Si  vedano
    in proposito le  raccomandazioni  ENISA  contenute  nel  rapporto
    "Algorithms, Key  Sizes  and  Parameters  Report",  October  2013
    (https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/librar
    y/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameteres-report).

(4) L'algoritmo asimmetrico dipendera' da una  coppia  di  chiavi  di
    lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita  dei  dati.
    (Si vedano in proposito le raccomandazioni  ENISA  contenute  nel
    rapporto "Algorithms, Key Sizes and Parameters  Report",  October
    2013
    (https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/librar
    y/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameteres-report).

(5) In luogo dei codici identificativi.

(6) La funzione  di  Hash  dipendera'  da  una  chiave  di  lunghezza
    adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. (Si  vedano
    in proposito le  raccomandazioni  ENISA  contenute  nel  rapporto
    "Algorithms, Key  Sizes  and  Parameters  Report",  October  2013
    (https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/librar
    y/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameteres-report).

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