[b]Secondo voi l'obbligo previsto nelle linee guida n. 5 dell" ANAC sono già operative nel punto 1.1 dove è scritto che nei documenti di gara occorre indicare: numero membri commissione di gara, caratteristiche professionali dei commissari, qualora ma ricorrono le condizioni il numero di componenti interni della commissione, modalità di selezione dei componenti esterni ed interni, ecc. State già inserendo queste informazioni nei vs. Bandi di gara?[/b]
[b]Secondo voi l'obbligo previsto nelle linee guida n. 5 dell" ANAC sono già operative nel punto 1.1 dove è scritto che nei documenti di gara occorre indicare: numero membri commissione di gara, caratteristiche professionali dei commissari, qualora ma ricorrono le condizioni il numero di componenti interni della commissione, modalità di selezione dei componenti esterni ed interni, ecc. State già inserendo queste informazioni nei vs. Bandi di gara?[/b]
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PREMESSA: IL CODICE NON ASSEGNA AD ANAC COMPETENZA IN MERITO ALLA ADOZIONE DI LINEE GUIDA SUI CONTENUTI DI BANDI ED AVVISI IN RELAZIONE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE. QUINDI LE LINEE GUIDA ANAC 5 SDONO DI NATURA NON VINCOLANTE.
INOLTRE TIENI CONTO CHE LA DISCIPLINA IN QUESTIONE DEVE COMPLETARSI CON UN DECRETO MINISTERIALE (TARIFFE) ED IL REGOLAMENTO ANAC.
FINO A TALE MOMENTO SI APPLICA IL REGIME TRANSITORIO. L'ART. 78 COMMA 1 RINVIA AL 216 COMMA 12 CHE RINVIA ALLE SCELTE DELLA STAZIONE APPALTANTE ...... QUINDI NIENTE VIETA DI INTRODURRE TALI ELEMENTI ... MA AL MOMENTO NON HANNO CARATTERE VINCOLANTE ... ANCHE SE ANAC POTREBBE VALUTARNE L'OMESSA INDICAZIONE ....
[b]Art. 78
1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.
Art. 216 comma 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.[/b]