Data: 23-02-2012
Titolo: Cooperative di artigiani - lavoratori autonomi
Testo: Con riferimento alle segnalazioni pervenute da alcune Casse Edili in merito a richieste di DURC relative ad imprese costituite come "cooperative di artigiani" o "cooperative di lavoratori autonomi", la scrivente precisa quanto segue.
Si rileva innanzitutto che le Associazioni nazionali delle imprese cooperative hanno istituito insieme a INPS e INAIL, con apposita convenzione, degli specifici "Osservatori" presso le Direzioni provinciali del Lavoro per verificare la coerenza di tali forme di cooperative con quanto previsto dalla legge n. 142/01.
In ogni caso le cooperative in esame, qualora dichiarino di non avere dipendenti ma di operare esclusivamente con soci-lavoratori autonomi, non hanno l'obbligo d'iscrizione alla Cassa Edile e, pertanto, ogni richiesta di DURC deve essere indirizzata soltanto agli Istituti pubblici INPS ed INAIL.
Qualora tali cooperative abbiano anche lavoratori dipendenti e sia effettuata una richiesta di DURC attraverso la procedura prevista per le imprese edili, la Cassa Edile rilascerà un DURC di regolarità, previa verifica anche del possesso di un Durc INPS - INAIL da parte dei lavoratori autonomi che, soci delle cooperative, risultino operanti nel cantiere.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano i più cordiali saluti.
Il Vicepresidente Il Presidente
Massimo Trinci Franco Osenga
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