Data: 2017-02-08 18:18:34

Informatizzazione repertorio contratti pubblici

Che voi sappiate il Repertorio cartaceo dei contratti pubblici potrà divenire, a breve, informatico?
Per il momento non mi risulta esista alcuna normativa in tal senso...

riferimento id:38767

Data: 2017-02-09 06:03:13

Re:Informatizzazione repertorio contratti pubblici


Che voi sappiate il Repertorio cartaceo dei contratti pubblici potrà divenire, a breve, informatico?
Per il momento non mi risulta esista alcuna normativa in tal senso...
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Allo stato attuale della normativa NULLA OSTA alla trasformazione digitale del Repertorio:
1) sicuramente per il "FUTURO", ad esempio adottando la soluzione di sottoscrivere in modalità elettronica tutti i contratti dell'Ente (anche laddove non previsto come requisito obbligatorio). In questo caso il documento è NATIVO ELETTRONICO e quindi può essere conservato tal quale
2) per il "PASSATO" occorre definire una procedura e modalità di acquisizione (scansione) e dichiarazione di conformità all'originale che consente lo stesso risultato. Tale procedura non incontra limiti nell'attuale disciplina ed anzi è chiaramente regolamentata dal Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).

APPROFONDIMENTI:
http://www.agendadigitale.eu/fatturazione-elettronica/digitalizzazione-del-ciclo-dell-ordine-lo-stato-dei-contratti-digitali_1484.htm

IN ALLEGATO UN DISCIPLINARE di un Comune (se ne trovano a dozzine) proprio sulla transizione all'elettronico ed un MANUALE COMPLETO

riferimento id:38767

Data: 2017-02-09 12:28:26

Re:Informatizzazione repertorio contratti pubblici

Quello che mi interessava è il repertorio (adesso cartaceo) soggetto a vidimazione a cura dell'Agenzia delle Entrate.
Nel disciplinare allegato alla Sua risposta si legge:
In via transitoria, in attesa del perfezionamento della procedura informatica e di disposizioni
definitive, in merito al controllo periodico di cui all’art. 68, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il
Segretario Generale continuerà a formare e conservare, a mezzo dell’Ufficio Contratti, il repertorio
su supporto cartaceo.

riferimento id:38767

Data: 2017-02-09 19:30:50

Re:Informatizzazione repertorio contratti pubblici

Sul punto la questione è senz'altro aperta e c'è chi, facendo riferimento letterale al DPR 131/1986 nega la possibilità di poter chiedere la vidimazione "telematica" o comunque elettronica in mancanza di una specifica normativa.

Il problema è evidenziato anche qui: http://www.agendadigitale.eu/fatturazione-elettronica/digitalizzazione-del-ciclo-dell-ordine-lo-stato-dei-contratti-digitali_1484.htm
Sarebbe opportuno chiudere il cerchio, adeguando di conseguenza anche normative risalenti nel tempo, come ad esempio quella (Art. 67 del DPR 131/1986) che prevede la tenuta del Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, per cui attualmente c’è ancora l’obbligo di vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate, non essendo stato ancora previsto un analogo repertorio informatico.

Nel 2013 ho trovato un progetto del Comune di Bollate (vedi slides allegate) mentre non ho a disposizione ulteriori esperienze nè lato Comune nè lato Agenzia delle Entrate per provare a superare la necessità di un repertorio cartaceo.

*************
D.P.R. 26/04/1986, n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.
Art. 68 Controllo del repertorio
1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'Ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'Ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'Ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

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