Data: 2017-02-08 15:40:23

Merce Usata e Battitori

Buongiorno, nella stesura del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche sono sorti i seguenti dubbi:
- la possibilità o meno, da parte del comune, di vietare la vendita promiscua di merce nuova ed usata al fine di tutela dell'igiene e dei consumatori;
- sembrerebbe che il posteggio riservato al battitore venga utilizzato, per quanto potuto apprendere dai comuni che ne hanno già uno, con una turnazione degli iscritti all'Associazione Battitori Regione Lombardia, pertanto se quella in uso è la corretta procedura, la concessione/autorizzazione del posteggio a chi viene rilasciata?
Gradiremmo un vostro parere in merito. Grazie.

riferimento id:38766

Data: 2017-02-08 16:20:40

Re:Merce Usata e Battitori

- la possibilità o meno, da parte del comune, di vietare la vendita promiscua di merce nuova ed usata al fine di tutela dell'igiene e dei consumatori;
[color=red]Scientificamente indimostrato, indimostrabile e , ANCHE SE FOSSE VERO, non sarebbe un problema comunale ma NAZIONALE.
Mancando una norma nazionale .... appare illegittimo un divieto di questo genere[/color]

- sembrerebbe che il posteggio riservato al battitore venga utilizzato, per quanto potuto apprendere dai comuni che ne hanno già uno, con una turnazione degli iscritti all'Associazione Battitori Regione Lombardia, pertanto se quella in uso è la corretta procedura, la concessione/autorizzazione del posteggio a chi viene rilasciata?
[color=red]Una turnazione degli iscritti all'associazione battitori?
E' illegittimo prevedere l'obbligo di iscriversi ad una associazione per fruire del posteggio per battitori. L'associazione battitori è una associazione privata, da consultare per la gestione dei posteggi ... ma non si può imporre l'iscrizione alla stessa quale condizione per fruire della turnazione.
Il posteggio del battitore NON viene assegnato a nessuno ed è utilizzato a turno dagli iscritti nell'elenco comunale (soci o meno dell'associazione).
[/color]

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riferimento id:38766

Data: 2017-02-08 16:32:30

Re:Merce Usata e Battitori

PRECISAZIONI LOMBARDE...

MERCE USATA
L'art. 21 della l.r. 6/2010 ai commi 7-ter e 11-ter disciplina la vendita di prodotti usati su aree pubbliche:

7-ter. Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:
a) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi;
b) [b]delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate[/b].

11-ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.


BATTITORE
L'art. 26 della l.r. 6/2010 disciplina l'attività con il sistema del battitore.

Inoltre è in vigore la Delib.G.R. 27/06/2016, n. 10/5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 25 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003" che al punto 3.2.8 "Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore" prevede che

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 6/2010. [u][b]Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune[/b][/u].


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L.r. 6/2010
Art. 26
Attività con il sistema del battitore.
1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
3. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.

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