E' stata presentata da parte di una società una scia per l'apertura di parcheggio a pagamento all'interno di una clinica privata. come istruirla? non ho trovato una normativa che riguardi il SUAP in merito, posso considerarla attività libera? grazie
E' stata presentata da parte di una società una scia per l'apertura di parcheggio a pagamento all'interno di una clinica privata. come istruirla? non ho trovato una normativa che riguardi il SUAP in merito, posso considerarla attività libera? grazie
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RIMESSAGGIO - DPR 480/2001
Il rimessaggio infatti è un servizio di deposito di veicoli, anche su area scoperta, che può prendere anche la forma del "parcheggio a pagamento orario"
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Vigente al: 8-2-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 marzo 2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto
della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla
sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui
cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1a
Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato
a denuncia di inizio attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge
l'attivita'.
Art. 2.
1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su
apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e
di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati
occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli
ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita'
informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma
1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Art. 4.
1. E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197