Nel corso dell'ultimo telefisco l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dei quesiti in materia di cedolare secca.
[b]In particolare:[/b]
- l'Agenzia ha definitivamente chiarito che la cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (10%) si applica anche ai [u][b]contratti transitori[/b][/u] previsti dall'art. 5 della legge 431 del 1998 sulle locazioni, se stipulati nei Comuni nei quali i canoni sono definiti dalle parti all’interno di fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali. I contratti transitori, come specificato dall'art. 2 del D.M. 30/12/2002, sono contratti di locazione con durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi, stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e /o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
- In merito a una previsione contenuta nel c.d. "D.L. Fiscale" di fine 2016, che aveva previsto come la mancata mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comportasse più una revoca automatica dell’opzione per il regime di cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto (per un approfondimento sulla questione si rimanda a [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37480.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37480.0[/url]), l'Agenzia ha precisato che tale normativa è da ritenersi applicabile anche per le comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della normativa sopra richiamata.