Data: 2017-02-08 09:23:16

CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti

una ditta che ha aperto commercio fisso, autofficina, agenzia affari e non so se fa usato ha questo casellario.
va comunque bene per tutte le attività?
se no, come mi devo comportare?

grazie mille...

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 09:40:13

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti


una ditta che ha aperto commercio fisso, autofficina, agenzia affari e non so se fa usato ha questo casellario.
va comunque bene per tutte le attività?
se no, come mi devo comportare?

grazie mille...
[/quote]ù
Abbiamo affrontato il tema varie volte nel corso degli anni:
https://www.google.it/search?q=site:omniavis.it/web/forum+ricettazione&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=6uaaWL7oAszbU5TznugM

Il problema si poneva per le condanne PECUNIARIE (non detentive) e ruotava intorno all'uso dell'OVVERO:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.0

QUI il problema NON SI PONE in quanto la condanna è sia a pena detentiva che pecuniaria e quindi il reato è OSTATIVO.
Devi pertanto procedere a:
1) inibizione attività
2) segnalazione alla procura

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 09:50:56

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti

MA DI QUALI ATTIVITA' ??

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 10:27:33

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti


MA DI QUALI ATTIVITA' ??
[/quote]

Il reato è ostativo sia per commercio che per agenzia d'affari.
Per l'autofficina deve valutare la CCIAA ma non appare ostativo

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 15:15:38

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti

ma a che art. e comma di legge devo fare riferimento quando faccio avvio procedimento per inefficacia scia?
lo posso fare anche se la scia è del maggio 2016?

grazie ancora

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 16:21:26

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti


ma a che art. e comma di legge devo fare riferimento quando faccio avvio procedimento per inefficacia scia?
lo posso fare anche se la scia è del maggio 2016?

grazie ancora
[/quote]

Art. 19 comma 3 quando si è nei 60 giorni, aert. 19 comma 3 + art. 21 nonies fuori dai 60 giorni.

riferimento id:38754

Data: 2017-02-08 16:22:20

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti

Segnaliamo i nostri corsi sul procedimento amministrativo e la scia
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi

[size=14pt]e la nostra proposta:[/size]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38334.0

riferimento id:38754

Data: 2017-02-09 10:11:11

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti

questi sono della L. 241/90.
ma per i requisiti morali per vendita qual è l'art. e il comma giusto?
grazie

riferimento id:38754

Data: 2017-02-09 10:46:00

Re:CASELLARIO GIUDIZIALE con provvedimenti


questi sono della L. 241/90.
ma per i requisiti morali per vendita qual è l'art. e il comma giusto?
grazie
[/quote]

[size=14pt][b]COMMERCIO IN SEDE FISSA[/b][/size]

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per [color=red][b]ricettazione[/b][/color], riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

[size=14pt][b]AGENZIA D'AFFARI[/b][/size]

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Art. 11 (art. 10 T.U. 1926) (25)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità,
e a [color=red][b]chi non può provare la sua buona condotta[/b][/color].
(24)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato
per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o
per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (177)
, o per infrazioni alla legge sul lotto (178) , o per abuso di sostanze stupefacenti


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