Possono ritenersi configurabili le seguenti ipotesi di nullità/annullabilità di un verbale di accertamento di violazione amministrativa (Legge 689/81) del D.lgs. 114/98 (nel caso di specie art. 14)?
1) Nullita' del verbale di accertamento per mancata indicazione dell'obbligato in solido (socio di una s.n.c.)
2) Nullità del verbale per non aver contestato la violazione direttamente alla società ...... ma solo al soggetto (trasgressore) in qualità di ...........della società ............
3) Annullabilità del verbale di accertamento per assenza di motivazione della mancata contestazione immediata (allo scrivente risulta che tale obbligo sussiste solo per le violazioni al Codice della Strada... come da articolo allegato alla presente prelevabile dal sito http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/12/rcAuto.pdf)
4) Annullabilità del verbale per mancanza dell'apposito spazio per eventuali dichiarazioni della persona presente all'accertamento.
Grazie
1) Nullita' del verbale di accertamento per mancata indicazione dell'obbligato in solido (socio di una s.n.c.)
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO
Il verbale per il trasgressore è valido e legittimo. Se non viene "rettificato" e notificato nei 90 giorni all'obbligato in solido per questi si PRESCRIVE ... ma rimane fermo il procedimento per il trasgressore.
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2) Nullità del verbale per non aver contestato la violazione direttamente alla società ...... ma solo al soggetto (trasgressore) in qualità di ...........della società ............
[color=red]Assolutamente no ...
Premesso che nel caso di obbligato in SOLIDO la responsabilità ricade sulla SOCIETA' (in persona del legale rappresentante) mentre il TRASGRESSORE è sempre la persona fisica. Fatta questa premessa il verbale è comunque valido anche se è indicato come trasgressore la società in persona di TIZIO a condizione che la notifica a Tizio sia comunque opponibile
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3) Annullabilità del verbale di accertamento per assenza di motivazione della mancata contestazione immediata (allo scrivente risulta che tale obbligo sussiste solo per le violazioni al Codice della Strada... come da articolo allegato alla presente prelevabile dal sito http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/12/rcAuto.pdf)
[color=red]CONFERMIAMO la pacifica giurisprudenza che esclude un obbligo di motivazione specifica.
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4) Annullabilità del verbale per mancanza dell'apposito spazio per eventuali dichiarazioni della persona presente all'accertamento.
[color=red]Sul punto vi sono margini per l'archiviazione da parte dell'autorità competente o l'annullamento del giudice dell'ordinanza ingiunzione (NON è corretto parlare di annullamento del verbale).
Infatti se è vero ceh l'interessato può comunque difendersi nei 30 giorni dalla notifica ... le dichiarazioni a verbale costituiscono valutazioni, considerazioni e elementi probatori forniti di PUBBLICA FEDE RINFORZATA (in merito al fatto che sono state espresse, non per il contenuto) .... quindi il non averle verbalizzate (a patto che l'interessato possa dimostrare di averne fatta richiesta) porta all'archiviazione, quantomeno se l'interessato può dimostrare che risultavano pertinenti ai fini della contestazione. Insimma NON vi è automatismo ma il principio è la loro rilevanza
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[size=18pt]La disciplina delle sanzioni pecuniarie ed interdittive[/size]
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