Data: 2017-02-07 17:38:14

Dlgs 222/2016. Regime amministrativo: comunicazione

La Regione Veneto, da cui scrivo, ha recepito con delibera di Giunta quanto stabilito dal decreto legislativo n. 222 del 2016, con specifico e limitato riferimento ai subingressi nei posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.
Dalla data di approvazione trova pertanto applicazione il regime della comunicazione stabilito nei punti 2.1.54 e 2.3.60 della Tabella allegata al decreto citato. E' arrivata una comunicazione di subingresso incompleta (non è chiaro il requisito professionale posseduto). Come intervenire? non posso rifarmi all'istituto della conformazione (proprio della SCIA) né a quello della richiesta di integrazioni, proprio dell'istanza. Quindi a quale articolo mi devo rifare per chiedere legittimamente i dati mancanti?
Ps ma le Regioni devono recepire? Non è che devono  intervenire espressamente solo in caso di individuazione di regimi più semplificati rispetto a quanto fatto con il D.lgs 222?

riferimento id:38740

Data: 2017-02-08 06:56:35

Re:Dlgs 222/2016. Regime amministrativo: comunicazione


La Regione Veneto, da cui scrivo, ha recepito con delibera di Giunta quanto stabilito dal decreto legislativo n. 222 del 2016, con specifico e limitato riferimento ai subingressi nei posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.
Dalla data di approvazione trova pertanto applicazione il regime della comunicazione stabilito nei punti 2.1.54 e 2.3.60 della Tabella allegata al decreto citato. E' arrivata una comunicazione di subingresso incompleta (non è chiaro il requisito professionale posseduto). Come intervenire? non posso rifarmi all'istituto della conformazione (proprio della SCIA) né a quello della richiesta di integrazioni, proprio dell'istanza. Quindi a quale articolo mi devo rifare per chiedere legittimamente i dati mancanti?
Ps ma le Regioni devono recepire? Non è che devono  intervenire espressamente solo in caso di individuazione di regimi più semplificati rispetto a quanto fatto con il D.lgs 222?
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1) al regime di COMUNICAZIONE non si applicano le disposizioni della L. 241/1990 (neanche quelle sulla SCIA)
2) la COMUNICAZIONE è pertanto irricevibile ed inefficace solo in presenza di VIZI FORMALI (inviata non tramite pec/firma digitale, priva di sottoscrizione, non chiara nel contenuto)
3) la COMUNICAZIONE è valida ed efficace anche se non contiene la indicazione espressa dei requisiti per l'esercizio

Ciò implica che il SUAP/COMUNE a seguito della comunicazione deve attivarsi per:
- richiedere (senza termini o intimazioni) all'interessato eventuali informazioni utili
- acquisire d'ufficio i dati necessari (es. dati camerali) per avviare le verifiche

RICORDANDO che i controlli sono EVENTUALI (anche a campione) e che il SUAP è tenuto solo a "fare il possibile" (ad impossibilia nemo tenetur) .... la semplificazione porta anche a questi effetti che lato PA sembrano assurdi ... ma che sono la vera semplificazione!

Quanto al recepimento la REGIONE (ma questo vale anche per il Comune) può intervenire sia "confermando" i regimi del dlgs 222/2016 (come ha fatto in questo caso). In questo caso infatti NE HA ANTICIPATO GLI EFFETTI rispetto all'automatica applicazione dal 1 luglio 2017 della normativa nazionale.
Ovviamente può (e deve) intervenire (in questo caso anche dopo il 30 giugno 2017) per introdurre REGIMI PIU' SEMPLIFICATI (anche in questo caso la facoltà spetta anche al COMUNE).

riferimento id:38740

Data: 2017-02-08 07:10:54

Re:Dlgs 222/2016. Regime amministrativo: comunicazione

[size=14pt]Modulistica unificata e standardizzata per i titoli edilizi abilitativi[/size]

[img width=300 height=200]http://www.bsnstrategies.com/main/wp-content/uploads/2014/06/Logo-Veneto.jpg[/img]

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 che ha introdotto una serie di modifiche al “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, DPR. n. 380/01. Tali novità legislative hanno comportano la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica unificata e standardizzata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1583 del 10 novembre 2015.

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata

riferimento id:38740

Data: 2017-02-16 13:29:34

Re:Dlgs 222/2016. Regime amministrativo: comunicazione

.... la semplificazione porta anche a questi effetti che lato PA sembrano assurdi ... ma che sono la vera semplificazione!

In effetti mi pare assurdo non poter intervenire a fronte di un subingresso fatto con comunicazione e senza una precisa autocertificazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività :'(. Dalla risposta data mi pare però che tra le fattispecie del procedimento amministrativo ad una comunicazione ex D.lgs 222/2016 ritenete applicabile l'istituto della irricevibilità (ossia in caso di incompetenza o mancanza dei requisiti formali minimi= soggetto, oggetto, sottoscrizione).
Potremmo azzardare anche una inammissibilità, da applicare in caso di mancanza dei reqsuisi e presupposti previsti dalle singole norme di settore per l'esercizio dell'attività, usando il modello che si trova nella vostra banca dati e che allego? Grazie

riferimento id:38740

Data: 2017-02-16 17:01:59

Re:Dlgs 222/2016. Regime amministrativo: comunicazione


.... la semplificazione porta anche a questi effetti che lato PA sembrano assurdi ... ma che sono la vera semplificazione!

In effetti mi pare assurdo non poter intervenire a fronte di un subingresso fatto con comunicazione e senza una precisa autocertificazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività :'(. Dalla risposta data mi pare però che tra le fattispecie del procedimento amministrativo ad una comunicazione ex D.lgs 222/2016 ritenete applicabile l'istituto della irricevibilità (ossia in caso di incompetenza o mancanza dei requisiti formali minimi= soggetto, oggetto, sottoscrizione).
Potremmo azzardare anche una inammissibilità, da applicare in caso di mancanza dei reqsuisi e presupposti previsti dalle singole norme di settore per l'esercizio dell'attività, usando il modello che si trova nella vostra banca dati e che allego? Grazie
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COMPRENDIAMO LE PERPLESSITA' ... e la materia p delicata e senz'altro la nostra posizione non è CERTA. Ve la proponiamo come logica conseguenza della trasformazione della SCIA in COMUNICAZIONE. Altrimenti non vi sarebbero differenze fra le due tipologie di procedure.
Se non ritenete valida la soluzione indcata è ragionevole l'utilizzo di una dichiarazione di irricevibilità.

riferimento id:38740
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