Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di tutta la vostra competenza.
Lavoro per una società di autonoleggio con rimessa NCC pullman in Lombardia.
A causa del decesso di uno dei due titolari, è stata modificata la SOLA ragione sociale, tutto è rimasto invariato(indirizzo, forma giuridica, partita iva).
Dovendo fare la licenza comunitaria, è possibile non dover modificare tutti i libretti, ma saltare questo lavoro che provocherebbe non pochi problemi?
Grazie a tutti.
Lucrezia
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di tutta la vostra competenza.
Lavoro per una società di autonoleggio con rimessa NCC pullman in Lombardia.
A causa del decesso di uno dei due titolari, è stata modificata la SOLA ragione sociale, tutto è rimasto invariato(indirizzo, forma giuridica, partita iva).
Dovendo fare la licenza comunitaria, è possibile non dover modificare tutti i libretti, ma saltare questo lavoro che provocherebbe non pochi problemi?
Grazie a tutti.
Lucrezia
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La circolare del 10 luglio 2014 n. 15513 stabilisce e chiarifica l’ambito di applicazione dell’art.94 comma 4 bis. del Codice della Strada in vigore dal 3 Novembre 2014.
L’articolo in questione (e il nuovo articolo 247 - bis, comma 1, del d.P.R. n 495/1992 che ne è conseguito), prevede l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, mediante l’emissione di un apposito tagliando:
tutte le volte che c’è una variazione nella denominazione o della ragione sociale dell’intestatario della carta di circolazione
In ogni caso ai fini del rilascio della LICENZA COMUNITARIA occorre presentare tutta la documentazione e il mancato aggiornamento potrebbe portare al non rilascio della stessa.
QUINDI OCCORRE procedere prima all'aggiornamento o COMUNQUE a richiedere l'aggiornamento inviando contestualmente la richiesta di licenza comunitaria (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2000) evidenziando che è in corso l'aggiornamento dei libretti
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[color=red][b]4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonchè della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.[/b][/color]