Data: 2017-02-07 11:08:54

Codice del commercio Regione Puglia


  Salve, approfitto della Vs. disponibilità e Vi chiedo:
l'Art. 61 del Codice del Commercio, al comma 7, dispone, ...in caso di particolare gravità o recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita, omissis.
Per competente autorità comunale si intende, quella del luogo ove sono state commesse le violazioni o quella del luogo dove è stata prodotta la SCIA. Mi riferisco in particolare alle violazioni accertate per la vendita su area pubblica.
Grazie

riferimento id:38722

Data: 2017-02-07 11:10:23

Re:Codice del commercio Regione Puglia



  Salve, approfitto della Vs. disponibilità e Vi chiedo:
l'Art. 61 del Codice del Commercio, al comma 7, dispone, ...in caso di particolare gravità o recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita, omissis.
Per competente autorità comunale si intende, quella del luogo ove sono state commesse le violazioni o quella del luogo dove è stata prodotta la SCIA. Mi riferisco in particolare alle violazioni accertate per la vendita su area pubblica.
Grazie
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La sospensione interviene sull'ATTO ABILITATIVO (scia o autorizzazione) e quindi la competenza è dell'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione o ricevuto la scia.

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