Data: 2017-02-07 10:41:38

definizione di fondo e immobili utilizzabili a fini agrituristici

BUONGIORNO,
chiediamo una definizione di "fondo", ai sensi dell'art. 17 lrT 30/2003 sull'agriturismo, al fine di identificare gli immobili dove sia possibile svolgere attiv. agrituristica.
Infatti abbiamo il caso di un'azienda agricola che nel proprio fondo attuale non possiede immobili utilizzabili a tale scopo, ma vorrebbe affittare un fabbricato dotato di poco terreno pertinenziale(civile abitazione) nel paese vicino, per adibirlo a pernottamento ospiti.
Mentre ci sembra pacifico l'utilizzo dei locali in affitto almeno secondo il comma 1 lett d "gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche,ecc", ci chiediamo se - sempre nel caso sussistesse la prevalenza dell'attiv agricola - si possa configurare come "fondo" anche la parte aziendale affittata, in quanto si troverebbe comunque nella disponibilità aziendale.
L'associazione di categoria ha prospettato all'imprenditore l'impossibilità di praticare questa soluzione - non ho capito se per la questione della prevalenza agricola o se per la valutazione dell'ubicazione dell'edificio - però ha ipotizzato "deroghe da parte del Comune"; sinceramnete non vedo come potrebbero essere derogati i requisiti previsti nella lr 30 in questo caso, nè con quale competenza... voi che ne pensate?
Grazie mille.

riferimento id:38718

Data: 2017-02-07 18:27:09

Re:definizione di fondo e immobili utilizzabili a fini agrituristici

L’art. 17 che hai citato recita:
[i]1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo [b]o nei centri abitati[/b], compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, [b]qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo[/b];
[...]
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli c[b]he in edifici classificati come civile abitazione[/b][/i]

Quindi, alle condizioni evidenziate non vedo problemi per l’uso della civile abitazione “in paese”.

Se poi l’imprenditore agricolo acquisisce (affitto fondo rustico o altra fattispecie – il commercialista vedrà...) nella stessa UTE aziendale (vedi art. 4) un altro fondo agricolo con annessa abitazione, allora il problema viene meno.

riferimento id:38718

Data: 2017-02-08 10:00:59

Re:definizione di fondo e immobili utilizzabili a fini agrituristici

Il fondo che ha attualmente in conduzione ha degli immobili che però sono inutilizzabili per la ricezione agristuristica, perchè si tratta della sua abitazione con locale cantina e magazzino!

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