BUONGIORNO,
chiediamo una definizione di "fondo", ai sensi dell'art. 17 lrT 30/2003 sull'agriturismo, al fine di identificare gli immobili dove sia possibile svolgere attiv. agrituristica.
Infatti abbiamo il caso di un'azienda agricola che nel proprio fondo attuale non possiede immobili utilizzabili a tale scopo, ma vorrebbe affittare un fabbricato dotato di poco terreno pertinenziale(civile abitazione) nel paese vicino, per adibirlo a pernottamento ospiti.
Mentre ci sembra pacifico l'utilizzo dei locali in affitto almeno secondo il comma 1 lett d "gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche,ecc", ci chiediamo se - sempre nel caso sussistesse la prevalenza dell'attiv agricola - si possa configurare come "fondo" anche la parte aziendale affittata, in quanto si troverebbe comunque nella disponibilità aziendale.
L'associazione di categoria ha prospettato all'imprenditore l'impossibilità di praticare questa soluzione - non ho capito se per la questione della prevalenza agricola o se per la valutazione dell'ubicazione dell'edificio - però ha ipotizzato "deroghe da parte del Comune"; sinceramnete non vedo come potrebbero essere derogati i requisiti previsti nella lr 30 in questo caso, nè con quale competenza... voi che ne pensate?
Grazie mille.
L’art. 17 che hai citato recita:
[i]1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo [b]o nei centri abitati[/b], compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, [b]qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo[/b];
[...]
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli c[b]he in edifici classificati come civile abitazione[/b][/i]
Quindi, alle condizioni evidenziate non vedo problemi per l’uso della civile abitazione “in paese”.
Se poi l’imprenditore agricolo acquisisce (affitto fondo rustico o altra fattispecie – il commercialista vedrà...) nella stessa UTE aziendale (vedi art. 4) un altro fondo agricolo con annessa abitazione, allora il problema viene meno.
Il fondo che ha attualmente in conduzione ha degli immobili che però sono inutilizzabili per la ricezione agristuristica, perchè si tratta della sua abitazione con locale cantina e magazzino!
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