Data: 2017-02-06 13:03:27

OK al differimento accesso su VERBALE DI SOPRALLUOGO

OK al differimento accesso su VERBALE DI SOPRALLUOGO

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER – sentenza 1° febbraio 2017 n. 1644[/b][/color]

Pubblicato il 01/02/2017
N. 01644/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12174/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12174 del 2016, proposto da:

Soc. xxxx Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Nino Paolantonio C.F. PLNNNI65P28C632O, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Avv. Comune di Roma;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 633/2016 del corpo di polizia locale Roma Capitale XII Gruppo Monteverde – con il quale si è disposto un differimento all’esercizio del diritto di accesso agli atti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società xxxx s.r.l. – per il tramite del suo Amministratore unico e legale rappresentante Daniela Gazzini – impugna la D.D. n. 633 del 29 settembre 2016 resa dal Corpo di Polizia locale Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, recante il differimento dell’accesso agli atti richiesto dalla signora Maria Cristina yyyy, socio della società ricorrente.

La società è titolare di concessione amministrativa dell’immobile sito in Roma, Villa Pamphili, via Vitellia n. 102.

La concessione è stata rilasciata il 9/12/2003 per la durata di anni sei ed è stata rinnovata fino al 30/9/2015.

In data 18/6/2015, la società ha presentato istanza di rinnovo del titolo per ulteriori sei anni..

Con nota del 12/8/2016, è stato avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione nei locali di via Vitellia n. 102 sulla scorta della relazione del Comando di Polizia locale a mente della quale “sembrerebbe risultare che la concessione dei locali presso i quali si svolge l’attività di somministrazione sarebbe scaduta il 30/9/2015”.

La comunicazione è stata riscontrata con memoria partecipativa del 23/8/2016.

Il 9/9/2016, la signora yyyy, socia della xxxx srl al 50%, in rappresentanza di quest’ultima, ha chiesto di estrarre copia della relazione del Comandi diPolzia locale prot. CQ 62024.

Con D.D. n. 633/2016, l’Amministrazione ha opposto il differimento dell’accesso agli atti per la seguente motivazione: “in disparte al momento ogni valutazione circa la situazione legittimante all’accesso e circa diritti procedurali, per quanto consta a questo Comando è stata avviata un’attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo e che la conoscenza degli atti, al momento, può gravemente ostacolare il buon andamento dell’azione amministrativa … pertanto in disparte al momento ogni valutazione circa gli interessi sottesi e circa la natura della questione, al fine di consentire regolare svolgimento dell’azione amministrativa e nelle more della definizione del procedimento avviato con provvedimento che eroga sanzioni amministrative ovvero con l’archiviazione, non può essere consentito l’accesso agli atti …”.

La società ricorrente, premessa la legittimazione della signora yyyy ad instare l’amministrazione pe l’accesso agli atti, censura il “differimento” per difetto di motivazione.

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio riconosce in capo alla signora yyyy la legittimazione procedimentale revocata in dubbio dall’intimata Amministrazione.

La signora è socia al 50% della società ricorrente ed ha, pertanto, pieno titolo, anche in forza dei poteri di cui all’art. 2476 Cod. civ., ad accedere alla documentazione amministrativa inerente l’attività della compagine.

Va soggiunto, che la sua istanza di accesso è stata anche ratificata dalla società ai sensi dell’art. 1398 Cod. civ., sicché gli effetti vanno imputati direttamente alla xxxx s.r.l..

Nel merito, il ricorso è infondato.

Il segreto istruttorio, opponibile alla parte, viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, non anche quando l’Amministrazione operi nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, e si limiti a presentare una denuncia all’autorità giudiziaria.

Nella prima eventualità, la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato ragioni di segretezza tali da escludere l’ostensione degli atti o giustificarne il differimento (TAR Lazio, 2^ Sez., n. 11188/2015; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/10/2016, n. 4537).

In particolare, il massimo organo di giustizia amministrativa ha chiarito che:

a) ai sensi dell’art.24 c.1 lett. a) L. n. 241 del 1990 come sostituito dall’art.16 L. n.205/2000, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale ” sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (cons. St. n. 1923/2003); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall’art.114 e ss c.p.p.;

b) fermo restando quanto previsto dal c.p.p., la giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie , estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice ( così, Cons Stato Sez. VI n. 2780 del 2011; sez. VI, n.6117 del 2008);

c) l’art.329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti, anche se redatti da una pubblica amministrazione, siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla L. n. 241/1990 (Cons. St., n. 6117/2008 e n. 1923/2003).

[color=red][b]Il Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2015, n. 2357 ha chiarito, altresì, che l’accesso agli atti amministrativi non può riguardare atti su cui operi il segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia municipale quale organo di Polizia giudiziaria, su delega del p.m., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest’ultimo, è esclusa “in radice” l’ostensibilità.[/b][/color]

Si tratta di valutare l’atto di cui si chiede ostensione atteso che, come anticipato, il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento.

[b]Ebbene, dalla versata documentazione si evince che la Polizia di Roma Capitale, a seguito di sopralluogo effettuato il 13/7/2016 (verbale di cui si chiede ostensione), “ha dato corso ad accertamenti di natura ispettiva che sono tuttora in corso”.[/b]

All’ispezione hanno fatto seguito le note con le quali la Polizia locale ha interpellato gli Uffici capitolini e la ASL per ulteriori accertamenti.

Con nota prot. 23727 del 15.9. 2017, il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale ha riscontrato le richieste di notizie.

Con successiva nota datata 12 agosto 2016, Roma Capitale ha avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione di somministrazione.

I documenti sono stati depositati da Roma Capitale.

[color=red][b]Il Collegio ritiene che nel caso di specie l’ostensione del verbale di sopralluogo legittimamente sia stata differita alla conclusione del procedimento in quanto atto di natura ispettiva, connesso direttamente ed immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite all’organo che lo detiene, inerenti accertamenti rilevanti ex art. 399 c.p.c., pertanto plausibilmente sottratto alla visione ai sensi dell’art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento medesimo.[/b][/color]

Per le considerazioni che precedono, il ricorso, in conclusione, è infondato e va, pertanto, respinto.

La peculiarità del caso è ritenuta dal Collegio giusta causa per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

Giuseppe Rotondo          Pietro Morabito

riferimento id:38703
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it