Data: 2017-02-06 10:14:36

Giochi distanze da luoghi sensibili subingresso

La legge Regionale Abruzzo  30/2013 contro la ludopatia stabilisce  che  …..2.  L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili. 3.  L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza. 4.  Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. ….
Un’ attività di  rivendita di  generi di monopoli, esercente anche l’attività di commercio in sede fissa,  situata a una distanza  inferiore a 300 metri  da luoghi sensibili,  all’entrata in vigore della Legge 30/2013  era già  titolare di autorizzazione  alla detenzione di giochi che quindi  ha validità fino al 20.11.2018.  La stessa ditta  ha intenzione di  cedere il ramo d’azienda (giochi, Sisal e commercio) nella stessa sede in locali attigui,  ad una società. Quindi essendo la distanza  dell’attività, inferiore a 300 mt dai luoghi sensibili, è possibile  rilasciare l’autorizzazione ai giochi alla nuova Società?

riferimento id:38695

Data: 2017-02-06 14:32:16

Re:Giochi distanze da luoghi sensibili subingresso


La legge Regionale Abruzzo  30/2013 contro la ludopatia stabilisce  che  …..2.  L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili. 3.  L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza. 4.  Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. ….
Un’ attività di  rivendita di  generi di monopoli, esercente anche l’attività di commercio in sede fissa,  situata a una distanza  inferiore a 300 metri  da luoghi sensibili,  all’entrata in vigore della Legge 30/2013  era già  titolare di autorizzazione  alla detenzione di giochi che quindi  ha validità fino al 20.11.2018.  La stessa ditta  ha intenzione di  cedere il ramo d’azienda (giochi, Sisal e commercio) nella stessa sede in locali attigui,  ad una società. Quindi essendo la distanza  dell’attività, inferiore a 300 mt dai luoghi sensibili, è possibile  rilasciare l’autorizzazione ai giochi alla nuova Società?
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In caso di subingresso NON si procede al rilascio di nuova autorizzazione (si presenta comunicazione) ed il subentrante ha titolo ad esercitare alle condizioni e limiti del dante causa (quindi potrà mantenere i giochi fino alla scadenza del 20/11/2018).
SUGGERIAMO, ricevuta la scia, di comunicarglielo espressamente


********************

[color=red][b]L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 (1).
Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42.[/b][/color]

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Finalità.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. La presente legge, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.

Art. 2 Definizioni.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge:
a) per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;
c) per luoghi sensibili devono intendersi:
I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
IV) le caserme militari;
V) i centri di aggregazione di anziani;
VI) tutti i luoghi di culto;
VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

Art. 3 Norme in materia di esercizio del gioco lecito.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

Art. 4 Sanzioni amministrative.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.

Art. 5 Norma finanziaria.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 Entrata in vigore.
In vigore dal 21 novembre 2013
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

riferimento id:38695

Data: 2017-02-06 15:59:54

Re:Giochi distanze da luoghi sensibili subingresso

Concordo, il subingresso (cessione/affitto di azienda) comporta, salvo espressa previsione normativa, il mantenimento delle valenze abilitative già in capo al cedente. L'abilitazione resta quella e va a scadenza alla data che hai indicato. Vedi, per analogia, il TAR Roma n. 3/2016

riferimento id:38695

Data: 2017-02-06 19:37:41

Re:Giochi distanze da luoghi sensibili subingresso

Però se cambia locale, come pare  in passaggio del quesito (.. in locali attigui) la legge si dovrebbe applicare.

riferimento id:38695

Data: 2017-02-08 14:12:02

Re:Giochi distanze da luoghi sensibili subingresso


Però se cambia locale, come pare  in passaggio del quesito (.. in locali attigui) la legge si dovrebbe applicare.
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Si parla di "nella stessa sede in locali attigui" ... nelle risposte si dava per scontato che facessero parte della stessa unità locale (quindi attigui e comunicanti).


SE, invece, si tratta di locali attigui facenti parte di altra unità immobiliare si tratta di TRASFERIMENTO DI SEDE e quindi trovano applicazione le norme sulle distanze

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