Buongiorno,
a seguito della presentazione di regolare fattura per prestazioni di servizi (nido) erogati in regime di convenzione è stato rifiutato il pagamento per durc irregolare. La convenzione stipulata a settembre 2016 non prevede niente a riguardo.
Si chiede vostro parere in merito.
Grazie
Buongiorno,
a seguito della presentazione di regolare fattura per prestazioni di servizi (nido) erogati in regime di convenzione è stato rifiutato il pagamento per durc irregolare. La convenzione stipulata a settembre 2016 non prevede niente a riguardo.
Si chiede vostro parere in merito.
Grazie
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IL LEGISLATORE ha progressivamente ampliato l'obbligo della verifica DURC nell'ambito del sistema di servizi della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, anche in assenza di un espresso richiamo nei contratti, trovano applicazione del disposizioni che OBBLIGANO la PA a verificare la regolarità contributiva ALLA DATA DELLA FATTURA per tutte le prestazioni rientranti nell'art. 35 D.L. D.L. 08/04/2013, n. 35.
Tale disciplina è stata estesa in via generale dal Codice degli appalti (Dlgs 50/2016) - art. 105 comma 9 "Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori" e comma 10 "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.".
Quindi l'AMMINISTRAZIONE ha correttamente bloccato il pagamento in mancanza della regolarità contributiva.
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[b]art. 35 D.L. D.L. 08/04/2013, n. 35[/b]
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Ma trattandosi di ditte individuali l'irregolarità è da verificare solo nei confronti dei dipendenti o anche nei confronti della posizione personale del titolare?
L'art. 30 del D.lgs. 50/2016 commi 5 e 6 fa riferimento solo ad irregolarità nei confronti del personale dipendente.
Grazie
Ma trattandosi di ditte individuali l'irregolarità è da verificare solo nei confronti dei dipendenti o anche nei confronti della posizione personale del titolare?
L'art. 30 del D.lgs. 50/2016 commi 5 e 6 fa riferimento solo ad irregolarità nei confronti del personale dipendente.
Grazie
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PREMESSO CHE IL CODICE E' SCRITTO MALISSIMO ... LA RISPOSTA E' NASCOSTA NELL'ART. 105 COMMA 10 SECONDA PARTE CHE RINVIA AL 30 COMMA 5 E 6
Art. 105 comma 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, [color=red][b]nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva[/b][/color], si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
Buongiorno,
ma se la ditta individuale ha durc negativo solo per i contributi ivs del titolare che sanzione viene applicata? Deve l'ente pubblico equiparare l'inadempienza contributiva, che al comma 5 dell'art. 30 del dlgs 50/2016 è prevista solo per il personale dipendente, al titolare trattenendo l'importo dovuto riversandolo direttamente all'inps?
Grazie
Buongiorno,
ma se la ditta individuale ha durc negativo solo per i contributi ivs del titolare che sanzione viene applicata? Deve l'ente pubblico equiparare l'inadempienza contributiva, che al comma 5 dell'art. 30 del dlgs 50/2016 è prevista solo per il personale dipendente, al titolare trattenendo l'importo dovuto riversandolo direttamente all'inps?
Grazie
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NON si tratta di sanzione.
Come indicato nell'art. 105 comma 10 la regolarità del DURC serve anche per l'aggiudicatario ai fini del pagamento delle relative fatture.
Art. 105 comma 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.