Data: 2017-02-05 11:03:06

Comunicare con UNA SOLA persona, offendendo l'altrui reputazione

http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp

[i][color=#008000]
Ai sensi dell'articolo 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però depenalizzato) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.[/color][/i]

E chi comunicando con UNA SOLA persona, offende l'altrui reputazione, non commette nessun reato???

E se comunica con una sola persona al telefono ma questa ha messo il viva voce all'insaputa dell'interlocutore?

Grazie!

riferimento id:38679

Data: 2017-02-05 11:15:12

Re:Comunicare con UNA SOLA persona, offendendo l'altrui reputazione


http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp

[i][color=#008000]
Ai sensi dell'articolo 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però depenalizzato) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.[/color][/i]

E chi comunicando con UNA SOLA persona, offende l'altrui reputazione, non commette nessun reato???

E se comunica con una sola persona al telefono ma questa ha messo il viva voce all'insaputa dell'interlocutore?

Grazie!
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Per il reato occorre il DOLO (ancorchè generico), quindi l'intenzione di ledere verso TERZI (più di uno) la reputazione di un soggetto.
Se il destinatario mette il vivavoce all'insaputa del chiamante NON si integra il reato (manca il dolo) ... anche se potrebbe essere valutata la condotta di colui che ha messo il vivavoce qualora fosse consapevole di stare per ascoltare frasi diffamatorie e avesse utilizzato l'altro interlocutore quale veicolo di trasmissione v.... IPOTESI DI SCUOLA, ma teoricamente perseguibile

https://www.personaedanno.it/onore-decoro-reputazione/diffamazione-e-dolo-generico-cass-pen-4364-2012-francesco-maria-bernicchi

riferimento id:38679
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