Ciao per un servizio tecnico di teatro (circa euro 700 - da espletare metà settimana prossima) ho richiesto 5 preventivi. Ho avuto 2 risposte ed incredibilmente sono uguali!! Come.posso procedere all'affidamento vista anche l'urgenza?? Richiedere offerta migliorativa; sorteggio? ???
vige ancora il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - Art. 77 ??
Ciao per un servizio tecnico di teatro (circa euro 700 - da espletare metà settimana prossima) ho richiesto 5 preventivi. Ho avuto 2 risposte ed incredibilmente sono uguali!! Come.posso procedere all'affidamento vista anche l'urgenza?? Richiedere offerta migliorativa; sorteggio? ???
vige ancora il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - Art. 77 ??
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Il tema del SORTEGGIO emerge nel Codice in relazione a:
1) Commissari
2) criteri di valutazione anomalia
3) controllo requisiti su piattaforme telematiche
Il Codice non parla dell'ipotesi (non remota) di offerte (non anomale) uguali in punteggio e quindi del criterio da adottare in caso di ex equo.
L'art. 62 parla delle offerte migliorative ... ma le nega proprio in relazione all'offerta finale.
Il SORTEGGIO nei casi sopra riportati risponde a specifiche esigenze, ognuna diversa dall'altra.
Ciò detto, NEL TEMPO, si è consolidata una giurisprudenza che ha trattato del sorteggio proprio alla luce della disposizione dell'art. 77 R.D. 23-5-1924 n. 827 (norma formalmente in vigore).
In mancanza di una espressa previsione nel bando (avviso o lettera di invito) ritengo che, ANCHE OGGI, il criterio da adottare sia quello del [b]SORTEGGIO[/b] e non quello dell'offerta migliorativa.
Di seguito alcuni spunti e nel prossimo messaggio alcuni recenti orientamenti su una SECONDA INTERPRETAZIONE (che obbliga all'offerta migliorativa).
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[b]Consiglio di Stato
[/b]Scelta del contraente mediante sorteggio, condizioni
1. Ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, l'Amministrazione che abbia indetto una licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria e che si trovi in presenza di due offerte eguali è obbligata ad affidare al sorteggio la scelta del contraente ove una sola delle due imprese abbia aderito al suo invito a presentare offerte migliorative, mentre l'altra si sia rifiutata ritenendo per essa economicamente più conveniente affidarsi all'alea del sorteggio.
[b]Sez. VI, sent. n. 985 del 17-06-1998 (p.d. 982277).
[/b]
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[b]Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza 08/05/2006 n. 182
[/b]legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5
L’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), che ammette il ricorso al sorteggio nel caso di offerte di eguale importo nelle gare di appalto solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta”, trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, e non è stato abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti.La clausola del bando di gara secondo cui, in caso di offerte economiche uguali, si procederà a sorteggio, va interpretata e integrata alla stregua dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, il quale, prima del sorteggio, prevede l’esperimento migliorativo.Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 deve ritenersi che, nel caso in cui in una gara di appalto siano state presentate offerte uguali, il sorteggio costituisce il metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo; tale preventivo esperimento deve ritenersi rispondente ad un principio generale, in quanto consente all’Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato.Non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all’esperimento migliorativo previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, atteso che quest’ultima norma inibisce l’esperimento della procedura migliorativa solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”.L’esperimento migliorativo previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924 è del tutto compatibile in caso di gare per appalti sopra soglia. In essi il limite di anomalia non determina di per sé alcuna esclusione delle offerte in sospetto di anomalia, imponendo solo la loro verifica intesa ad accertare se il ribasso è giustificato alla stregua degli elementi evidenziati (dopo contraddittorio) dalla ditta interessata.La disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 è compatibile con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21bis, Legge n. 109/1994 e s.m., recepito dalla L.R. Sicilia n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta possibilità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.
[b]TAR Sicilia, Sezione Palermo III - Sentenza 11/11/2005 n. 5232
[/b]legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5
Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale Sicilia n. 7/2002 e s.m., si correla l’inapplicabilità della disposizione dell’art. 77, primo comma, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece applicabile quella del secondo comma dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto all’ipotesi suddetta - fissazione di un limite di ribasso insuperabile - è senz’altro assimilabile quella del limite di ribasso percentuale costituito dalla c.d. soglia di anomalia.Diversamente opinando, potrebbe addivenirsi all’aggiudicazione sulla base di un’offerta complessiva di ribasso (determinata dalla somma, a quella originaria, dell’offerta migliorativa), uguale o superiore al limite di ribasso segnato dalla soglia di anomalia: vale a dire, sulla base di un’offerta che potrebbe recare una percentuale di ribasso addirittura superiore ad offerte (legittimamente) escluse come anomale per avere superato tale soglia. Ciò non sembra compatibile con la ratio della delineata disciplina di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, basata sull’esclusione automatica delle offerte individuate come anomale all’esito dello specifico procedimento a tal fine stabilito.
[b]TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 16/09/2005 n. 1604
[/b]legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5
Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale n. 7/2002 e s.m., si correla la inapplicabilità della disposizione dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece applicabile quella del comma 2 dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto, trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi, ai sensi del citato art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e s.m., al prezzo più basso previa determinazione della soglia di anomalia e conseguente esclusione automatica delle offerte risultate anomale, con la licitazione integrativa-migliorativa si verrebbe a consentire l’aggiudicazione ad una offerta ulteriormente ribassata (a “carte scoperte”) rispetto alla percentuale già valutata come anomala secondo parametri ben determinati che inderogabilmente fissano la percentuale di massimo ribasso consentito. Né, al riguardo, può farsi riferimento al vantaggio economico che l’Amministrazione potrebbe conseguire dall’offerta migliorativa, dal momento che tali oggettivi ed automatici parametri scaturiscono dalla ratio sottesa al suddetto art. 21, comma 1 bis, della legge quadro, finalizzata, come è noto, ad evitare che le offerte disancorate dal mercato e scarsamente affidabili possano incidere negativamente sul conteggio (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3861).La possibilità di presentare offerte migliorative, inoltre, verrebbe ad alterare il sistema di aggiudicazione delineato dal citato art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e s.m., in quanto l’esperimento migliorativo presuppone una flessibilità di contrattazione del tutto incompatibile con il rilevato automatismo che si fonda anche sul principio di immodificabilità della proposta contrattuale inizialmente formulata che, nell’impedire di rendere valida una offerta diversamente invalida (attraverso ripensamenti e riformulazioni da parte di alcuni concorrenti), esclude ogni margine di ulteriore miglioramento delle offerte e di conseguente trasformazione di una originaria selezione aperta in una procedura negoziata, trasmodando nello schema della trattativa privata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6281, secondo cui “va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso…vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni fra i partecipanti alle gare pubbliche”).
[b]TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 01/08/2005 n. 1402
[/b]legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5
Il mancato richiamo nella lex specialis all’art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 preclude la possibilità di verificare, in sede di gara, la disponibilità delle imprese presenti a formulare un’offerta migliorativa. Ciò in quanto l’individuazione, quale criterio di aggiudicazione finale, del mero sorteggio potrebbe aver disincentivato la partecipazione alla seduta di gara di talune imprese che hanno presentato offerta, inducendo in esse la convinzione della superfluità della presenza fisica del proprio legale rappresentante, così ledendo la par condicio che deve essere garantita a tutte le imprese.Il sistema migliorativo dell’offerta non può comunque trovare applicazione laddove, dovendosi applicare il sistema automatico di esclusione delle offerte anomale, il tentativo del suo esperimento porterebbe all’aberrante risultato dell’aggiudicazione ad un’offerta di importo pari o inferiore a quello di altre legittimamente escluse in quanto al di sotto della soglia di anomalia, offerta che, quindi, se presentata originariamente sarebbe stata per tale ragione essa stessa esclusa (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 977/05).
[b]TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 09/05/2005 n. 733
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Conformemente ad un condiviso orientamento giurisprudenziale deve ritenersi illegittima la clausola del bando di gara la quale, uniformandosi al bando tipo regionale, disponga che in caso di offerte uguali venga effettuato il sorteggio, senza la possibilità di presentazione di offerte migliorative da parte delle imprese presenti (TAR Sicilia Sede di Catania, I, 5 agosto 2004, n. 2055 e 11 gennaio 2005, n. 19). Tale clausola contrasta, infatti, con l’art. 77, ultimo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette il ricorso al sorteggio solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”.La disposizione suddetta - che è contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, il quale trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara - non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (TAR Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739). Conseguentemente, in caso di offerte uguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, esperibile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale (in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n. 61).
[b]TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 11/01/2005 n. 19
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E’ illegittima la clausola del bando di gara la quale (uniformandosi al bando tipo regionale) disponga che in caso di offerte uguali si procede al sorteggio e non alla procedura di presentazione di offerte migliorative, in quanto in contrasto con l’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, contenuto in un corpo normativo (il regolamento di contabilità generale dello Stato) che trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo negli atti (compresi i bandi di gara) della pubblica amministrazione, e che non è stato né implicitamente né esplicitamente abrogato dalla legge Merloni vigente.Il contenuto dei bandi è ormai vincolato dalle disposizioni normative regolamentari che disciplinano il contenuto generale del contratto, i requisiti di partecipazione, le procedure per la presentazione delle offerte ed i criteri di aggiudicazione. Vero è che il responsabile del procedimento deve certificare la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento, così imponendo un onere di conformare il contenuto del bando della singola gara a quello del bando tipo, tuttavia alle amministrazione non è, comunque, precluso modificare il bando, introducendo specifiche correzioni che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione, imponendo un onere di motivazione con riguardo al contenuto derogatorio del singolo bando rispetto allo schema generale. A tal proposito è utile richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in sede di predisposizione del bando di gara, l’amministrazione può motivatamente integrare o sostituire le clausole contenute negli schemi di bandi-tipo nel caso di lacune nello schema o difformità rispetto alla normativa (anche quale interpretata dalla giurisprudenza), ovvero qualora si tratti di appalti di opere atipiche, con il concorso di due condizioni: a) che non sia vulnerato il principio della par condicio dei concorrenti; b) che le prescrizioni richieste siano pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara, senza peraltro imporre ai concorrenti compiti troppo gravosi.
[b]TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 13/12/2004 n. 2716
[/b]legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5
Le norme di legge in materia di gare di appalti pubblici non considerano con disfavore le offerte che abbiano un identico ribasso, ma che non si appalesino anomale. In proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza che non è ravvisabile alcuna possibilità di effetti distorsivi nel caso in cui le imprese partecipanti alla gara presentino identica offerta e l’aggiudicazione sia fatta a mezzo di sorteggio (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 marzo 1997 n. 521).Conclusivamente, l’identità delle offerte ha rilevanza soltanto ove poste a cavallo della soglia del 10% delle imprese da escludere dalla gara in quanto da considerare anomale. Il seggio di gara, pertanto, non deve ricondurre ad un’unica entità le offerte identiche ai fini del calcolo della media, dopo il c.d. taglio delle ali.
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[size=14pt][b]R.D. 23-5-1924 n. 827
[/b][/size]Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
(commento di giurisprudenza)
77. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
ok l'art. 62 Codice che vieta la modifica dell'offerta finale per migliorarne il "contenuto" ma se io chiedessi solo un ribasso offerta potrei fare OFFERTA MIGLIORATIVA e successivamente SORTEGGIO?
riferimento id:38665
ok l'art. 62 Codice che vieta la modifica dell'offerta finale per migliorarne il "contenuto" ma se io chiedessi solo un ribasso offerta potrei fare OFFERTA MIGLIORATIVA e successivamente SORTEGGIO?
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[color=red][b]SECONDO ORIENTAMENTO:[/b][/color]
In caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche in mancanza di previsioni del bando al riguardo.
Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali.
Questo il principio espresso dal [b]Tar Puglia Lecce, sez. II, con la sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014[/b].
In questo senso si è espressa anche l’[b]Avcp con i pareri 133/2009 e 102/2012[/b].
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In caso di offerte uguali, il RUP deve procedere sempre al sorteggio? I chiarimenti arrivano dal [b]T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, con la sentenza del 24 marzo 2016, n. 1560.[/b]
Se la stazione appaltante prevede nel bando di gara che, in caso di parità di punteggio tra concorrenti, si procederà a sorteggio, l’atto stesso non può ritenersi legittimo poichè il RUP deve sempre richiedere agli interessati, previamente, di presentare la propria offerta migliorativa.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha affermato che l’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. n. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò quand’anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l’unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte [b](C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sentenza 9 maggio 2005 n. 733).[/b]
ok l'art. 62 Codice che vieta la modifica dell'offerta finale per migliorarne il "contenuto" ma se io chiedessi solo un ribasso offerta potrei fare OFFERTA MIGLIORATIVA e successivamente SORTEGGIO?
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Come vedi nella sentenza (SECONDA OPZIONE) è la soluzione suggerita.
richiesta di offerta migliorativa (indicando espressamente che in caso di ulteriore ex equo si procede a sorteggio).
Se una delle imprese mi fa offerta migliorativa ovviamente affido a lei vero???
riferimento id:38665
Se una delle imprese mi fa offerta migliorativa ovviamente affido a lei vero???
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Certo ... a questo punto se ti attivi seguendo la SECONDA LINEA INTERPRETATIVA (richiesta di offerta migliorativa) si aggiudica l'affidamento chi fa l'offerta migliore.
SOLO se anche le due nuove offerte sono uguali (oltre a sospettare un accordo!) puoi andare a sorteggio.