Data: 2017-02-03 18:14:48

Garanzia fidejussoria su proroga tecnica

Ho un contratto di servizio in cui fare proroga tecnica (nuovo contratto); l'appaltatore mi chiede di poter mantenere la fidejussione esistente sul precedente contratto e di prorogarne la durata; è corretto facendomi allegare in appendice le indicazioni riferite al nuovo contratto in proroga o meglio nuova fidejussione? grazie

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Data: 2017-02-03 18:32:21

Re:Garanzia fidejussoria su proroga tecnica


Ho un contratto di servizio in cui fare proroga tecnica (nuovo contratto); l'appaltatore mi chiede di poter mantenere la fidejussione esistente sul precedente contratto e di prorogarne la durata; è corretto facendomi allegare in appendice le indicazioni riferite al nuovo contratto in proroga o meglio nuova fidejussione? grazie
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Il tema non mi risulta affrontato da sentenze o interventi specifici di ANAC.
Ragionando sui principi la proroga tecnica, se è vero che costituisce uno strumento

L'art. 106 comma 11 del Codice dispone "11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto [b]agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante[/b]".

In questi casi si può ritenere che la garanzia originaria sia ancora valida (se non scaduta) o possa essere prorogata con idonea dichiarazione/documentazione senza dover presentare una nuova distinta garanzia. Militano in tal senso l'unitarietà del contratto, il mantenimento del CIG e la disposizione del Codice che considera la proroga una mera prosecuzione alle medesime condizioni del contratto originario.

Taluni, tuttavia, fanno presentare una nuova garanzia a copertura del solo periodo di proroga tecnica (si veda http://mordano.provincia.bologna.it/wp-content/uploads/2012/08/18-AFFIDAMENTO-IN-APPALTO-DELLA-GESTIONE-DI-UNA-O-PIU-SEZIONI-DEL-NIDO-DINFANZIA-COMUNALE_-PROROGA-TECNICA-AL-CONSORZIO-DI-COOPERATIVE-SOCIALI-_SOLCOIMOLA_-S.C.S..pdf).
Altri prevedono un generico adeguamento
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/upload_crv/notizie/bandi/1280329127008_69.pdf

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Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1
In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Parere sulla Normativa del 16/05/2013 - rif. AG 33/13 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1
Qualora l’Amministrazione, nell’ambito di Contratti quadro in scadenza, dovesse optare per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata al momento dell’adozione della proroga - ed avviare l’esecuzione da parte del nuovo aggiudicatario nei limiti di proporzionalità e adeguatezza, e previa motivata e documentata istruttoria.

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