Data: 2012-03-05 10:39:31

regolamento il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali

A seguito dell'incontro del gruppo del Coordinamento del SUAP tenutosi in Provincia di Latina il 29.11.2011, pubblico di seguito la versione aggiorata del Regolamento il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

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Versione del 02.02.2012
Aggiornata a cura di Elvira Tontaro su indicazioni del Coordinamento Provinciale

Delibera

Approvazione del regolamento il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo


Delibera n. ______________ del _______________________
Oggetto: Approvazione del regolamento il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo
La Giunta comunale
Richiamato il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza” il quale, introducendo l’art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha stabilito che la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è comunale;
Dato atto che la commissione comunale non è competente:
a) in relazione ai procedimenti rimasti nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza;
b) in relazione ai locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, per i quali l’istruttoria è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Considerato che la Commissione comunale, ove competente, è deputata a:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Dato atto, peraltro, che lo stesso decreto non contiene alcuna norma circa il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare norme che ne consentano il regolare funzionamento in conformità con i principi generali del diritto, il carattere collegiale della Commissione ed i principi ricavabili dalla disciplina in materia di polizia amministrativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la vigente normativa in materia;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio .............................  espresso in data ............................. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
di approvare la seguente disposizione concernente “Organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto.


Allegato 1
Organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale per i Locali di Pubblico Spettacolo
Articolo 1 - Oggetto
1. Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.
Articolo 2 – Competenze della C.C.V.L.P.S.
1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d’ora innanzi denominata “Commissione”, è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., all’espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell’Interno.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali “altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento” anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
3. Devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle presenti norme:
- i progetti relativi a locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (per i quali l’istruttoria è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno);
-  le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all’aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l’utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
4. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:
a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
d) accerta, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1963;
e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.
Articolo 3 – Componenti e nomina
1. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta:
a) da un Dirigente dell’Amministrazione Comunale, che la presiede;
b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
c) dal Dirigente Medico della Azienda Sanitaria n. ......................, o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato;
e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:
a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.
3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.
4. L’esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
5. L’esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell’ARPA, della ASL o della Regione, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Tali soggetti partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.
8. Per i membri di cui al comma 1, lett. a) ed f), ed al comma 2, lett. b) deve essere nominato almeno un supplente.
9. Le deleghe di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, lett. b), devono essere conferite con atto scritto. E’ consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.
10. La Commissione dura in carica tre anni.
11. La nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente.
12. L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.
Articolo 4 - Convocazione
1. La Commissione è convocata dal Presidente di norma almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo. In caso di manifestazione/spettacolo etc la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.
2. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. Abrogato.
4. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi, saranno i membri effettivi se impossibilitati a comunicarlo ai membri supplenti.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all’art. 3, commi 1 e 2.
6. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale il quale ha diritto di partecipare al sopralluogo e, se richiesto, alle sedute della commissione salva la segretezza della votazione finale.
7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all’esame.
Articolo 5 - Riunioni
1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all’art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all’art. 3, comma 2, quando invitati.
2. I Commissari hanno l’obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 51 del c.p.c..
3. Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono, di norma, in un giorno fisso della settimana, stabilito dalla Commissione stessa. In ogni caso, la Commissione si riunisce ogni volta che si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi.
4. Nella prima seduta, la Commissione:
- individua il giorno della settimana fissato per le sedute;
- individua il giorno della settimana fissato per i sopralluoghi;
- individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui all’art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. n. 635/1940.
Articolo 6 - Decisioni della Commissione
1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all’unanimità.
3. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.
Articolo 7 - Verbale
1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Il verbale può essere integrato e/o parzialmente sostituito da registrazione audio/video delle sedute.
2. Nel verbale sono anche riportati:
- l’elenco dei membri presenti, con l’indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l’indicazione della eventuale presenza dell’interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l’elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S..
Articolo 8 – Espressione del parere
1. Il parere della Commissione viene richiesto dall’Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S..
2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all’Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
4. Ai fini dell’espressione del parere di cui ai commi precedenti, l’Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
5. Qualora l’Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all’interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.
Articolo 9 – Richiesta di autorizzazione
1. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati ed allegati nel numero di copie ritenuto congruo dall’Ufficio competente , comunque non superiore a tre:
- dati relativi al soggetto richiedente;
- tipo di richiesta;
- tipo di attività;
- nome, cognome e recapito del progettista;
- riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
- elenco dei documenti allegati;
- in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.
2. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l’elenco della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione.
3. In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all’interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente e/o il progettista.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.
Articolo 10 – Sopralluoghi
1. Ai fini della verifica di cui all’art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all’Amministrazione Comunale l’avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.
2. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
Articolo 11 – Ufficio di Segreteria
1. L’Ufficio di Segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.
2. In particolare, il Segretario della Commissione:
- istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno;
- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l’apposito registro, a norma dell’articolo 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed all’Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al T.U.L.P.S..
Articolo 12 – Spese di funzionamento della Commissione
1. L’effettuazione della verifica di cui all’articolo 10 è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella seguente misura:
a) 250,00 euro di quota fissa quale diritto di istruttoria;
b) 35,00 euro per ogni membro della commissione di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), e), f) e di cui al comma 2. Tale importo è dovuto all’ente di appartenenza del membro partecipante per ogni seduta effettivamente svolta dalla commissione stessa, nel limite massimo di 4 sedute per ogni domanda.
c) in alternativa alle somme di cui ai precedenti punti l’interessato potrà optare, al momento della presentazione della domanda, per il pagamento di una somma forfetaria pari ad euro 750,00.
2. L’importo relativo deve essere corrisposto all’Amministrazione Comunale con i mezzi che verranno indicati dal competente ufficio.
3. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all’art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

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