Data: 2017-02-03 09:49:10

Nullità e divieto di stipula degli atti di disposizione di immobili abusivi

[color=red][b]Cass. Sez. III n. 1165 del 11 gennaio 2017 (Cc 15 nov 2016) [/b][/color]
Presidente: Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: PM in proc Bruni ed altri
[b]Urbanistica. Nullità e  divieto di stipula degli atti di disposizione di immobili abusivi[/b]

L’art. 46 d.P.R. 380\01 si riferisce ad edifici ed a loro parti e prevede la nullità ed il divieto di stipula degli atti di disposizione che li riguardano in assenza di dichiarazione dell’alienante  indicante gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Il comma 5-bis estende poi l’applicabilità delle precedenti disposizioni agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa. La disposizione ha tuttavia uno scopo evidente, che è quello di impedire la circolazione degli immobili abusivi, ponendo un ulteriore ostacolo al fenomeno dell’abusivismo edilizio, tutelando così l’interesse pubblico all’ordinata trasformazione del territorio, oltre che l’acquirente del bene. Se questo, dunque, è il senso della norma, è chiaro che l’ambito di efficacia della stessa deve ritenersi comprensivo anche di quegli interventi successivi alla realizzazione dell’immobile che ne abbiano determinato la trasformazione in maniera significativa e, segnatamente, quelli che, per la loro esecuzione, richiedano un titolo abilitativo specifico quale, nel caso in esame, il permesso di costruire.

http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/12757-urbanistica-nullit%C3%A0-e-divieto-di-stipula-degli-atti-di-disposizione-di-immobili-abusivi.html

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