Data: 2017-02-03 07:57:56

Cessazione attività

Buongiorno,
tanto per "rinfrescarsi la memoria", mi sono imbattuto nella risoluzione del MEF n. 28904 del 03.03.2015 la quale ci dice, testualmente:  [i]il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e che ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio
Economico Amministrativo presso le CCIAA competente per territorio, ovvero 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell’attività.
Da ciò consegue, pertanto, che il soggetto che intende cessare l’attività commerciale deve darne comunicazione al Comune competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione.
[/i]
Poi andiamo a leggere l'art. 79 della L.R.T. n. 28/2005 e ci dice che la comunicazione va fatta entro 60 giorni; ci dice anche, con l'art. 113 che il D. Lgs. 114/1998 viene disapplicato ad eccezioni di alcuni articoli e quindi quanto indicato nella risoluzione, che si collega a detto decreto, non dovrebbe essere applicato nella regione Toscana.
In definitiva, a chi dobbiamo dare retta? anche perché la comunicazione fatta in ritardo è soggetta ad una sanzione di non poco conto.
Grazie

riferimento id:38614

Data: 2017-02-03 10:31:13

Re:Cessazione attività


Buongiorno,
tanto per "rinfrescarsi la memoria", mi sono imbattuto nella risoluzione del MEF n. 28904 del 03.03.2015 la quale ci dice, testualmente:  [i]il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e che ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio
Economico Amministrativo presso le CCIAA competente per territorio, ovvero 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell’attività.
Da ciò consegue, pertanto, che il soggetto che intende cessare l’attività commerciale deve darne comunicazione al Comune competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione.
[/i]
Poi andiamo a leggere l'art. 79 della L.R.T. n. 28/2005 e ci dice che la comunicazione va fatta entro 60 giorni; ci dice anche, con l'art. 113 che il D. Lgs. 114/1998 viene disapplicato ad eccezioni di alcuni articoli e quindi quanto indicato nella risoluzione, che si collega a detto decreto, non dovrebbe essere applicato nella regione Toscana.
In definitiva, a chi dobbiamo dare retta? anche perché la comunicazione fatta in ritardo è soggetta ad una sanzione di non poco conto.
Grazie
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La risoluzione ministeriale NON è fonte del diritto ed enuncia un principio valido IN ASSENZA DI NORMATIVA NAZIONALE O REGIONALE SPECIALE che preveda un termine diverso o l'obbligo di comunicazione preventiva.
In Toscana si applica la legge regionale e le relative sanzioni.

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