Salve a tutti,
Anche se l'ARAN con parere RAL299 afferma che il conferimento delle posizioni organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo, mi domando se è possibile un rifiuto in presenza di altre categorie D all'interno dell'area a cui affidare tale incarico. grazie
Salve a tutti,
Anche se l'ARAN con parere RAL299 afferma che il conferimento delle posizioni organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo, mi domando se è possibile un rifiuto in presenza di altre categorie D all'interno dell'area a cui affidare tale incarico. grazie
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Il quesito testimonia una situazione "paradossale", cioè la volontà di non ottenere una indennità per svolgere prestazioni comunque esigibili. Cioè TIZIO deve sapere che anche senza P.O. quelle prestazioni possono essere richieste (salvo alcune specifiche) ....
ARAN non è fonte del diritto ma sul punto anche la Cassazione ha espresso, incidentalmente, analoga posizione:
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABA2wQb/0
La sentenza risponde anche al secondo quesito ... siccome esigibile la prestazione NON si può sindacare l'assegnazione a Tizio piuttosto che a Caio.
Tizio potrà semmai (e sul punto magari la soluzione pratica arriva!!!) pretendere che il DIRIGENTE svolga una procedura COMPARATIVA (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20445.0) ed in quella sede magari farà di tutto per "perdere" la gara (eventualmente non presentando domanda!!!).
Quindi ... la risposta potrebbe essere di tipo procedurale. Dovendo fare una selezione se tizio non vuole la P.O. non fa domanda.
TUTTAVIA se il Dirigente, a seguito della selezione, ritiene che nessuno di coloro che ha fatto domanda è idoneo può "ordinare" a Tizio di assumere la P.O.
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RAL299 – Orientamenti Applicativi
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Il dipendente può rifiutare l’incarico di posizione organizzativa che l’ente abbia deciso di conferirgli ?
Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di posizione organizzativa non possa rifiutare l’incarico stesso. Infatti, nel contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.
A tal fine è sufficiente richiamare l’art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il quale le posizioni organizzative “possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, ....”.
Conseguente, con il conferimento dell’incarico di tali posizioni, non viene in considerazione l’esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento, (ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 3, del CCNL del 31.3.99 .
Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).
Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in considerazione l’esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi (sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.