Due recenti interventi della Corte di Cassazione aventi ad oggetto il tema della notifica in materia di TARSU - ma i principi ricavabili possono trovare applicazione anche con riferimento ad altri tributi degli enti locali.
Nella sentenza 26514/2016 ([url=http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161221/snciv@s50@a2016@n26514@tS.clean.pdf]http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161221/snciv@s50@a2016@n26514@tS.clean.pdf[/url]) si pone il caso di un Comune che, con un atto in scadenza al 31 dicembre, si era visto opporre la tardività delle notifiche, in quanto le stesse erano state lavorate dalle Poste il 4 gennaio. Il Comune dal canto suo opponeva la circostanza che le stesse erano state lavorate dal Comune prima del 31 dicembre, come risultante dalla data di compilazione delle cartoline di ricevimento.
La Cassazione - confermando i precedenti gradi di giudizio - ha però ritenuto irrilevante questa circostanza, in quanto "[i]la data (nella specie, 4/1/2006) di presentazione delle raccomandate all'Ufficio Postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle Poste Italiane, che annovera anche il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, [b][u]è certa e validamente attestata[/u][/b] in quanto risulta proprio dalla [b]formalità, [u]direttamente compiuta[/u] dall'addetto all'Ufficio Postale[/b] cui viene consegnato il plico, che ne registra l'accettazione, sicché non ha pregio il riferimento alla diversa data (nella specie, 30/12/2005) di compilazione, vuoi della distinta per raccomandata singola o di quella analitica per più raccomandate, che[u][b] è attività della parte che richiede il servizio postale e che resta fuori da quella fidefacente dell'ufficiale notificatore[/b][/u] [/i]"
Con l'ordinanza 385/2017 ([url=http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170110/snciv@s65@a2017@n00385@tO.clean.pdf]http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170110/snciv@s65@a2017@n00385@tO.clean.pdf[/url])- sempre in materia di TARSU - la Corte ha invece riaffermato l'ormai consolidato principio che, anche in materia di accertamento, in caso di notifica a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministratone finanziaria, occorre avere riguardo alla data [u][b]di spedizione dell'atto[/b][/u] e [u][b]non a[u] quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente[/u][/b][/u].