Data: 2017-02-02 09:21:35

piscine

Un utente scrive:
"Ho fatto il corso piscine presso xxx e mi hanno detto che è obbligatorio presentare denuncia di apertura della piscina al comune utilizzando il modulo apposito dal sito della SUAP del comune.
Credo che l’informazione sia giusta.Mi puo’ aiutare?
C’è molto tempo prima che la possa aprire ,ma piu’ che altro avrei bisogno di sapere quali documenti allegare a questa denuncia così da avere il tempo di prepararli"

Confesso che ho perso completamente di vista la norma piscine e successive modifiche/proroghe, potete fare un riassuntino per aiutarci? (penso interessi a molti)!

L'utente ha un attiv affitto turistico e ha rich tramite SUAP le proroghe per piscina (senza che sia stato rilasciato provv Usl), ma credo che ora si riferisca al corso per responsabile... ma il termine è stato prorogato? mi ricordo che c'era un termine per presentare la dich del responsabile impianti...
Al di là del corso per resp impianti ci sono adempimenti ulteriori che decorrono dal 2017?  C'è una SCIA???
grazie mille

riferimento id:38592

Data: 2017-02-02 10:02:41

Re:piscine

In attesa dei nostri esperti suggeriamo di leggere alcuni di questi post:

https://www.google.it/search?q=site:omniavis.it/web/forum+piscine+toscana&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=sAOTWJLuJcz-Uq-sk8gM

riferimento id:38592

Data: 2017-02-02 15:28:00

Re:piscine

Quando si tratta di piscine occorrerebbe un riassuntONE. Provo con il riassuntINO.
[b]
Deroghe[/b]
Per le deroghe i giochi sono fatti, chi ce l'ha, ce l'ha :-)

Ai sensi dell'art. 19 della LR 8/06, le piscine [u]esistenti[/u] e[u] in esercizio[/u] alla data del 20/03/2010 che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale (DPGR 23R/2010), potevano presentare istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015.
Le deroghe erano possibili sono per determinate condizioni così come tassativamente individuate all'art. 51 del DPGR 23R/2010.
Anche sposando l'interpretazione favorevole al richiedente per la quale il termine era ordinatorio e non perentorio (Tizio avrebbe potuto richiedere la deroga anche dopo il 30/09/15), va da sé che entro il 31/12/2016 tutto doveva essere compiuto (vedi di seguito).

[b]Adeguamenti ai fini dell'esercizio dell'attività[/b]
Anche per gli adeguamenti i giochi sono fatti.

Ancora ai sensi dell'art. 19, le piscine in esercizio alla data del 20/03/2010 si adeguano alle disposizioni della legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.

Quindi, dal 01/01/2017, chi vuole esercitare l'attività deve essere in regola con le disposizioni della normativa regionale. Sono considerate in regola anche quelle piscine che hanno ottenuto la deroga definitiva in merito a quelle precise condizioni previste, appunto, come oggetto di deroga.

Detto questo, al momento non sono previste altre PROROGHE. Quindi, le piscine che sono state messe in esercizio in vigenza di LR o che saranno messe in esercizio, nascono già adeguate e per esse occorre la presentazione della SCIA o dell'autorizzazione (per le piscine delle strutture ricettive vige la SCIA). Le piscine esistenti alla data del vigore del DPGR 23R/2016 (30/03/2010) affronteranno quest'anno, per la prima volta, la stagione turistica ricadendo nel campo applicativo della normativa regionale (o sei in regola o stai chiuso). Sulla questione se le piscine già in esercizio alla data del 20/03/2010 debbano o meno presentare la SCIA guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32490.msg61232#msg61232

[b]Responsabile di piscina[/b]

Senza entrare nei complicati meccanismi interpretativi delle varie proroghe è possibile ritenere che anche il responsabile di piscina debba adeguarsi entro il 31/12/2016 relativamente alla partecipazione ai corsi, altrimenti non avrebbe avuto senso portare al 30/09 la possibilità di inviare la dic. sostitutiva per coloro che già svolgevano l'attività al fine della partecipazione ai corsi ridotti.

Rammenta che ai sensi dell'art. 11 della LR delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina. Il Responsabile di piscina può assumere la veste di responsabile di addetto agli impianti se ha i relativi requisiti  professionali.

Per i contenuti della SCIA vedi l'art. 50 del regolamento (lì è previsto anche il nome del responsabile)

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