MODELLI ANAC per segnalazione cause di esclusione appalti
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[b]AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Modelli di segnalazione all'Autorita' per le comunicazioni utili ai
fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorita',
relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono
cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' per le notizie, le informazioni dovute dalle
stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.
(17A00718)
(GU n.26 del 1-2-2017)
[/b]
IL PRESIDENTE
Visto il precedente comunicato del Presidente dell'Autorita' del 18
dicembre 2013, che ha introdotto i mod. A), B) e C) per le
comunicazioni di notizie utili da annotare nel casellario informatico
riferite agli operatori economici nei cui confronti sussistono cause
di esclusione del soppresso art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonche' per
l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del decreto
legislativo cit.;
Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha
modificato il quadro normativo di riferimento;
Visto, in particolare, l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016
contenente la disciplina relativa ai motivi di esclusione degli
operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto o
di concessione;
Visto che l'art. 213, comma 13, 2° periodo, del decreto legislativo
n. 50/2016 attribuisce all'Autorita' il potere di irrogare sanzioni
nei confronti degli operatori economici che forniscono alle Stazioni
appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione;
Visto che tale disposizione va coordinata con quanto previsto
dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, ed in particolare
con le disposizioni introdotte ai commi 5, lettera g) e 12 di detto
articolo, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
(dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 fino
all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016) e con le indicazioni fornite
dall'Autorita' agli operatori del settore;
Ritenuta la necessita' di uniformare le segnalazioni relative agli
obblighi informativi verso l'Autorita' in tema di contratti pubblici,
adeguandole alle nuove previsioni contenute nel decreto legislativo
n. 50/2016;
Comunica:
Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto
all'Autorita' dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle
emanande linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del nuovo codice,
il Consiglio dell'Autorita' ha adottato i nuovi modelli di
segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni
appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati),
correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere
sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del decreto legislativo n.
163/2006, se' vero che la relativa disciplina e' stata abrogata e non
e' piu' prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non e' piu'
necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A.,
successivamente alla fase di ammissibilita' delle domande di
partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei
concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la
verifica di veridicita' delle autodichiarazioni presentate sul
possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque
obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese
dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n.
50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente
dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella
discrezionalita' della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si
ritrovano sempre nell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n.
50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone
l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario
informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla
dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere
pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del decreto
legislativo n. 50/2016, che conferisce all'Autorita' il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di
euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.
I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali modelli prevedono:
che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei
requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la
partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle
gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false
dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle
offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi dell'art.
80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni
appaltanti dovranno utilizzare il modello «A», inviandone copia anche
all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca
dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto),
l'Autorita' procedera' ad avviare un procedimento sanzionatorio nei
confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti
di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod.
A);
che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei
requisiti speciali di tipo economico-finanziario o
tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneita'
professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di
subappalto, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi dell'art. 80,
comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti
dovranno utilizzare il modello «B», inviandone copia anche
all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca
dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto),
l'Autorita' procedera' ad avviare un procedimento sanzionatorio nei
confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti
di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod.
B);
che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione da parte degli operatori economici sul possesso
requisiti generali o speciali di tipo economico-finanziario o
tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneita'
professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione
di qualificazione le SOA, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi
dell'art. 70, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare:
1. Per l'avvio del procedimento il modello all. C.1
«Procedimento ex art. 70, comma 7, Presidente della Repubblica n.
207/2010 - Avvio del procedimento», corredandolo da una relazione
istruttoria che fornisca evidenza della fattispecie riscontrata e
degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione
di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico
segnalato. In caso di mancata segnalazione entro dieci giorni dal
riscontro della presunta falsita', l'Autorita' procedera' ad avviare
un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;
2. Per la sospensione del procedimento il modello all. C.2
«Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 - Sospensione del procedimento»;
3. Per la conclusione del procedimento il modello all. C.3
«Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 - Chiusura del procedimento», corredandolo da
una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali
deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla
eventuale pronuncia di decadenza o di diniego al rilascio
dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche
all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro
trenta giorni (sessanta giorni in caso di sospensione) dall'avvio del
procedimento, l'Autorita' procedera' ad avviare un procedimento
sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;
che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle
richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli
articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi
dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare il modello all. D «art. 74, comma 4»;
che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle
richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli
articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi
dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare il modello all. E «art. 74, comma 6»;
che in presenza di irregolarita' compiute da altra SOA, la Soa
segnalante proceda all'inoltro del modello F, «art. 75», per la
richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 75, decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010, corredandolo da una
relazione che fornisca evidenza delle irregolarita' rilevate;
che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo
da parte delle Imprese, i soggetti interessati (o.e. concorrenti,
SOA) ne danno comunicazione all'Autorita' mediante l'inoltro del
modello G, «art. 76, comma 12», opportunamente corredato delle
informazioni che permettano all'Autorita' un agevole riscontro presso
i registri delle C.C.I.A.A.;
che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma
dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti
l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori
eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice, la
Soa proceda all'inoltro del modello H, «lavori privati» per la
richiesta di avvio del procedimento di cui al comunicato del
Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito
al «Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro», corredandolo della
documentazione ivi indicata;
che ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da
parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio,
del CEL telematico la Soa proceda alla prevista segnalazione con
l'inoltro del modello I «CEL telematico».
Per la segnalazione di inadempimenti o di altre notizie ritenute
utili per la tenuta del casellario informatico riguardanti sia le
fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir meno
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione da
parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorita'.
I modelli di segnalazione allegati al comunicato del Presidente
dell'Autorita' del 18 dicembre 2013 sono abrogati.
Si allegano al presente comunicato gli allegati modelli di
segnalazione alla Autorita', distinti per fattispecie da segnalare.
Tali modelli sono forniti sia in formato «pdf» che in formato «word».
Il formato «word» potra' essere utilizzato per la compilazione
«personalizzata» della segnalazione, esclusivamente per dare la
possibilita' al compilatore di evidenziare anche situazioni non
previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse. Si
raccomanda, tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche
dell'accaduto. Per una piu' agevole lettura del modello compilato si
suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi
cioe' a fattispecie diverse da quella oggetto di segnalazione.
Ovviamente, i modelli compilati in «word», prima di essere trasmessi
via pec alla Autorita', dovranno essere stampati, sottoscritti dal
responsabile (in genere il rup) e trasformati in formato
preferibilmente «pdf».
Si richiama l'attenzione sulla necessita' della completezza e della
tempestivita' delle segnalazioni, anche sotto il profilo della
correlata documentazione da inviare unitamente alla segnalazione,
come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui
allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non
vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non
riportati tra gli esempi).
Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una
sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta
elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in
caso di impossibilita' a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorita'
Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10
- 00187 Roma.
Il presente comunicato avra' decorrenza dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verra' pubblicato in pari data,
con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorita'
www.anticorruzione.it
Roma, 21 dicembre 2016
Il Presidente: Cantone
Parte di provvedimento in formato grafico