Data: 2017-02-01 08:13:37

natanti

L'utilizzazione di unità da diporto a fini commerciali (tra i quali locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale) da quali norme è disciplinata? a quali adempimenti amministrativi soggiace? e quali sono i requisiti per l'esercizio dell'attività?
Grazie

riferimento id:38564

Data: 2017-02-01 16:26:06

Re:natanti


L'utilizzazione di unità da diporto a fini commerciali (tra i quali locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale) da quali norme è disciplinata? a quali adempimenti amministrativi soggiace? e quali sono i requisiti per l'esercizio dell'attività?
Grazie
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Di seguito le norme di riferimento. Con il nuovo CODICE occorre che il soggetto si iscriva in CCIAA per l'attività e segua le prescrizioni del Codice e chieda eventuali autorizzazioni alle autorità competenti in relazione all'utilizzo dell'unità di aree determinate.

NESSUN ADEMPIMENTO SUAP.

Spunti: https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/noleggio/
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12344--il-noleggio-e-la-locazione-da-diporto-u.html


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[b]D.Lgs. 18/07/2005, n. 171
[/b]Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto
In vigore dal 24 gennaio 2012
1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo. (3)
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
(3) Comma così modificato dall'art. 60, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 47. Noleggio di unità da diporto
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48. Obblighi del noleggiante
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49. Obblighi del noleggiatore
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Art. 49-bis. Noleggio occasionale (17)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. (19)
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. (20)
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime. (18) (21)
(17) Articolo inserito dall'art. 59-ter, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(18) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(19) Comma così modificato dall'art. 23, comma 01, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(20) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 26 febbraio 2013.
(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 13 dicembre 2013.

Art. 55. Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

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[b]L. 8 luglio 2003, n. 172 (1)
[/b]Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161.



1. Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (2);
b) ... (3);
c) ... (4);
d) ... (5);
e) ... (6);
f) ... (7);
g) ... (8);
h) ... (9);
i) ... (10);
l) ... (11);
m) ... (12);
n) ... (13);
o) ... (14);
p) ... (15);
q) ... (16);
r) ... (17).
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
(2) Sostituisce l'art. 1, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(3) Sostituisce l'art. 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(4) Sostituisce l'art. 7, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(5) Sostituisce l'art. 8, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(6) Sostituisce l'art. 9, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(7) Sostituisce l'art. 12, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(8) Sostituisce l'art. 13, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(9) Sostituisce l'art. 33, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(10) Sostituisce l'art. 35, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(11) Sostituisce l'art. 37, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(12) Sostituisce l'art. 39, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(13) Sostituisce il primo comma dell'art. 47, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(14) Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 48, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(15) Sostituisce l'art. 49, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(16) Sostituisce l'art. 54, L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(17) Aggiunge l'art. 54-bis, L. 11 febbraio 1971, n. 50.


2. Unità da diporto impiegate in attività di noleggio.
1. ... (18).
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2 (19);
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto (20);
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
(18) Sostituisce la lettera b) del comma 8 dell'art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.
(19) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 10 maggio 2005, n. 121.
(20) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 10 maggio 2005, n. 121.


3. Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1 (21).
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 aprile 2005, n. 95.


4. Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine.
1. ... (22).
2. ... (23).
3. ... (24).
(22) Aggiunge il comma 9-bis all'art. 2, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
(23) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 30, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
(24) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 30, L. 6 dicembre 1991, n. 394.


5. Modifiche al codice della navigazione.
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».
2. ... (25).
(25) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 1164 del codice della navigazione.


6. Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi (26):
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (27).
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo (28).
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al D.M. 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
(26) Alinea così modificato dal comma 9 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.
(27) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
(28) Comma così modificato dal comma 15 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.


7. Unità navali storiche.
[1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo] (29).
(29) Articolo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.


8. Ordinanze di polizia marittima.
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.


9. Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione.
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.


10. Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.
1. ... (30).
(30) Sostituisce il terzo comma dell'art. 1, R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.


11. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.


12. Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici.
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


13. Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali.
1. Le parole: «Le concessioni di cui al comma 1» di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. ... (31).
3. ... (32).
4. ... (33).
(31) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 01, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.
(32) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 01, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.
(33) Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 18, L. 28 gennaio 1994, n. 84.


14. Sgravi contributivi.
1. I benefìci di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.


15. Disposizioni abrogative.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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