Validità degli atti processuali in regime PAT
[color=red][b]Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33 [/b][/color]
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atto di costituzione in giudizio - Copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo – Procura - Copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale – Nullità della costituzione.
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)
(1) Ha precisato il Tribunale che: a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso); b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Processoamministrativotelematico/TarCatanzaro26gennaio2017n.33/index.html
Il TAR Catanzaro ha correttamente indicato che l'atto processuale non formato come documento informatico nativo digitale sia nullo.
Particolare attenzione, invece, va posta su una seconda affermazione contenuta nell'ordinanza, per cui "la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)".
Tale incombente, ovvero la firma del singolo atto processuale, è suggerita per esigenze di conservazione ma non è obbligatoria, in quanto il DPCM 40/2016 richiede che la firma digitale sia apposta solo al Modulo di deposito: tale firma, infatti, si intende estesa a tutti gli atti e documenti allegati.
https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2016/11/19/come-compilare-il-modulo-di-deposito-del-ricorso/