Data: 2017-01-31 16:28:32

obblighi di pubblicazione

In relazione all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016 riguardante l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso articolo  anche ai titolari di posizioni organizzative, tale obbligo si estende anche al caso di svolgimento di funzioni vicarie della dirigenza in caso di assenza o impedimento del dirigente? La pubblicazione deve avvenire anche per la mera sostituzione del dirigente per periodi brevi e del tutto occasionali senza alcuna delega permanente o in via stabile delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001?

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Data: 2017-02-01 14:48:17

Re:obblighi di pubblicazione


In relazione all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016 riguardante l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso articolo  anche ai titolari di posizioni organizzative, tale obbligo si estende anche al caso di svolgimento di funzioni vicarie della dirigenza in caso di assenza o impedimento del dirigente? La pubblicazione deve avvenire anche per la mera sostituzione del dirigente per periodi brevi e del tutto occasionali senza alcuna delega permanente o in via stabile delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001?
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Dlgs 33/2013  - Art. 14 comma 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. (Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.)

[b]In data 20 dicembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” poste in consultazione fino al 12 gennaio 2017 per eventuali osservazioni, nelle quali vengono precisati in dettaglio gli obblighi previsti dalle nuove disposizioni legislative.
[/b]
Si legge nel documento ANAC:
Il co. 1-quinquies dell’art. 14 estende l’obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle
dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative.
In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17,
co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale.
Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all’obbligo sopra indicato i funzionari di cui all'articolo
4-bis, co. 2, del decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di funzionalità operativa,
delegano le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di
adozione di atti.
Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono svolte
funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad esempio,
l’ipotesi prevista dall’art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.
Si specifica, infine, che sono tenuti a pubblicare tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni di cui
all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) anche i titolari di posizione organizzativa incaricati con provvedimento
formale di funzioni dirigenziali negli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell’art. 14 per gli altri titolari di posizione
organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae.

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Quindi l'obbligo sussiste se vi è provvedimento formale di assegnazione alle funzioni e non in ipotesi di temporanea sostituzione del Dirigente (ancorchè ciò comporti la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna).

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