Buongiorno,
ho due educatrici, la prima con titolo di studio di diploma di liceo socio psico pedagogico, l'altra con diploma di tecnico dei servizi sociali entrambe lavorano presso nidi autorizzati.
I titoli indicati sono validi come requisiti professionale?
Buongiorno,
ho due educatrici, la prima con titolo di studio di diploma di liceo socio psico pedagogico, l'altra con diploma di tecnico dei servizi sociali entrambe lavorano presso nidi autorizzati.
I titoli indicati sono validi come requisiti professionale?
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Il primo è OK.
Per il secondo occorre verificare se sussiste equipollenza che a mio avviso sussiste in base a: http://www.minori.it/sites/default/files/a12l.pdf
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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Art. 13
- Titoli di studio degli educatori
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
[color=red][b]c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;[/b][/color]
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;(1)
e) abrogata; (2)
f) diploma di dirigente di comunità;
[b]g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.[/b]
2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.
3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.