Il comma 2-ter dell'articolo 21 prevede che "La decorrenza del termine..........e la formazione del silinzio assenzo.....non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti".
Nella formulazione è indicato il "dipendente" in modo generico, ma si intende il responsabile del procedimento di quella data pratica, il dirigente o anche semplicemente colui che istruisce la pratica?
Il comma 2-ter dell'articolo 21 prevede che "La decorrenza del termine..........e la formazione del silinzio assenzo.....non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti".
Nella formulazione è indicato il "dipendente" in modo generico, ma si intende il responsabile del procedimento di quella data pratica, il dirigente o anche semplicemente colui che istruisce la pratica?
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[b]Si intendono tutti e nessuno.[/b]
Nel nostro ordinamento non esiste la necessità che una norma indichi espressamente la responsabilità di un soggetto perchè questa sia accertabile e punibile (sul punto la disposizione in commento è SUPERFLUA o, come spesso accade, potrebbe portare ad effetti contrari al suo intento).
[b]Dipendenti (A, B, C, D)
Responsabili di servizio (C, D)
Posizioni organizzative (D)
Dirigenti
Direttori Generali e Segretari generali[/b]
Ciascuno risponde a vario titolo in relazione alle varie fattispecie per:
1) COMPORTAMENTI ATTIVI (il dipendente che cancella una PEC ne risponde, sia esso apicaole o alla base della piramide organizzativa, sai esso un A, B ecc. o dirigente)
2) COMPORTAMENTI OMISSIVI (il "superiore" che non controlla o non dà sufficienti istruzioni ne risponde)
La responsabilità può essere:
1) ESCLUSIVA
2) CONCORRENTE
Se Tizio, violando le prescrizioni impartite, cancella irreversibilmente una PEC ne risponde direttamente e personalmente e ne risponde solo lui.
Se Tizio cancella irreversibilmente una PEC ma, non vi sono meccanismi di backup, il dirigente non lo ha formato o informato sul da farsi ecc... allora oltre a lui (CHE NE RISPONDE!!!) ci vanno di mezzo quelli del CED ed il suo "capo"
La responsabilità può essere:
1) CIVILE
2) CONTABILE
3) DISCIPLINARE
4) PENALE
E qui si aprono scenari immensi. Ogni settore ha le sue regole, la responsabilità civile può essere anche solidale, quella penale no ma vi è il concorso (ma di regola è punibile solo il dolo), quella disciplinare prevede solo la colpa grave ecc.....
[b]SINTESI[/b]: chiunque operi nel procedimento deve fare al meglio il suo dovere, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Il dipendente risponde direttamente (raramente indirettamente) ma ha più "scuse", fra cui la mancanza di informazioni, formazione e indicazioni operative (scritte) .... e spesso in base a questi principi va salvo da molte delle responsabilità citate.