Ho un dubbio relativo alla necessità di convocazione della commissione per l’esame della documentazione relativa all’avvio di un’attività di pubblico spettacolo (Somministrazione con installazione di attrazione denominata Playground) in un locale con capienza inferiore alle 200 persone.
Ora, con il D.Lgs n. 222/2016 l’istanza è presentata al Suap che provvede a trasmetterla alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in quanto il parere è sostituito dall’asseverazione del tecnico. Quindi , se ho capito bene il titolare dell’attività può aprire dopo l'invio della documentazione.
Tuttavia necessita la convocazione della Commissione solo per l’assegnazione del codice identificativo dell’attrazione denominata “Playground”.
Grazie .
[quote]Ho un dubbio relativo alla necessità di convocazione della commissione per l’esame della documentazione relativa all’avvio di un’attività di pubblico spettacolo (Somministrazione con installazione di attrazione denominata Playground) in un locale con capienza inferiore alle 200 persone.
Ora, con il D.Lgs n. 222/2016 l’istanza è presentata al Suap che provvede a trasmetterla alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in quanto il parere è sostituito dall’asseverazione del tecnico. Quindi , se ho capito bene il titolare dell’attività può aprire dopo l'invio della documentazione.[/quote]
Si tratta di verificare se siamo in presenza di un locale di pubblico spettacolo.
La mera somministrazione non è soggetta a procedura di agibilità ex art. 80 TULPS.
[quote]Tuttavia necessita la convocazione della Commissione solo per l’assegnazione del codice identificativo dell’attrazione denominata “Playground”.[/quote]
Confermo.
Anche se oggi quasi tutte le nuove attrazioni vengono già vendute con il codice (se ne occupa direttamente il produttore.
Ritengo che l'attività si configuri come locale di pubblico spettacolo in quanto è destinato a parco giochi /ludoteca con annesso servizio di a somministrazione.,
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