Data: 2012-03-03 10:08:23

L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

È quanto dice la nuova l.r. al comma 4 dell' art. 3. Pertanto anche per queste attività sarà necessario il requisito professionale.
Rimangono esclusi gli operatori bio naturali iscritti al registro regionale.


Art. 3 (Attività di estetista)
[...]
4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, [b]ivi compresi i massaggi [/b] estetici e [b]rilassanti,  finalizzate al benessere fisico [/b], al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bionaturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi.

   

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Data: 2012-03-05 11:29:11

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Che non è chiaro è se le imprese che esercitano l'attività di massaggi rilassanti, ma non quale [i]attività professionale di estetista[/i] (non avendone i requisiti) debbano, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 3/2012, conformarsi entro il 30 maggio 2012.
A parere personale direi di sì.

5. [u]Le imprese che esercitano l’attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo [/u] possono temporaneamente continuare ad operare e [u]devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990[/u], in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali [u]entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge[/u].

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Data: 2012-03-05 16:01:32

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Si è dibattuto a lungo in questo forum sulle grotte di sale e pure una nota della sanità lombarda aveva escluso tale attività dall'esercizio estetico.
Ma alla luce dell'art. 3, comma 4 della L.R. 3/2012 "Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti,  finalizzate al benessere fisico , al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bionaturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi" adesso come la mettiamo? anche se la legge è stata studiata per far strage dei centri massaggi di imprese cinesi, l''ultimo passaggio del comma 4 "sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi" comprende anche l'aria che respiriamo...sempre se è a pagamento.

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Data: 2012-03-05 18:43:43

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica


Si è dibattuto a lungo in questo forum sulle grotte di sale e pure una nota della sanità lombarda aveva escluso tale attività dall'esercizio estetico.
Ma alla luce dell'art. 3, comma 4 della L.R. 3/2012 "Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti,  finalizzate al benessere fisico , al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bionaturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi" adesso come la mettiamo? anche se la legge è stata studiata per far strage dei centri massaggi di imprese cinesi, l''ultimo passaggio del comma 4 "sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi" comprende anche l'aria che respiriamo...sempre se è a pagamento.
[/quote]

Secondo me no. Le grotte di sale NON sono apparecchi ma elementi naturali adattati all'uso estetico.
E' dibattuto se rientrano nell'attività estetica ma a mio avviso la normativa regionale non amplia il contenuto rispetto a questo specifico tema.

Ovviamente sono deprecabili gli interventi normativi ad personam o ad razziam come quelli posti in essere dalla vostra amata regione negli ultimi anni ...... speriamo che il federalismo CI RENDA AUTONOMI da voi!!!!!!!!!!!!  :o :o :o :o ;D ;D ;D

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Data: 2012-03-09 08:21:24

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Resta la questione della conformazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, cioè il 30 maggio 2012, per quelle attività (leggi centri massaggi rilassanti) che hanno avviato l'attività senza qualifica di estetista...

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Data: 2012-03-14 10:19:55

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Salve a tutti,
ho posto un quesito a Regione Lombardia in merito all'apertura di uno studio di riflessologia chiedendo il loro parere:
R:con riferimento al Suo quesito precisiamo quanto segue.
I trattamenti effettuati con la tecnica della reflessologia consistono essenzialmente in un massaggio particolare su zone dolenti; secondo quanti si affidano a tale tecnica, normalmente si registra un progressivo miglioramento dello stato di benessere generale. In ogni caso queste pratiche non hanno carattere di prestazioni sanitarie; tale condizione deve essere ben esplicitata nell'offerta al cittadino e non può essere oggetto di pubblicità ingannevole o tale da creare equivoci.
Con tali finalità  di mantenimento e recupero dello stato di benessere della persona, la reflessologia potrebbe rientrare nell'ambito delle attività disciplinate dalla legge regionale n. 2/2005. Va peraltro osservato che, per quanto noto, a tale legge non è stata sinora data applicazione concreta.

Trattandosi di attività economica non sanitaria, sarà il Comune a valutare se il relativo avvio, anche in considerazione delle modalità di accesso dei clienti, debba essere subordinato alla presentazione di SCIA ex L. 241/90 e s.m.i..
Si consiglia inoltre un confronto sulle procedure con la ASL competente per territorio.
R: a seguito della sua risposta sono a chiedere quale interpretazione dà questa Direzione Generale Sanità in merito alla L.R. n. 3 del 27.2.2012 , art. 3, comma 4.
R: i contenuti del Titolo III della recentissima l.r. 3/12 non sono stati definiti dalla DG Sanità, bensì dalla DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione ed è pertanto a quest'ultima, nella parte che segue le problematiche dell'artigianato, che va richiesta una interpretazione.
La formulazione dell'art. 3, comma 4, porta a ritenere che la reflessologia possa essere intesa come attività estetica, salvo che risulti contemplata dalla l.r. 2/05; quest'ultima però, come già detto, per quanto noto non risulta applicata, salvo l'esito di una verifica ancora in corso con i colleghi competenti che, ove desse diverso risultato, Le sarà comunicato.
P.S. : e allora?...............

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Data: 2012-03-14 10:36:45

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Le "cinesate", come le chiamano in Lombardia, non le fanno dai centri massaggio cinesi ma direttamente dalla sede della Regione. Naturalmente non è una battuta.

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Data: 2012-03-14 10:48:39

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Se vuoi perseverare scrivi alla DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione...ma ricorda: [i]errare humanum est, perseverare autem diabolicum![/i]

Personalmente ho chiesto un incontro all'ASL del territorio per concordare una modalità di interpretazione condivisa.

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Data: 2012-03-14 14:23:00

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Perché la Regione dà sempre delle risposte che alla fine non risolvono mai i problemi?

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Data: 2012-03-14 16:13:58

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Il problema non è dare le risposte alla fine ma non porsi delle domande prima. Chiaro? Si, come la Regione.

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Data: 2012-03-16 09:19:47

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Qualcuno riesci a caricare copia della nota delle ASL lombarde del 15/10/2010 relativa alle grotte di sale? non la trovo

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Data: 2012-03-16 10:46:27

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

dovrebbe essere questa. la pubblico nel formato che mi ha girato l'ASL.

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Data: 2012-03-17 08:05:57

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Grazie mille

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Data: 2012-03-17 08:14:20

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Ricordo che sulle grotte di sale vi sono questi approfondimenti ed interventi:

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2011/PLCOM_19-2011/PLCOM_19-2011_03.html

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2558.msg5791#msg5791

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1597.msg3668#msg3668

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Data: 2012-06-05 03:57:36

GROTTE DI SALE - Circolare del Ministero della Salute del 15/5/2012

GROTTE DI SALE - Circolare del Ministero della Salute del 15/5/2012

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5677.0

riferimento id:3855

Data: 2012-06-25 13:22:15

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Se pensavamo di aver raggiunto una certezza con la circolare del Ministero... ecco pronta una sentenza del TAR Lazio che la dichiara illegittima...

[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5677.msg11829#msg11829]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5677.msg11829#msg11829[/url]

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Data: 2012-08-23 18:09:50

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Salve.
Mi ricollego all'argomento per chiedere alcune delucidazioni che, come Polizia Locale, assieme al personale della U.O. Commercio, abbiamo richiesto anche ai "contatti" del "Quadro regionale degli Standard Professionali" della Regione, sulla circostanza che i "china" (eh, beh, ormai gran parte si tratta di loro  :-[) possono ovviare alla qualificazione professionale di cui alla L. 1/1990, secondo quanto disposto dalla L.R. 3/2012 a condizione che siano [i]iscritti [/i] nel registro di cui alla L.R. 2/2005, quello delle discipline "bionaturali".
Premesso che sul sito della Regione e, più precisamente qui
[url=http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213525851003&childpagename=DG_IFL/Detail&pagename=DG_IFLWrapper]http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213525851003&childpagename=DG_IFL/Detail&pagename=DG_IFLWrapper[/url]
ma anche qui
[url=http://www.ifl.servizirl.it/site/index/discipline_bionaturali]http://www.ifl.servizirl.it/site/index/discipline_bionaturali[/url]
ci sono allegate solo le "domande" di iscrizione" ed il "registro" non pare ancora consultabile, a Vostro giudizio, come si verifica l'iscrizione?
E, inoltre, la presentazione della "domanda di iscrizione" equivale, in automatico, a Vostro giudizio, alla "iscrizione di fatto" in tale registro, oppure il titolare dell'attività, per poter svolgere senza il requisito professionale imposto dalla L.R. 3/2012, deve attendere un... "riconoscimento di avvenuta iscrizione"??
Grazie... ;)

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Data: 2012-08-23 19:26:07

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Secondo me il quesito è presto risolto. Sempre sul sito della Regione Lombardia si afferma che in base all'art. 2 comma 3 della L.R. 2/2005 "L’iscrizione nel registro [degli operatori in discipline bionaturali.] [u]non costituisce comunque condizione necessaria[/u] per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori".
Non mi soffermerei quindi sull'iscrizione o meno nel registro.

riferimento id:3855

Data: 2012-08-23 21:01:53

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Mirko, tu scrivi:
[i]".....Sempre sul sito della Regione Lombardia si afferma che in base all'art. 2 comma 3 della L.R. 2/2005 "L’iscrizione nel registro [degli operatori in discipline bionaturali.] non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori"...[/i]
Ok.
Allora:
- la L.R. 3/2012 dice che non serve la qualificazione professionale di cui alla Legge 1/1990 per gli iscritti nel registro di cui alla Legge 2/2005. Ok?
Ora la legge 2/2005 dice che l'iscrizione nel registro non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività [delle discipline bionaturali] sul territorio...
Quindi, da questo deduco che, se mi iscrivo al registro, non potrò svolgere attività correlata alle discipline bio- naturali perchè me lo impedisce ciò che è scritto nella L.R. 2/2005 (e, a quest punto, "come" svolgerò questa attività non è dato saperlo) però sicuramente - se sono iscritto - posso svolgere l'attività di massaggio dei cinesi senza il requisito professionale di estetista, perchè lo dice la legge 3/2012.
Sembrerebbe quasi che l'iscrizione a quel benedetto registro, non mi fa svolgere l'attività parificata ad una disciplina bio-naturale, ma mi permette di fare massaggi cinesi senza bisogno del requisito di estetista..
Bah... No?

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Data: 2012-08-23 21:46:11

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Prima di tutto una precisazione. La l.r. 2/2005 definisce all'art. 1 comma 2 cosa si intende per discipline bio-naturali.
[i]Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che [b]non hanno carattere di prestazioni sanitarie[/b], tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.[/i]

La l. 1/1990, art. 1 comma  1 dice che [i]L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.[/i]

Quindi non sono prestazioni sanitarie nè attività estetica.

E a mio avviso sono più del semplice massaggio relax per cui non era richiesto alcun requisito prima della l.r. 3/2012 (sulla quale non mi stancherò mai di ricordare che siamo in attesa di una valutazione di costituzionalità).
Infatti la l.r. 2/2005 di che che sono pratiche che [b]tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.[/b]

Semmai dal registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, sarà appunto possibile definire quali sono queste discipline, ed in particolare se vi rientrano i massaggi relax.




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Data: 2012-11-22 11:25:41

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Ordinanza Consiglio di Stato che respinge istanza del Ministero contro la sentenza del TAR Lazio

[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8763.msg17162#msg17162]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8763.msg17162#msg17162[/url]

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Data: 2013-05-12 11:02:22

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Buongiorno, vorrei sapere da voi se il diploma di ragioneria può essere ritenuto valido per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico in un centro massaggi.

se non lo è, esiste un corso integrativo per raggiungere i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di cui sopra?
Grazie
Daniela

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Data: 2013-05-12 17:07:52

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica


Buongiorno, vorrei sapere da voi se il diploma di ragioneria può essere ritenuto valido per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico in un centro massaggi.

se non lo è, esiste un corso integrativo per raggiungere i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di cui sopra?
Grazie
Daniela
[/quote]

ASSOLUTAMENTE non è un requisito valido nè esistono "corsi preferenziali" per integrare la formazione.
Per la qualifica di estetista esistono corsi specifici triennali.

riferimento id:3855

Data: 2016-01-12 07:34:19

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

È esercizio abusivo della professione fare massaggi non meramente distensivi a pagamento

Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 50063

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31293.0

riferimento id:3855

Data: 2016-04-19 18:53:30

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0

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Data: 2016-07-31 09:15:28

Re:L.R3/2012 - massaggi rilassanti sono attività estetica

MASSAGGI "TUINA" non rientrano nella disciplina dell'estetista - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2016 n. 3378

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/13686688_10210736350114132_4939787816365900456_n.jpg?oh=1a818343901d91e6eed86a379cdaac82&oe=582415E2[/img]

Ecco alcuni passaggi:

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».

La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all’unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggi Tuina, che non perseguono quell’obiettivo.

Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.

LINK: http://buff.ly/2aG85IU

riferimento id:3855
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