Data: 2012-03-03 09:42:23

L.R. 3/2012 - Requisito conoscenza lingua italiana

La modifica all'art. 67 ha introdotto due importanti novità:
- l'obbligo per i cittadini stranieri, sia UE che NON UE, di PRESENTARE UN DOCUMENTO (?!? che fine hanno fatto le dichiarazioni e le autocertificazioni) che dimostri la conoscenza della lingua italiana;
- scrivere tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi, anche in lingua italiana.

Questo tanto per la somministrazione (l'art. 67 si riferisce proprio a questa attività) quanto alla vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda (art. 2 della l.r. 8/2009 come modificato dalla l.r. 3/2012).

Nulla dice la norma per il commercio (sia in sede fissa che itinerante o su area pubblica), né tantomeno per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato.



Art. 19
(Modifiche all’art. 67 della l.r. 6/2010)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 6/2010 per i motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2010 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. [u]Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti[/u]:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2 ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2 quinquies. [u]Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità[/u]. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.».

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Data: 2012-03-03 10:18:17

Re:L.R. 3/2012 - Requisito conoscenza lingua italiana

Faccio un po' di "dietrologia" o meglio di "pensar male". La norma sembra che sia stata scritta con lo scopo di disincentivare tutte quelle attività artigianali e di somministrazione gestite dagli stranieri nella fattispecie i KEBAB. Ora non ho approfondito la materia ma secondo me il provvedimento è illegittimo perché contrasta con la libera iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione - anche se nella stessa sono previste limitazioni finalizzate all'utilità e sicurezza sociale - e forse anche con l'art. 3 sempre della Costituzione.
Ammetto anche di essere un po' prevenuto su questi provvedimenti poco semplificatori...

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Data: 2012-03-03 18:16:57

Re:L.R. 3/2012 - Requisito conoscenza lingua italiana


Faccio un po' di "dietrologia" o meglio di "pensar male". La norma sembra che sia stata scritta con lo scopo di disincentivare tutte quelle attività artigianali e di somministrazione gestite dagli stranieri nella fattispecie i KEBAB. Ora non ho approfondito la materia ma secondo me il provvedimento è illegittimo perché contrasta con la libera iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione - anche se nella stessa sono previste limitazioni finalizzate all'utilità e sicurezza sociale - e forse anche con l'art. 3 sempre della Costituzione.
Ammetto anche di essere un po' prevenuto su questi provvedimenti poco semplificatori...
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1) la norma va comunque DISAPPLICATA ove riferita a cittadini comunitari. Essa è discriminatoria in base alla cittadinanza e quindi deve essere disapplicata
2) per gli estracomunitari a mio avviso è incostituzionale (e forse la motivazione alla base anche un po' razzista) ma fintanto che non verrà dichiarata tale va applicata
3) se la finalità è la conoscenza dell'italiano .... vi assicuro che da Toscano, a sentir parlare qualche lombardo .... ho dei dubbi che riesca a ottenere la certificazione prevista dalla legge regionale  :o :o :o :o :o :o

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Data: 2012-03-03 20:23:58

Re:L.R. 3/2012 - Requisito conoscenza lingua italiana

Purtroppo la legge è figlia dell'incapacità di determinate amministrazioni comunali di gestire certi fenomeni. E per questa dobbiamo ringraziare comuni che dopo aver ricevuto una batosta dietro l'altra dal giudice amministrativo, per aver applicato fantasiose ordinanze, ci riprovano con la forza. Le leggi, urbanistiche-igienico sanitarie-pubblica sicurezza, ci sono, basta muoversi per tempo, con moderazione e specialmente... con equità. Situazioni analoghe le troviamo indipendentemente dal luogo di nascita o di iscrizione nelle liste elettorali.

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Data: 2012-03-05 08:03:40

Re:L.R. 3/2012 - Requisito conoscenza lingua italiana

Mi piacerebbe non applicare in alcun modo la norma perché, come già precisato, la ritengo incostituzionale ma come ho scritto anche in altri post dura lex sed lex ... però quanta ignoranza nel nostro legislatore ...
Sono assolutamente in sintonia con Donato: le norme attuali consentono di fermare quelle attività poco lecite e che sono realizzate in violazione delle norme di igiene, urbanistiche ecc.
Speriamo nel ravvedimento operoso!!!

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