Data: 2017-01-30 15:37:18

Sanzione mancanza scia

Per la somministrazione abusiva di alimenti e bevande abusiva di un esercizio pubblico  senza scia si applica la sanzione di cui alla legge regionale 21/2006 di circa 3000 euro o incide la legge 147/2012?

riferimento id:38531

Data: 2017-01-30 16:36:21

Re:Sanzione mancanza scia


Per la somministrazione abusiva di alimenti e bevande abusiva di un esercizio pubblico  senza scia si applica la sanzione di cui alla legge regionale 21/2006 di circa 3000 euro o incide la legge 147/2012?
[/quote]

Nel Lazio trova applicazione la legge regionale, compresa la disciplina delle SANZIONI:

[b]Lazio - L.R. 29/11/2006, n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.[/b]
Pubblicata nel B.U. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34, suppl. ord. n. 10.
Capo V - Sanzioni e disposizioni finali
Art. 20
Sanzioni pecuniarie.
1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro.

riferimento id:38531

Data: 2017-02-24 12:20:42

Re:Sanzione mancanza scia

Qualcuno pone il problema che nella legge regionale 21/2006 si parla di autorizzazione mentre la sanzione che si applicherebbe oggi sarebbe per mancanza di scia, a tal fine solo la legge 147/2012 ha affermato che dove c'è scritto autorizzazione è da intendersi scia. Da questa ricostruzione si vorrebbe far derivare che la sanzione è quella prevista nella 281 ove ci sarebbe precetto (scia) e sanzione

riferimento id:38531

Data: 2017-02-24 12:35:18

Re:Sanzione mancanza scia


Qualcuno pone il problema che nella legge regionale 21/2006 si parla di autorizzazione mentre la sanzione che si applicherebbe oggi sarebbe per mancanza di scia, a tal fine solo la legge 147/2012 ha affermato che dove c'è scritto autorizzazione è da intendersi scia. Da questa ricostruzione si vorrebbe far derivare che la sanzione è quella prevista nella 281 ove ci sarebbe precetto (scia) e sanzione
[/quote]

La SCIA è al procedura sostitutiva del regime di autorizzazione (vedi art. 19 L. 241/1990) ed ogni riferimento all'autorizzazione va inteso come riferito alla SCIA anche se non espressamente previsto. Anche ai fini sanzionatori.
NON VI SONO DUBBI!

riferimento id:38531

Data: 2017-02-24 14:30:35

Re:Sanzione mancanza scia

Un esercizio di somministrazione abusivo è sanzionato dalla legge 21/2006 che prevede una sanzione di €. 3.333,00.
Grazie. Il dubbio nasce perché il DL n. 174/2012, incidendo sul Dlgvo 59/2010 ha aumentato la sanzione, portandola ad € 5.000,00, prevista dalla legge 287/1991 sulla somministrazione.
Ora il nodo è questo: nelle regioni in cui la 287/1991 è applicabile l'esercizio abusivo di somministrazione è sanzionato con €. 5.000,00 mentre nel caso di specie, nella regione lazio ove è in vigore la legge 21/2006, la sanzione dovrebbe essere è di €. 3.333,00 a meno che la regione lazio non si sia adeguata al Dl 174/2012. Considerato che non ho trovato nulla in proposito chiedo nella regione lazio quel sanzione applicare? Non è automatico che il DL 174/2012 innalzi la sanzione oltre che alla 287/1991 anche alla legge regionale 21/2006?

riferimento id:38531

Data: 2017-02-24 17:44:47

Re:Sanzione mancanza scia


Un esercizio di somministrazione abusivo è sanzionato dalla legge 21/2006 che prevede una sanzione di €. 3.333,00.
Grazie. Il dubbio nasce perché il DL n. 174/2012, incidendo sul Dlgvo 59/2010 ha aumentato la sanzione, portandola ad € 5.000,00, prevista dalla legge 287/1991 sulla somministrazione.
Ora il nodo è questo: nelle regioni in cui la 287/1991 è applicabile l'esercizio abusivo di somministrazione è sanzionato con €. 5.000,00 mentre nel caso di specie, nella regione lazio ove è in vigore la legge 21/2006, la sanzione dovrebbe essere è di €. 3.333,00 a meno che la regione lazio non si sia adeguata al Dl 174/2012. Considerato che non ho trovato nulla in proposito chiedo nella regione lazio quel sanzione applicare? Non è automatico che il DL 174/2012 innalzi la sanzione oltre che alla 287/1991 anche alla legge regionale 21/2006?
[/quote]


Ho visto che il quesito riguarda una vicenda di un paio di anni fa:
http://forum.enti.it/viewtopic.php?t=310203
Immagino che non hai ricevuto risposte.

A mio avviso nella Regione Lazio continua a applicarsi esclusivamente la disciplina regionale (compreso l'impianto sanzionatorio).

**********************

[b]L.R. 29 Novembre 2006, n. 21
[/b]
Art. 24
(Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) e successive modifiche e l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

2. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge.

riferimento id:38531

Data: 2017-02-24 17:50:46

Re:Sanzione mancanza scia

E' proprio così! Grazie

riferimento id:38531
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it