Il d.lgs. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli possano vendere i prodotti di propria produzione in locali di cui abbiano la disponibilità.
L'utilizzo dei locali non comporta cambio di destinazione d'uso e si prescinde anche dalla destinazione urbanistica. Restano fermi i requisiti igienico-sanitari.
Un imprenditore agricolo, CHE NON HA IL LOCALE ACCATASTATO E LO STESSO TROVASI SU TERRENO DI USO CIVICO, considerato le norme vigenti,
afferma che in realtà potrebbe svolgere ugualmente l'attività di vendita al dettaglio in quanto sulla scia/comunicazione di cui all'art.4 d.lgs. 228/2001 non
deve dichiarare i requisiti del locale (solo la disponibilità dello stesso) e neanche nella notifica sanitaria, non essendo competenza della Ausl quella di verificare
urbanisticamente il locale.
Potrebbe aver ragione?
Il d.lgs. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli possano vendere i prodotti di propria produzione in locali di cui abbiano la disponibilità.
L'utilizzo dei locali non comporta cambio di destinazione d'uso e si prescinde anche dalla destinazione urbanistica. Restano fermi i requisiti igienico-sanitari.
Un imprenditore agricolo, CHE NON HA IL LOCALE ACCATASTATO E LO STESSO TROVASI SU TERRENO DI USO CIVICO, considerato le norme vigenti,
afferma che in realtà potrebbe svolgere ugualmente l'attività di vendita al dettaglio in quanto sulla scia/comunicazione di cui all'art.4 d.lgs. 228/2001 non
deve dichiarare i requisiti del locale (solo la disponibilità dello stesso) e neanche nella notifica sanitaria, non essendo competenza della Ausl quella di verificare
urbanisticamente il locale.
Potrebbe aver ragione?
[/quote]
In linea generale ha ragione.
Il Dlgs 228/2001 e norma di favore per lo svolgimento di attività di vendita da parte dei produttori agricoli, legittimati ad operare su tutto il territorio della Repubblica sia su terreni agricoli che in strutture (fisse o precarie) purchè conformi sotto il profilo edilizio ma NON NECESSARIAMENTE a destinazione commerciale.
Infatti la destinazione commerciale è imposta se trova applicazione il dlgs 114/1998, cioè se si vendono prevalentemente prodotti di terzi o si superano le soglie di fatturato indicate nell'art. 4.
QUINDI l'utilizzo dei locali a destinazione diversa è IN LINEA DI PRINCIPIO AMMESSO.
Ovviamente l'interessato dovrà dimostrare comunque il rispetto dei requisiti igienici del reg. ce 852/2004 ... e la ASL dovrà verificare tale rispetto, a prescindere dalla destinazione d'uso (che non spetta alla asl verificare).
************
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)