Con propria delibera il Consiglio comunale ha deliberato
1. di stabilire, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.con particolare riferimento agli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931), il seguente indirizzo di carattere generale:
Previsione di limitazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi in oggetto, con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di abuso, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei minori, nell’ottica di evitare, per quanto possibile, l’utilizzo sconsiderato degli apparecchi automatici da gioco, di cui in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/200 sopra citato, compete al Sindaco la puntuale individuazione di dette limitazioni attraverso specifica ordinanza, nell’ambito degli indirizzi di cui al presente atto deliberativo.
Con successiva ordinanza il Sindaco ha stabilito di limitare l'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULP dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, e di limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS Rd: n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi sempre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00.
Su richiesta dei titolari delle sale giochi e delle altre tipologie di esercizi, ora il Sindaco intenderebbe modificare l'ordinanza imponendo una limitazione degli orari di apertura non più in determinate fasce orarie ma per un massimo di otto ore al giorno, in orario che ciascun esercente dovrà comunicare al Comune.
Si chiede se può essere considerata "individuazione degli orari di apertura delle sale giochi", anche ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 6/2015, la determinazione di un orario massimo di apertura giornaliero.
La LR veneta non aggiunge nulla ai poteri che già l'attuale sistema giuridico generale assegna ai comuni.
Allego un'ampia dispensa in materia. Lì puoi apprendere la chiavi di lettura per giudicare la tua situazione.
Posso aggiungere che se è una modifica proposta dai gestori nessuno impugnerà (a meno di ripensamenti) ma puoi comprendere dalla dispensa che le limitazione degli orari devono trovare una motivazione concreta e puntuale in funzione di un'esigenza ben delineata. Se la finalità è quella della tutela delle fasce deboli come gli studenti non pare ragionevole dare la possibilità di esercitare le attività nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole. O c'è un'esigenza di tutela e un preciso intervento dimensionato su quell'esigenza oppure rischia di essere un'ordinanza troppo astratta e quindi in contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività produttive.
Chiarissimo. Grazie!
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