salve ho bisogno di info
ho acquistato un immobile con agevolazioni prima casa su Roma
vorrei adibirlo a casa vacanze (presumo non sia possibile perché ho la residenza)
pensavo di adibirlo a b&b non imprenditoriale ma mi risulta difficile per gli adeguamenti strutturali
secondo voi come posso muovermi?
qualcuno di voi ha consigli
grazie infinite
salve ho bisogno di info
ho acquistato un immobile con agevolazioni prima casa su Roma
vorrei adibirlo a casa vacanze (presumo non sia possibile perché ho la residenza)
pensavo di adibirlo a b&b non imprenditoriale ma mi risulta difficile per gli adeguamenti strutturali
secondo voi come posso muovermi?
qualcuno di voi ha consigli
grazie infinite
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Regione Lazio esclude la possibilità di svolgere CAV se vi sono persone con la residenza (si potrebbe aprire una parentesi lunghissima sul tema ... ma non servirebbe nell'immediato).
Quindi non rimane che optare per:
1) LOCAZIONE ORDINARIA
2) LOCAZIONE AD USO TURISTICO
3) B&B (i requisiti diversi da quelli di civile abitazione non sono molti).
********************
[b]Reg. reg. 07/08/2015, n. 8
Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.[/b]
Art. 9 Bed and Breakfast.
1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura.
2. Il soggetto titolare dell'attività di B&B, ha l'obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all'interno della stessa.
L'utilizzo della struttura da destinare all'attività di B&B non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all'anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all'anno nei restanti comuni;
b) in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente;
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 6.