Data: 2017-01-23 15:58:33

Comunicazione intrattenimento/pubblico spettacolo

Una domanda, anche se banale per chi legge: in caso di intrattenimenti con strutture per lo stazionamento del pubblico la non imprenditorialità determina la presentazione - da parte del soggetto organizzatore - di mera COMUNICAZIONE e non quindi di autorizzazione ex art. 68 tulps? Oltre alla comunicazione occorre presentare la RICHIESTA DI AGIBILITA' se la capienza prevista è superiore a 200 persone?
Se, invece, è attività imprenditoriale:
- scia ex art. 69 tulps fino a 200 persone;
- richiesta aut. ex art. 68 tulps per più di 200 persone.
Se non c'è stazionamento del pubblico le sole certificazioni: impianto elettrico, impianto antincendio, ecc..
E' corretto?

riferimento id:38440

Data: 2017-01-23 21:07:16

Re:Comunicazione intrattenimento/pubblico spettacolo

Diciamo che le abilitazioni 68/69 TULPS riguardano l’aspetto personale dell’esercente e il giudizio di merito sul tipo di spettacolo mentre l’art. 80 TULPS riguarda la sicurezza dei locali.
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza n. 56/1970 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

Meglio definire la “comunicazione” che citi in un regolamento di polizia amministrativa. A volte la comunicazione accompagna le dichiarazioni di corretto montaggio o idoneità statica di cui al titolo IX del DM 19/08/96 ma, a volte, è solo una prassi amministrativa senza un presupposto normativo.

In sintesi, il trattenimento pubblico effettuato, ad esempio, dalla parrocchia non ha bisogno di autorizzazione o SCIA ex art. 68 o 69. Se però tale evento è al chiuso o in luogo recintato, allora si applica l’art. 80 TULPS a prescindere dal numero dei partecipanti, fatto salvo il titolo XI dello stesso DM.
Per il resto posso dire che grazie ad un regolamento di polizia amministrativa, puoi prevedere che anche l’art 80 TULPS possa diventare una SCIA se la capienza è minore delle 20 persone.

vedi qua per altri spunti sulla prevenzione incendi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38438.0

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