Data: 2017-01-23 14:42:32

Carico da vento. Tensostrutture e simili

Vi sottopongo un problema che è stato sollevato l'anno scorso in sede di Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'ingegnere che partecipa come esperto elettrotecnico ci ha portato a conoscenza di un parere della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1697 del 23.02.2016 in base al quale la normativa di riferimento per il calcolo del carico da vento è individuata nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14.01.2008 e nella successiva circolare del 2 febbraio 2009, n. 617. Tale limite, mi è stato spiegato (non sono un tecnico, ma addetto dell'ufficio commercio, con funzioni di segreteria per la predetta Commissione), non può essere inferiore ai 25 m/s. Diverse strutture prevedono un limite molto inferiore o perché realizzate prima o perché si rifanno alla norme UNI-EN 13782:2015 “Strutture temporanee – Tende - Sicurezza”.
Come è corretto porsi in questi casi? alla fine la Commissione ha imposto l'anemometro e lo sgombero delle strutture in caso di superamento del limite di tenuta del carico da vento indicato in progetto, ma l'ingegnere sostiene che queste strutture non sono di fatto 'agibili' e quindi non potrebbero essere neanche montate....
Saluti cordiali

riferimento id:38439

Data: 2017-01-23 15:45:21

Re:Carico da vento. Tensostrutture e simili


Vi sottopongo un problema che è stato sollevato l'anno scorso in sede di Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'ingegnere che partecipa come esperto elettrotecnico ci ha portato a conoscenza di un parere della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1697 del 23.02.2016 in base al quale la normativa di riferimento per il calcolo del carico da vento è individuata nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14.01.2008 e nella successiva circolare del 2 febbraio 2009, n. 617. Tale limite, mi è stato spiegato (non sono un tecnico, ma addetto dell'ufficio commercio, con funzioni di segreteria per la predetta Commissione), non può essere inferiore ai 25 m/s. Diverse strutture prevedono un limite molto inferiore o perché realizzate prima o perché si rifanno alla norme UNI-EN 13782:2015 “Strutture temporanee – Tende - Sicurezza”.
Come è corretto porsi in questi casi? alla fine la Commissione ha imposto l'anemometro e lo sgombero delle strutture in caso di superamento del limite di tenuta del carico da vento indicato in progetto, ma l'ingegnere sostiene che queste strutture non sono di fatto 'agibili' e quindi non potrebbero essere neanche montate....
Saluti cordiali
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LE VALUTAZIONI IN COMMENTO SPETTANO ALLA COMMISSIONE in quanto la risposta della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica non costituisce fonte del diritto. E' autorevole presa di posizione che spetta alla Commissione vagliare.

Qualche Amministrazione ha inteso adeguarsi come in questo caso:
[b]http://www.polizia.provincia.tn.it/eventi/pagina62.html
Disposizioni per il calcolo del carico da vento per l'installazione temporanea di tendoni
Non applicabilità della norma UNI-EN 13782:2015 “Strutture temporanee – Tende – Sicurezza"
A seguito del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica, in riscontro ad un quesito formulato da un libero professionista in merito alla normativa da applicarsi nel calcolo del carico da vento per l'installazione temporanea di tendoni, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo con verbale n. 68/2016 di data 20 aprile 2016 ha rilevato la non applicabilità della norma UNI-EN 13782:2015 “Strutture temporanee – Tende – Sicurezza”.
Pertanto, la normativa di riferimento per il calcolo del carico da vento è individuata nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 14/01/2008 e nella successiva Circolare del 2 febbraio 2009, n 617 C.S.LL:PP. - §C.3.3.2.

Nel dettaglio la Commissione ha previsto quanto segue:

determinazione della velocità di riferimento: in mancanza di indagini statistiche adeguate è consentito assumere la velocità di riferimento del vento, a base del calcolo della spinta, come prodotto della velocità del vento associata a un tempo di ritorno pari a 50 anni per un coefficiente correttivo in funzione del periodo di ritorno in un campo compreso fra 10 e 500 anni, la cui determinazione è a discrezione del calcolatore;

determinazione della velocità di riferimento per altitudini maggiori ai 1500 m: come riportato nelle NTC 2008 “i valori della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche adeguatamente comprovate”. In mancanza di indagini o dati significativi ai fini dell'attribuzione della velocità di riferimento, questa sarà valutata almeno pari al valore previsto per un'altitudine di 1500 m, secondo l'espressione 3.3.1 delle NTC.
http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/F95AB33BF343F30CC1257E8B001AD91A/$File/Note_Facsimile_25mag16.pdf
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Non riteniamo sia corretto ritenere illegittime le valutazioni della Commissione che dovesse prescrivere misure meno stringenti, rifacendosi alle norme UNI-EN 13782:2015

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