Ai sensi del DM 19.08.1996, punto 8.5 dell'allegato, ogni struttura, con periodicità annuale, deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture meccaniche, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Deve inoltre essere corredata di un progetto e di una dichiarazione di corretta installazione e montaggio, impianti inclusi, redatta di volta in volta.
Poichè il DM ha per oggetto la 'regola tecnica di prevenzione incendi per (…) locali di trattenimento e pubblico spettacolo' si pone il problema dell'ammissibilità da parte mia di richiedere il collaudo annuale, il progetto e il corretto montaggio per le strutture non utilizzate per pubblici spettacoli, ma per sagre dove c'è solo somministrazione di cibi e bevande. Non essendo un tecnico, ma addetto dell'ufficio commercio, e nel totale disinteresse dell'ufficio tecnico comunale, è possibile avere dei riferimenti di legge? Un tecnico, per il tendone di una sagra, si è rifiutato di produrre il controllo annuale previsto appunto nel DM 19.08.1996.
Per conto mio ho trovato nelle NTC/2008, punto 9.2.1 STRUTTURE PREFABBRICATE "[i]In presenza di strutture prefabbricate poste in opera, fermo restando quanto sopra specificato, si devono eseguire controlli atti a verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti di progetto; è inoltre fondamentale il preventivo controllo della posa degli elementi prefabbricati e del rispetto del progetto nelle tolleranze e nelle disposizioni delle armature e dei giunti, nonché nella verifica dei dispositivi di vincolo[/i]". Secondo me si può desumere la necessità di un progetto e di un primo collaudo; le volte successive sarà necessario il corretto montaggio. Per le tende c'è anche la norma UNI 13782. Nell'appendice, punto D, si parla di esame periodico completo entro un periodo indicato nel libretto della tenda, che non può essere superiore a tre anni.
Spero di essere riuscito a spiegare i miei dubbi.... Saluti cordiali
Come hai già accennato, il DM 19/08/96 ha un campo applicativo limitato ai locali finalizzati al pubblico spettacolo e/o trattenimento.
Il DM citato è una regola tecnica che riguarda solo la prevenzione incendi riconducibile alla voce n. 65 dell’allegato al DPR 151/2011. In teoria, quindi, là dove non è applicabile le ipotesi della voce n. 65 citata, non sarà neppure applicato il DM 19/08/96. Ai sensi della voce 65 [i]sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico[/i].
Detto questo è comunque da valutare quanto indicato dallo stesso DM all’art. 1, comma 2:
[i]Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo[/i]. La ratio può essere trovata, ad esempio, nei vari centri congresso e simili che, ospitano saltuariamente concerti.
A quanto appena detto va aggiunto, però, che il DM 19/08/96 oltre a agire in ambito di prevenzione incendi tout-court, è diventato la norma applicativa anche dell’art. 80 TULPS. Difatti, a prescindere dall’applicazione delle procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11, quando si configura un luogo di pubblico spettacolo temporaneo ed occorre l’autorizzazione ex art. 80 TULPS allora, ai fini dell’istruttoria, vengono valutate le indicazione tecniche del DM 19/08/96.
Vedi qua, ad esempio:
http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=1081&f=64980.
e tieni conto della risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002 del Min. Int. con la quale viene indicata proprio l’applicazione della regola tecnica del stesso DM.
In questo caso, tuttavia, vista l’estemporaneità della fattispecie è ragionevole ritenere che le festa una tantum dentro ad una tensostruttura non determina, per quella tensostruttura destinata ad altra finalità rispetto a quella del pubblico spettacolo, la necessità di quanto previsto al punti 8.5 citato.
Per chiudere posso dire che in contrapposizione a quanto appena detto, le attività di somministrazione temporanea o meno, vendita, fiere ecc. sono fattispecie non sottoposte, comunque, alla prevenzione incendi e neppure all’art. 80 TULPS
vedi qua: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=12262.
e quindi, sicuramente, non si applica il DM 19/08/96