Dalla lettura dell'art. 70 della L.R. 86/2016 mi sembra di capire che la locazione turistica in forma non imprenditoriale è possibile solo per case e appartamenti arredati. Nel caso si voglia invece affittare una o più camere con bagno si rientra obbligatoriamente nell'attività di affittacamere non imprenditoriale? Se si aderisce ad es. ad Air BnB per affittare una camera con bagno si deve prima aver presentato al Comune scia per affittacamere non professionale? Grazie
riferimento id:38418
Dalla lettura dell'art. 70 della L.R. 86/2016 mi sembra di capire che la locazione turistica in forma non imprenditoriale è possibile solo per case e appartamenti arredati. Nel caso si voglia invece affittare una o più camere con bagno si rientra obbligatoriamente nell'attività di affittacamere non imprenditoriale? Se si aderisce ad es. ad Air BnB per affittare una camera con bagno si deve prima aver presentato al Comune scia per affittacamere non professionale? Grazie
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NO ... se non si rientra nella locazione turistica della legge regionale:
1) si potrebbe rientrare nella LOCAZIONE TURISTICA CIVILISTICA (infatti la Regione Toscana ha dettato una disciplina valida solo ai fini del Codice ....)
2) ovvero si potrebbe senz'altro rientrare in altra tipologia ricettiva
L'aver scelto di disciplinare in questo modo le locazioni ad uso turistico creerà delle grosse problematiche fino alla PROBABILE declaratoria di incostituzionalità ....
Nel caso indicato a mio avviso siamo fuori dalla disciplina delle attività ricettive e si può continuare ad operare tramite airbnb ....
Scusate ma non ho capito; vorreste dire che, siccome l'art. 70 della L.R. 86/2016 si riferisce a case e appartamenti arredati, l'affitto di una camera con bagno non rientra in quella disciplina? Però tale forma è prevista nell'attività di affittacamere, allora perché, per il caso prospettato, mi dite che siamo fuori dalla disciplina delle attività ricettive e si può continuare ad operare tramite airbnb? Grazie
riferimento id:38418Ciò che è maggiormente rilevante al fine di ricadere nel campo applicativo dell’art. 70 o in quello dell’art. 55 (rispettivamente: locazioni turistiche e affittacamere) non è il fatto di destinare ai turisti una porzione di appartamento o un intero appartamento quanto, piuttosto, il prestare o meno i servizi personali al turista, tipici delle strutture ricettive.
In altre parole, se Tizio proprietario di appartamento eroga i servizi personali in costanza di permanenza del turista quali riassetto dell’alloggio, pulizie, somministrazione ecc., allora, volente o nolente, verrà inquadrato come struttura ricettiva e sarà sanzionato in caso di mancanza della relativa SCIA.
Tieni presente che l’art. 70 parla di “alloggi” e credo che la Regione abbia usato questo termine generico conscia del fatto che il solito Tizio può locare anche una porzione di fabbricato (è una fattispecie molto frequente).
Stare su AIRBNB, di per sé, non significa molto. Può starci l’affittacamere e può starci il locatore di appartamento o porzione di appartamento.