Egregio Dottore, nel 2016 è stata adottata legge che prevede che il pagamento di sanzioni al codice della strada con bonifico bancario deve avvenire entro 7 gg. (5 + 2 per consentire l'effettivo accredito sul conto del Comune).
Prima della suddetta modifica la circolare del ministero interno del 2013 precisava che se, nell'effettuare il pagamento on line, il soggetto sanzionato ha specificato, nella maschera di carico del bonifico, LA DATA DI VALUTA, facendola coincidere con il giorno di pagamento, nulla questio. Se invece ciò non è avenuto ma il Comune non ha precisato le modalità di pagamento (precisando la necessità di inserire la data valuta nella maschera di carico del bonifico, da far coincidere con il giorno di effettuazione dell'operazione di saldo) sembrerebbe prevalere il principio di affidamento del trasgressore . . . .
Prima di tale data sulle sanzioni da noi notificate si leggeva quanto segue:
Modalità di estinzione ai sensi della legge di conversione del D.L. n. 69/2013: entro cinque giorni dalla notificazione del presente verbale di accertamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% di € 28,70 ( euro ventotto/70 ) mediante l’allegato bollettino di c.c.p. n. _______________, indicando la casuale del versamento (data dell’infrazione e numero del verbale), oppure tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie IT _______________ indicando la causale del bonifico (data dell’infrazione e numero del verbale).
NON ESSENDO SPECIFICATO NULLA IN MERITO ALLA DATA DELLA VALUTA, PER I BONIFICI PERVENUTI IN DATA SUCCESSIVA A I 5 GG SECONDO LEI POSSO ARCHIVIARE I VERBALI O DOVREI PROCEDERE NEL CHIEDERE LA DIFFERENZA? GRAZIE
Approfondimenti:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/24/decreto-banche-due-giorni-piu-per-chi-paga-multe-online-evitando-le-cartelle-pazze/2576785/
http://www.asaps.it/54483-_ministero_dellinterno_pagamento_delle_sanzioni_amministrative_pecuniarie_per_vi.html
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2016/01/pagamento-delle-sanzioni-amministrative.html